Il blog dei militari, esercito, marina, aeronautica, militare
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Il blog dei militari

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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
 
 

Nonostante la forte contrarietà dei rappresentati e di  organi di base ed intermedi, e' stata concessa la proroga di un anno alla rappresentanza militare. Da informazioni pervenute alla nostra redazione sembra che alcuni delegati del Co.ce.r. che hanno richiesto la proroga siano gli stessi che in un precedente mandato si erano appellati ai Tribunali Amministrativi proprio per censurare questo comportamento che disattende i normali principi di una democrazia rappresentativa.

Cosa ne pensi tu di questa proroga?

Questo l'articolo interessato:

Art. 3. del D.L. 4/11/2009 NR. 152

          Disposizioni in materia di personale
 

7.  Il  mandato  dei  componenti  in  carica del Consiglio centrale interforze   della  rappresentanza  militare,  nonche'  dei  consigli centrali,   intermedi   e   di   base dell'Esercito,  della  Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.

Se desideri leggere integralmente il decreto legge in oggetto, lo trovi disponibile cliccando qui:  http://www.forzearmate.org/sideweb/2009/approfondimenti/proroga-rappresentanza-militare_091110-652.php

 

 
Di Admin (del 17/09/2009 @ 12:17:53, in Articoli, linkato 7480 volte)

Kabul - Uccisi Sei paracadutisti della Folgore

Autobomba contro due blindati Lince sulla strada per l'aeroporto della capitale
Quattro parà feriti gravemente. I Taliban rivendicano l'attentato suicida.


Il ministro dela Difesa La Russa: "Infami e vigliacchi non ci fermeranno"
Osservatori Ue denunciano brogli elettorali. Karzai replica. "Tutto regolare". Proclamazione congelata.

KABUL - Attentato kamikaze a Kabul, capitale dell'Afghanistan. Sulla strada per l'aeroporto, un'autobomba è esplosa contro due blindati italiani. Sei paracadutisti della Folgore sono morti: un'auto carica di esplosivo si è lanciata contro il primo mezzo del convoglio, uccidendo tutti e cinque gli occupanti. Danni gravi anche al secondo Lince: uno dei militari a bordo è morto e altri quattro sono rimasti feriti gravemente. Vittime anche tra i civili: almeno due e oltre 30 i feriti.

Morto un soldato arrivato a Kabul da pochi giorni. Decine di veicoli hanno preso fuoco. Tutto intorno i negozi sono sventrati dall'esplosione, le facciate dei caseggiati annerite. Nelle immagini di una tv locale si vede un mezzo militare italiano danneggiato, con le lamiere annerite dal fuoco, accanto al quale soldati italiani stendono un telo sul corpo di un collega morto. Uno dei sei militari italiani uccisi, sembra fosse appena arrivato a Kabul, probabilmente oggi stesso.

La Russa: "L'Italia resterà in Afghanistan". L'attentato è stato rivendicato dai Taliban. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa, al Senato, ha informato il Parlamento ribadendo che quest'ultimo attentato non cambierà la strategia del governo: "Infami e vigliacchi non ci fermeranno"

Sulla strada per l'aeroporto. L'esplosione è avvenuta nel centro della capitale, all'altezza della "rotonda di Massud", un incrocio stradale rallentato da check point che controllano il traffico verso l'aeroporto, verso il comando Nato Isaf e verso l'ambasciata americana.

Sei anni fa, Nassiriya. Quello di Kabul è il più grave attentato subito dalle truppe italiane dalla strage di Nassiriya, in Iraq, del 12 novembre 2003. Nell'esplosione di un camion-cisterna davanti alla base italiana Msu dei Carabinieri, ci furono 28 morti, 19 italiani (12 carabinieri, cinque militari dell'Esercito e due civili di una troupe che girava un documentario), e 9 iracheni.

