(GU n.272 del 20-11-2019) – STANZIAMENTI ECONOMICI PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE E PAGAMENTO STRAORDINARI. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104. LEGGE DI CONVERSIONE NR. 132 DEL 18.11.2019

Roma, 21 NOV 2019 – CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO CHE STANZIA I SOLDI PER EFFETTUARE IL CORRETTIVO AL RIORDINO DEI GRADI NONCHE’ PER PAGARE GLI STRAORDINARI DEL PERSONALE. Testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 222 del 21 novembre 2019), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante, tra le altre cose: “rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate ((in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).


Per comodita’ pubblichiamo soltanto l’articolo che ci interessa:

Art. 3
Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate.

1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l’anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l’anno 2020, euro 118,97 milioni per l’anno 2021, euro 119,21 milioni per l’anno 2022, euro 119,30 milioni per l’anno 2023, euro 119,28 milioni per l’anno 2024, euro 118,99 milioni per l’anno 2025, euro 119,19 milioni per l’anno 2026, euro 118,90 milioni per l’anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall’anno 2028. 

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l’anno 2019, di euro 7.000.000 per l’anno 2020, di euro 6.000.000 per l’anno 2021, di euro 7.000.000 per l’anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l’anno 2023 e di euro 11.000.000 per l’anno 2024. 

6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi’ come incrementato dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall’articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e’ autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

(( Art. 3 bis

Incremento del fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e’ incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall’anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate
nell’elenco 1 allegato al presente decreto. ))

 Il testo completo lo trovi qui >>>

 

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