Marina Militare / GUARDIA COSTIERA: accesso degli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della Guardia Costiera al centro elaborazione dati del Ministero dell’interno. Lo stato dell’arte.

Roma, 28 ott 2019 – ACCESSO BANCA DATI MINISTERO INTERNO DA PARTE DI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA GUARDIA COSTIERA. Prosegue l’impegno di Antonello CIAVARELLI – Delegato del COCER MARINA MILITARE/Guardia Costiera -, al fine di riconoscere lo status di pubblica sicurezza al personale del Corpo. In questa direzione ha chiesto di ottenere da parte degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria della Guardia Costiera, la possibilita’ di accedere al Centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno al fine di svolgere al meglio il servizio di vigilanza e controlli in mare e in porto, così come prevede la legge 125/2008.

VIDEO: Intervento  Commissione Difesa di Antonello CIAVARELLI, vedi qui >>>

A seguito del suo intervento in Commissione Difesa della Camera dei Deputati del giorno 9 ottobre 2019, l’On. TRIPODI ha presentato una interrogazione al Ministero competente e il giorno 24/10/2019 ha ottenuto subito la risposta del Ministro competente.
Ci si chiede comunque come mai ci sono voluti 11 anni per decidersi ad applicare tale legge.

Di seguito pubblichiamo:

la risposta all’interrogazione del 24.10.2019
l’interrogazione in data 23.10.2019;
gli elementi di discussione del Ministro della Difesa.


Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02976 – presentato da TRIPODI Maria – testo di Mercoledì 23 ottobre 2019, seduta n. 244
MARIA TRIPODI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 25 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, all’articolo 8-bis, tratta dell’accesso degli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della guardia costiera al centro elaborazione dati del Ministero dell’interno;

il comma 2 del suddetto articolo recita «con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dei trasporti sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso»;

durante l’audizione del Co.Ce.R. Marina presso la Commissione della difesa della Camera dello scorso 9 ottobre 2019 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale impiegato nell’operazione «strade sicure» (articolo 7-bis), il delegato della guardia costiera ha evidenziato che il Corpo non ha ancora la possibilità di accedere al Centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno;

tra l’altro si evidenzia come i militari della Guardia costiera, durante gli ordinari controlli in porto ed in mare, non potendo accedere ai dati, potrebbero lasciare andare ricercati o pregiudicati dopo aver controllato i documenti ad esempio di barca che potrebbero rivelarsi in ordine –:

se sia a conoscenza della situazione di disagio totale nella quale versa il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, costretto ad operare senza il previsto accesso al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno. (5-02976)

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02976&ramo=CAMERA&leg=18


Atto Camera – Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 ottobre 2019 nell’allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa) – 5-02976

 

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, ha previsto al primo comma dell’articolo 8-bis, come evidenziato dallo stesso Onorevole interrogante, che gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possano accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati, di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121.

Il secondo comma del citato articolo 8-bis ha previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati i dati e le informazioni accessibili e stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
Pertanto, l’accesso è consentito solo per «finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi», limitatamente ai dati correlati alle funzioni di polizia giudiziaria attribuite dal Codice della navigazione e da leggi speciali, prevedendosi, altresì, la possibilità di inserimento dei dati autonomamente acquisiti.
L’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria va ricercata nel combinato disposto dell’articolo 57 del Codice di procedura penale e dell’articolo 1235 del Codice della navigazione, laddove è previsto che gli Ufficiali, i Marescialli e i Sergenti, nonché tutti i Volontari di truppa in servizio permanente effettivo ed in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto rivestono la qualifica di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, sebbene nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le relative attribuzioni.
In tale quadro, nel merito del quesito posto, i competenti Ministeri hanno riferito che, in ordine alle modalità di pratica attuazione di tutte le procedure legate alla suddetta accessibilità, sono in corso di definizione a livello centrale i numerosi dettagli tecnici relativi all’accesso al sistema da parte del personale del suddetto Corpo, limitatamente ai nominati compiti istituzionali, incardinati in rapporto di dipendenza funzionale dai Ministeri competenti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio – Ministero delle politiche agricole e forestali) nonché pure in funzione di un possibile scambio informativo con le competenti Forze di polizia a competenza generale su materie di interesse istituzionale.
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02976&ramo=CAMERA&leg=18

 

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