Karzai: "Nessun broglio". L'attentato suicida è avvenuto pochi minuti dopo che il presidente Karzai aveva concluso una conferenza stampa al palazzo presidenziale dedicata ai risultati delle elezioni annunciati ieri pomeriggio dalla Commissione elettorale afgana. Karzai ha contestato le obiezioni fatte dagli osservatori dell'Unione europea secondo cui potrebbero esserci brogli su quasi 2 milioni di voti. "Credo fermamente alla regolarità delle elezioni presidenziali, malgrado le accuse di brogli", ha detto Karzai incontrando la stampa. "Se brogli ci sono stati - ha concluso - devono essere accertati, ma comunque non sono stati estesi come denunciato". Un'inchiesta accerterà la regolarità delle votazioni che hanno assegnato a
Karzai il 54,6% dei consensi contro il 27,8% dello sfidante Abdullah Abdullah. Nel frattempo, la proclamazione del nuovo presidente dell'Afghanistan resta congelata.

(17 settembre 2009)
fonte : www.repubblica.it

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Di Admin (del 12/08/2009 @ 18:31:28, in Articoli, linkato 7950 volte)

Viaggio nel paradosso delle pensioni. I giovani sono a rischio povertà, i commessi del Senato ricchissimi
Il tracollo delle pensioni sarà evitato. No, le pensioni non sono destinate a crescere nei prossimi anni ma aumenterà invece la vita media. Vivremo di più, saremo più produttivi e soprattutto una schiera di immigrati pagherà i contributi anche per noi.
Non c'è, però, da stare allegri. I figli se la passeranno peggio dei padri. Per far si che il proprio assegno sia almeno vicino a quello dei genitori, i giovani dovranno rassegnarsi ad andare in pensione più tardi, almeno dieci anni più tardi. Nessuna illusione: l'assegno previdenziale sarà assai più basso dell'ultima busta paga ricevuta. L'unico sistema per evitare rendite troppo povere sarà quello di ricorrere alla previdenza integrativa.
Sono questi i risultati di uno studio compiuto dal Cnel e dal Cer, svolto intersecando le linee della demografia, del Pil, dell'occupazione e della durata della qualità del lavoro, che ci dipingono il triste scenario di come sarà la nostra previdenza da oggi al 2050.
In questo periodo di tempo la tenuta dei conti dovrebbe restare salda, il Pil continuerà a crescere fino al 2010 ma poi si stabilizzerà fra il 13,6 ed 14%, grazie anche al passaggio tra sistema retributivo e sistema contributivo.
Chi può già avvalersi oggi del sistema retributivo va in pensione con il 67% dello stipendio, chi invece abbandonerà il lavoro tra il 2020 ed il 2030, invece, potrà contare su un assegno tarato sul 62% dell'ultima retribuzione. Numeri che sono destinati a ridursi sempre più. Un neo-pensionato del decennio successivo partirà da una base del 55%. Andrà ancora peggio a coloro che lasceranno la propria occupazione tra il 2040 ed il 2050 che dovranno accontentarsi solo del 48%. In poche parole, per poter godere dello stesso tenore di vita dei propri padri, un giovane lavoratore dipendente dovrà lavorare rispettivamente un anno di più, tre anni di più e cinque anni e mezzo in più, da sommare ai sessantuno già considerati età minima pensionabile.
Il quadro negativo non si ferma qui. L'assegno, infatti, è indicizzato alle pensioni ma non al Pil e, di conseguenza, diventeremo inevitabilmente più poveri. Un esempio? Chi andrà in pensione nel 2024, il caso dei cinquantenni di oggi, avrà un assegno che varrà il 57% dell'ultimo stipendio. Ma per coloro che diventeranno pensionati solo vent'anni dopo la stessa rendita, tenuto conto di svalutazione e perdita del potere d'acquisto, varrà solo il 37% di quello che sarà il salario medio. I giovani quindi vivranno di più, cominceranno a lavorare più tardi e andranno in pensione molto dopo aver raggiunto l'età minima pensionabile, ma la loro pensione sarà a serio rischio povertà.
Il caso del Senato
