Decreto interministeriale sul fondo per compensare con specifici istituti maggiori e tenenti colonnelli anno 2018 emanato in data 1° agosto 2019. Disposizioni integrative.

Roma, 28 set 2019 – SI TRATTA DI UNA SORTA DI COMPENSAZIONE DEL FESI CHE PER I DIRIGENTI (in questo caso per i soli Maggiori e Tenenti Colonnelli) NON SPETTA PIU’, MA FATTO RIENTRARE DALLA “FINESTRA”. Si tratta di circa 600/660 euro annui lordi pro-capite; dipende dal grado posseduto, e spetta soltanto in determinate condizioni economiche e lavorative. Ne avevamo parlato in un precedente articolo di agosto 2019, vedi qui. Questo compenso e’ previsto da un Decreto Interministeriale Difesa/MEF, a doppia firma dell’ex Ministro Elisabetta TRENTA e dell’ex Ministro del Mef, del 1/8/2019, e si rifa’ ad una norma di legge che fu inserita nel precedente riordino dei gradi del 2017. Una norma che se usata, in base ai fondi accantonati dalla Difesa, puo’ compensare qualsiasi provvedimento che il ministro gli vorra’ riconoscere prima, e compensare poi. Giusto per ricordare un precedente, l’anno scorso volevano compensare il disagio agli ufficiali dirigenti che lavoravano a Roma, ma che vivevano fuori citta’, poi credo che questo tentativo fu abortito. 

Segue ora la nuova nota di SMD del 18/9/2019: La circolare del 13/8/2019, disciplina i casi di esclusione dalla percezione del compenso in oggetto. In particolare precisa che il compenso non spetta al personale:

– che sia in servizio presso strutture ricomprese nella determina del Capo di Stato maggiore della Difesa di cui all’art. 4, comma 2 del d.p.r. n. 360/96 (c.d. Supercampagna);

– destinatario di indennità operative fondamentali o supplementari le cui misure siano complessivamente pari o superiori all’indennità operativa di cui al citato art. 4 (150% dell’indennità operativa di base).

Al fine di chiarire la portata della disposizione si ritiene che l’obiettivo della norma sia quello di attribuire un particolare riconoscimento economico al personale che non sia percettore di indennità operative fondamentali o supplementari di particolare pregio quali quelle della c.d. Supercampagna o superiori.

Per la ragione su esposta, il personale che risulti percettore di una indennità i cui importi siano pari o superiori a quella citata, anche in regime di c.d. “base+trascinamento” di cui all’articolo 5, comma 2 del d.p.r. n. 394/95, non è titolato alla percezione dello speciale compenso per maggiori e tenenti colonnelli in oggetto.


Segue tenore disposizione SMD.

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