Roma, 20 nov 2019 – UNA CURA DIMAGRANTE CHE DOVREBBE AVVENIRE SECONDO LA LEGGE ENTRO IL 31.12.2024. Finiti i tempi d’oro del periodo della leva obbligatoria con un esercito di 350.000 uomini, si e’ passati ad un sistema professionale che dal 1996 ha fissato un organico del personale militare a 190.000 uomini e donne, fino al 31.12.2015. Per passare poi a 170 mila uomini e donne dal 1.1.2016 al 31.12.2024. Per passare poi in conclusione a 150.000 unita’, fissate dall’articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025. 150.000 unita’ complessive per le necessita’ di tutte e tre le forze armate.
Spero che chi ha fatto i conteggi per questa cura dimagrante abbia valutato bene cosa fa; riusciremo a garantire tutti i servizi operativi all’estero e in italia? Si chiuderanno altri comandi? Si accorperanno caserme e unita’?
Una cura dimagrante mai vista nella storia. Una cura dimagrante che pero’ ancora tiene in servizio personale anziano che compromette il raggiungimento degli obiettivi. Personale anziano che potrebbe usufruire della Legge sull’ARQ, a riduzione quadri. Ma niente. Manteniamo un esercito di anziani in attesa di cosa? Non e’ meglio immettere uomini e donne giovani e dare una speranza a queste obsolete forze armate italiane?
Sembra che vogliono risolvere la questione con un rinvio di 10 anni, spostando il raggiungimento dell’obiettivo di 150.000 uomini e donne a partire dal 2035?
Abbiamo una disoccupazione giovanile alle stelle. Abbiamo migliaia di sottufficiali e ufficiali ultra 50 enni, ormai “vecchi” per fare il militare. Abbiamo graduati ormai che rasentano la soglia dei 50 anni di eta’. Perche’ quindi non effettuare uno scivolo a favore dei giovani, passando in ARQ i cosi’ detti “vecchi militari” e assumere nuovi ragazzi e ragazze?
Di seguito una interrogazione per capire come si vogliono muovere.
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
DEIDDA, CIABURRO, CIRIELLI, MOLLICONE,
PRISCO, VARCHI, ZUCCONI
Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa
Presentata il 26 giugno 2019
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende differire l’entrata in vigore del programma di riduzioni organiche del personale militare e civile impiegato nelle Forze armate e nell’ambito del Ministero della difesa, avviato con la legge 31 dicembre 2012, n. 244. Con tale legge, infatti, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare due o più decreti legislativi finalizzati a rivedere, in termini riduttivi, le dotazioni organiche complessive del citato personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, nonché del personale civile del Ministero della difesa. In particolare, i citati provvedimenti perseguirebbero l’obiettivo di far conseguire, entro il 2024, per un verso, una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento; per un altro verso, una riduzione generale a 150.000 unità con riferimento al personale militare delle tre Forze armate, nonché a 20.000 unità quanto a quello civile del Ministero della difesa.
Com’è noto, il Governo ha esercitato il potere delegato con diversi decreti legislativi, tra i quali appare opportuno richiamare, in questa sede, il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, con cui è stato appunto confermato il conseguimento, entro il 2024, della citata riduzione generale: intervento di riduzione che, peraltro, va a sommarsi a quanto già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetto decreto «spending review», che aveva già disposto una sensibile riduzione complessiva del medesimo personale).
Sennonché, la perseguita riduzione, con particolare riferimento al personale militare, e il limitato ricambio generazionale incidono in modo assolutamente negativo sull’intero sistema della difesa nazionale, e ciò in un periodo nel quale, al contrario, anche in ragione del complicato quadro internazionale, l’amministrazione della difesa dovrebbe dotarsi di un numero di uomini ben superiore a quello attualmente previsto, garantendo, al contempo, un costante avvicendamento tra le vecchie e le nuove generazioni.
La presente proposta di legge, dunque, intende intervenire per rinviare di un decennio, almeno in prima battuta, il termine per il raggiungimento degli obiettivi imposti dai citati provvedimenti normativi, anche al fine di consentire, nel frattempo, l’approvazione di una riforma complessiva dell’organizzazione della difesa che consenta all’Italia di competere, anche sul piano militare, con gli altri Stati coinvolti nei vari e delicati scenari internazionali.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 2-ter, alinea, 2197-bis, comma 1, 2204, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1, 2209-ter, comma 1, alinea, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2214-bis, comma 4, 2221-bis, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera a), 2229, commi 1 e 6, 2233-bis, comma 1, alinea, 2236-bis, comma 1-quater, 2238-ter, comma 1, 2259-quater, comma 1, alinea, 2259-quinquies, comma 1, e 2259-sexies, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2034».
2. Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c), 2224, comma 1, lettera b), e 2259-ter, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2035».
Art. 2.
1. All’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: «il termine del 31 dicembre 2024, di cui all’articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 31 dicembre 2034, previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare a 150.000 unità e del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, ai sensi degli articoli 798, 2206-bis e 2259-ter del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
L’ARQ non è uno strumento utile a sostituire il personale più anziano con quello giovane, in quanto non si risparmia tanto (solo le accessorie, e gli straordinari) occorre ricordare che chi è in ARQ è amministrato e grava sull’A.D. (non è a carico Inps). Il risparmio sarebbe esiguo non permette arruolamenti in numero significativo.
Inoltre, considerato il profondo rosso in cui si trovano le casse Inps, allo Stato conviene tenere in forza lavoro attiva personale anziano che grazie a retribuzioni più alte, sostiene l’onere delle pensioni (e dei sussidi sociali) altrimenti non sostenibile con un pari numero di giovani lavoratori contribuenti.
Perciò a discapito dell’operatività andremo sempre di più verso FFAA e in generale una P.A. più “anziane”.
Antonio, Roma.