Non tutti, però, piangono per il loro futuro. Ci sono ambiti che rendono assai bene nonostante il lavoro non sia di grandissimo prestigio o impegno psicologico e fisico. È il caso della pensione che spetta ai commessi del Senato. Ottomila euro lordi al mese per quindici mensilità. Impossibile? Assolutamente no, è quanto è recentemente accaduto ad un neo-pensionato cinquantaduenne che da poco ha lasciato il suo incarico. Non solo, leggendo il bilancio di previsione 2009, approvato dal Consiglio di previdenza di palazzo Madama lo scorso 21 aprile, si scopre che negli ultimi due anni i costi per pagare le pensioni hanno subito un incredibile boom.
Nessun errore, i numeri parlano chiaro. Nel biennio tra il 2007 ed il 2009 tali costi sono passati da 77,9 milioni a quasi 90 milioni di euro, una crescita del 14,3%. Non considerando le pensioni di reversibilità, quelle cioè corrisposte ai superstiti, l'incremento è stato ancora maggiore: +15,6%, ovvero 10 milioni e 800 mila euro in più.
Quest'anno, se le previsioni verranno rispettate, la spesa per le pensioni “dirette” sfiorerà gli 80 milioni, 79 milioni e 950 mila euro per l'esattezza. Una cifra da dividere tra i 598 dipendenti pensionati a cui spetterà la clamorosa cifra di 133.695 euro a testa. Quindici volte e mezzo l'importo di una pensione media dell'Inps.
Somme difficilmente pensabili per i comuni mortali ma non per i dipendenti del Senato, i cui stipendi seguono la dinamica di quelli pagati ai senatori. Un caso unico che non si rispecchia in quelli di Camera e Quirinale che hanno intrapreso misure per l'adeguamento all'inflazione programmata del prossimo triennio. In Senato, infatti, l'aumento della spese per le pensioni ha risucchiato la maggior parte dei tagli previsti per il bilancio di palazzo Madama.
Per parlare di cifre concrete, come evidenzia il Corriere della Sera, la maggiore spesa previdenziale rappresenta più del doppio del risparmio sui contributi ai gruppi parlamentari ottenuta con la riduzione del numero dei partiti presenti in Senato.
Anche a Montecitorio non se la passano male. Tra il 2007 ed il 2009 l'aumento della spesa previdenziale è stato del 14,2% e, solo quest'anno, le pensioni dirette e di reversibilità peseranno sul bilancio della Camera per 191 milioni, 24 milioni in più rispetto a due anni fa.
Due pesi e due misure, quindi, tra dipendenti di Camera e Senato e comuni mortali. In Senato, per esempio, chi è stato assunto prima del 1998 può ancora oggi andare in pensione a cinquant'anni (non i sessantuno previsti per gli altri) con una minima penalizzazione del 4,5% se ha raggiunto quota 109 tra la somma dell'età anagrafica, degli anni di contributi e dell'anzianità al servizio dello Stato.
Chi invece preferisce aspettare i cinquantatré anni, con la stessa quota 109, godrà di una pensione pari all'80% dell'ultimo stipendio senza alcuna penalizzazione.
Altri dettagli vanno sottolineati. I dipendenti del Senato assunti prima del 1998 sono la stragrande maggioranza, 609 su 1.004, e la loro pensione si calcola sulla base di un sistema retributivo puro, cioè in percentuale dello stipendio e non in rapporto ai contributi effettivamente versati come avviene con il sistema contributivo.
Del sistema retributivo si gioveranno anche i 395 dipendenti assunti dopo il 1998, anche se per loro, il consiglio di previdenza ha fissato un limite minimo all'età pensionabile di cinquantasette anni. Per godersi una pensione dorata, quindi, dovranno aspettare ben sette anni di più dei loro colleghi più anziani. L'equità, però, è arrivata anche al Senato tanto che tutti i dipendenti assunti dopo il 2007 saranno costretti ad accontentarsi del sistema contributivo. Ah, giusto, e quanti sono questi “sfortunati”? Zero per ora.
Fonte : www.progressonline.it
 
Delega al Governo finalizzata all´ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. Molta attenzione va posta all'art. 6 sui princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. L'opposizione al Governo si e' astenuta.

                                                                                      D.D.L. Senato 847

Delega al Governo finalizzata all´ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

                                                                                                  Art. 1.
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all´articolo 2,
comma 2, del medesimo decreto legislativo e della relativa
contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) convergenza del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato;

b) miglioramento dell´efficienza e dell´efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;

c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l´offerta di servizi
conformi agli standard internazionali di qualità;

d) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali;

e) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

f) affermazione del principio di concorsualità per l´accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell´osservanza
dei princìpi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché
nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l´innovazione, di concerto
con il Ministro dell´economia e delle finanze, e sono trasmessi alla
Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed alle Commissioni
parlamentari competenti, le quali esprimono il proprio parere entro
trenta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l´espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o
successivamente, quest´ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali
disposizioni integrative correttive, con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi princìpi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni
rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi
dell´articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle
contenenti princìpi generali dell´ordinamento giuridico.
5. I princìpi e i criteri di delega contenuti nella presente legge si
applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri solo in quanto
compatibili con lo specifico ordinamento, e nel rispetto delle funzioni
di indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei
ministri, anche attraverso il ricorso ad apposita disciplina.

Art. 2.

(Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

1. L´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è
finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva
nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
2. Nell´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire e precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro
pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e
alla legge;
b) prevedere, in ogni caso, che siano definite ai sensi dell´articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti
materie:

1) organizzazione degli uffici;

2) criteri generali, metodi, procedure e finalità della valutazione del personale;

3) individuazione degli strumenti volti a premiare e ad incentivare la
produttività e la qualità della prestazione lavorativa, ferme restando
le competenze della contrattazione collettiva in materia di trattamento
economico;

4) regime della responsabilità, ivi compresi i princìpi in materia di
tipologia delle infrazioni, delle relative sanzioni e del procedimento
disciplinare in conformità con quanto previsto dall´articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

5) criteri generali in materia di progressione professionale a carattere concorsuale;
c) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2,
secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) prevedere meccanismi periodici di monitoraggio sull´effettività e
congruenza, anche in relazione agli specifici andamenti ed alle
esigenze della contrattazione collettiva, della ripartizione delle
materie affidate alla regolamentazione della legge o dei contratti
collettivi, anche al fine di modificarne i relativi ambiti di
competenza;

e) prevedere lo strumento dell´inserzione automatica delle disposizioni legislative inderogabili in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva;

f) individuare criteri di regolazione della contrattazione collettiva
integrativa al fine di evitare superamenti dei vincoli di bilancio
anche mediante la fissazione di tetti o di bande di oscillazione tra
minimo e massimo;

g) prevedere ai fini dell´accertamento dei costi della contrattazione
integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i
contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di
controllo, della compatibilià economico-finanziaria; prevedere adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte
dell´utenza, dell´impatto della contrattazione integrativa sul
funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse
per la collettività;

h) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell´articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

i) riordinare le procedure di contrattazione collettiva, anche
integrativa, e riformare l´Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle
competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia,
secondo i seguenti criteri:

1) rafforzamento dell´indipendenza dell´ARAN dalle organizzazioni
sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e
delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con
particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo
svolgimento dell´incarico, e del personale dell´Agenzia;

2) potenziamento del potere di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali;

3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore;

4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per
l´individuazione della relativa composizione, anche con riferimento
alle aziende ed enti di cui all´articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei
contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far
coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di
regolamentazione economica;

6) rafforzamento del regime dei controlli sui contratti collettivi
integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità delle
parti contraenti e degli organismi deputati al controllo sulla
compatibilità dei costi;

l) prevedere l´imputabilità della spesa per il personale rispetto ai
servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti
riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli
istituti e gli strumenti previsti dal codice dell´amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

(Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche)

1. L´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è
finalizzata a modificare ed integrare la disciplina del sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed
economici dell´intero procedimento di produzione del servizio reso
all´utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle
singole strutture.

2. Nell´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo,
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche
diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti
informative esistenti in materia, la corrispondenza dei servizi e dei
prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a
livello internazionale;

b) prevedere l´obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;

c) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i
seguenti criteri:

1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;

2) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;

3) assicurazione della piena autonomia della valutazione;

d) prevedere l´istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, eventualmente in raccordo con altri enti o soggetti pubblici, di un organismo centrale che opera in raccordo con il Ministero dell´economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con il compito di validare i sistemi di valutazione adottati dalle singole amministrazioni centrali, indirizzare, coordinare e sovrintendere all´esercizio delle funzioni di valutazione, nonché di informare annualmente il Ministro per l´attuazione del programma di Governo sull´attività svolta.
I componenti del predetto organismo sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all´amministrazione, prestano la loro collaborazione a titolo gratuito e sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l´innovazione, di concerto con il Ministro per l´attuazione del programma di Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

e) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi
dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza
degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica
amministrazione;

f) ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche
ispettive integrate di cui all´articolo 60, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Dall´attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

1. L´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è
finalizzato ad introdurre nell´organizzazione delle pubbliche
amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione
lavorativa, vincolanti per la contrattazione collettiva, anche mediante
l´affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle
progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Nell´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo,
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla
produttività, previa misurazione, secondo criteri oggettivi del
contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in
relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed
indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;

b) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei
processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie
conseguite con risparmi sui costi di funzionamento;

c) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo princìpi di selettività;

d) definire una riserva di accesso dall´esterno alle posizioni economiche apicali nell´ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

e) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso
pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad
una quota comunque non superiore al 50 per cento;

f) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale
coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Art. 5.

(Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

1. L´esercizio della delega nella materia di cui al presente rticolo è
finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al
fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di
assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni
erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di
valutazione del settore privato, nonché al fine di realizzare adeguati
livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il
riconoscimento di meriti e demeriti.

2. Nell´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo,
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza esclusiva con particolare riferimento alle seguenti materie:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell´ufficio cui è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell´istituto della mobilità individuale di cui all´articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la
trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in
relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza
sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e
sull´efficienza della relativa struttura;

c) rivedere in senso meritocratico la disciplina dell´accesso alla
dirigenza prevedendo, in particolare, che l´accesso alla prima fascia
dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive
pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, altresì adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

d) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli
incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai princìpi di
trasparenza e pubblicità ed ai princìpi desumibili anche dalla
giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
escludendo la conferma dell´incarico dirigenziale ricoperto in caso di
mancato raggiungimento dei risultati, secondo i sistemi di valutazione adottati dall´amministrazione, e limitando i casi di conferimento, rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

e) ridefinire e ampliare le competenze del Comitato dei garanti di cui
all´articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di
conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché
sull´effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine
del conferimento o mancata conferma degli incarichi;

f) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati
mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell´ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all´articolo 3;

g) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e
rafforzarne l´autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative
dei lavoratori e all´autorità politica;

h) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale
dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più
ampia l´applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai
fini del conferimento degli incarichi;

i) stabilire il divieto di corrispondere l´indennità di risultato ai
dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza non abbiano
predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i
princìpi contenuti nella presente legge.

Art. 6.

(Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

1. L´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è
finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e
della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell´articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il
livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di
scarsa produttività ed assenteismo. Nell´ambito delle suddette norme
sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel
contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile.

2. Nell´esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare
riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché
accelerare i termini del procedimento disciplinare, escludendo la
natura perentoria di quelli che non attengono a fasi o ad attività che
incidono direttamente sul diritto di difesa del dipendente e prevedendo l´obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza di condanna penale ai soggetti interessati;

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e
concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo
eventuali meccanismi di raccordo all´esito di quest´ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità,
comportano l´irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all´articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d´ufficio;

d) introdurre meccanismi più rigorosi per l´esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente e prevedere, in particolare, la responsabilità disciplinare ed il licenziamento per giusta causa del medico, se pubblico dipendente, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero vìoli i canoni di ordinaria diligenza nell´accertamento della patologia;

e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l´obbligo del
risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonché del danno all´immagine subito dall´amministrazione;

f) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta
colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;

g) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;

h) prevedere la responsabilità, per mancato esercizio o per decadenza dell´azione disciplinare dovuta a negligenza, dell´organo procedente;

i) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo,
altresì, l´erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la
multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del
principio del contraddittorio.

 

Trattasi di una riorganizzazione senza precedenti per le forze armate: da 182.000 a 141 mila unità.
L'articolo completo uscito su il Sole 24 Ore del giorno 10 ottobre 2008 e' disponibile cliccando su questo link:

http://www.forzearmate.org/sideweb/2008/rassegna
_stampa/riduzione-ffaa_0810-370.php

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11 ottobre 2008

 
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