Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa

Roma, 30 nov 2019 – Pubblichiamo il testo della LEGGE 8 novembre 2019, n. 135, relativa alla “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. (GU Serie Generale n.278 del 27-11-2019)”.

Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:

1) politica di difesa e sicurezza;

2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;

3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;

4) supporto logistico;

5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace;

6) industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;

7) organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l’acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;

8) protezione ambientale e controllo dell’inquinamento causato da attivita’ militari;

9) formazione ed addestramento in campo militare;

10) polizia militare;

11) sanita’ militare;

12) storia e cultura militare;

13) sport militare;

14) altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorita’.

LEGGE 8 novembre 2019, n. 135 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla  cooperazione
nel settore della difesa, fatto  a  Belgrado  il  16  dicembre  2013.
(19G00141) 

(GU n.278 del 27-11-2019)

 Vigente al: 28-11-2019  
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo tra il Governo della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo
della Repubblica di  Serbia  sulla  cooperazione  nel  settore  della
difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. 
                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  11  dell'Accordo
stesso. 
                               Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma  4  dell'Accordo  di
cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 1.979 annui
ad anni alterni a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione  dell'articolo  3,
comma 4 del medesimo Accordo, non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma  1,  numero
2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si
fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 8 novembre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                             Allegato 
 
                             ACCORDO TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA 
                         SULLA COOPERAZIONE 
                      NEL SETTORE DELLA DIFESA 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica di Serbia (denominati in seguito «le Parti»), 
    Tenendo conto delle finalita' e dei principi  della  Carta  delle
Nazioni Unite, 
    Desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo, 
    Agendo nello  spirito  di  partenariato  e  cooperazione  con  il
desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa,  al
fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione, 
 
                   Hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati: 
    1) per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale,
le unita' e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante; 
    2) per Parte Ospitante si intende lo  Stato  nel  cui  territorio
sono presenti il personale, i beni  e  le  attrezzature  della  Parte
Inviante; 
    3) per Personale  si  intende  il  personale  militare  e  civile
impiegato nelle istituzioni ed autorita' delle Parti. 
 
                               Art. 2. 
 
                          Principi e scopi 
 
  1.  La  cooperazione  tra  le  Parti,  regolata  dai  principi   di
reciprocita',  uguaglianza  ed  interesse  reciproco,   avverra'   in
conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati  Parte
e con gli impegni internazionali assunti, nonche'  con  gli  obblighi
della Parte italiana conseguenti dalla  sua  appartenenza  all'Unione
Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad
organizzazioni internazionali. 
  2. Scopo del presente Accordo e' di stabilire le aree e le forme di
cooperazione, i principi generali e le procedure per la  cooperazione
tra le Parti nel settore della difesa. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Cooperazione generale 
 
  1. Ai sensi del presente Accordo,  le  Competenti  Autorita'  delle
Parti svilupperanno piani  pluriennali  ed  annuali  di  cooperazione
bilaterale, specificandone le attivita', le  date  ed  i  luoghi,  le
autorita' responsabili, il numero dei partecipanti ed altre questioni
riguardanti   l'organizzazione   e   l'attuazione   dei   piani    di
cooperazione. 
  2. Ai fini dell'attuazione  del  presente  Accordo,  le  Competenti
Autorita' delle Parti potranno concludere specifici accordi. 
  3. Le  Competenti  Autorita'  incaricate  ad  attuare  il  presente
Accordo sono il Ministero della Difesa della Repubblica italiana  per
il Governo della Repubblica italiana ed  il  Ministero  della  Difesa
della Repubblica di Serbia per il Governo della Repubblica di Serbia. 
  4.  Eventuali  consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si
terranno  alternativamente  nella   Repubblica   italiana   e   nella
Repubblica di Serbia  allo  scopo  di  elaborare  ed  approvare,  ove
opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali  accordi  specifici
ad  integrazione  e  completamento  del  presente  Accordo,   nonche'
eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le
Forze Armate della Serbia. 
 
                               Art. 4. 
 
                        Aree di cooperazione 
 
  Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree: 
    1) politica di difesa e sicurezza; 
    2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; 
    3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; 
    4) supporto logistico; 
    5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace; 
    6) industria della difesa, scambio e  transito  di  materiali  ed
equipaggiamenti militari; 
    7)   organizzazione   delle   Forze   Armate,    la    struttura,
l'acquisizione e la gestione delle Forze  Armate,  amministrazione  e
gestione delle risorse umane; 
    8) protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da
attivita' militari; 
    9) formazione ed addestramento in campo militare; 
    10) polizia militare; 
    11) sanita' militare; 
    12) storia e cultura militare; 
    13) sport militare e 
    14) altri settori militari di interesse comune  concordati  dalle
Parti o dalle loro Competenti Autorita'. 
 
                               Art. 5. 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
  Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalita': 
    1) incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di  Stato  Maggiore
della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati; 
    2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti; 
    3)  dibattiti,  consultazioni,  incontri   e   partecipazione   a
convegni, conferenze, seminari e corsi; 
    4)  organizzazione  e  svolgimento  di  corsi  ed   esercitazioni
militari; 
    5) scambio di osservatori ad esercitazioni militari; 
    6) partecipazione ad  operazioni  umanitarie  e  di  mantenimento
della Pace; 
    7) visite di unita' militari; 
    8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e 
    9) altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle
rispettive Autorita' Competenti. 
 
                               Art. 6. 
 
         Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 
 
  1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ed  allo  scopo
di  regolare  le  attivita'   relative   agli   armamenti   ed   agli
equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una
possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
    1) navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; 
    2) aeromobili ed elicotteri militari e relativo equipaggiamento; 
    3) carri armati e veicoli per uso militare; 
    4) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
    5) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 
    6) bombe, mine (fatta eccezione per le  mine  anti-uomo),  razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
    7) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; 
    8) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici  e  relativo
equipaggiamento per uso militare; 
    9) materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso
militare; 
    10) materiali specifici per l'addestramento militare; 
    11) macchine ed equipaggiamento costruiti per  la  fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni e 
    12) equipaggiamento  speciale  appositamente  costruito  per  uso
militare. 
  2. Il reciproco equipaggiamento di  materiali  di  interesse  delle
rispettive Forze Armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo e potra' essere  attuato  attraverso  operazioni  dirette  da
Stato a Stato  oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dalle
Parti. 
  3. La Parte importatrice si impegna a non riesportare il  materiale
acquisito a  terze  parti  senza  il  consenso  scritto  della  Parte
cedente. 
 
                               Art. 7. 
 
                         Aspetti finanziari 
 
  1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza  concernenti
l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
    1) le spese di viaggio,  di  vitto  ed  alloggio,  gli  stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri
relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in
conformita' alle proprie norme; 
    2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,   infortunato   o
deceduto. 
  2. La  Parte  ospitante  fornira',  in  caso  di  necessita',  cure
gratuite d'urgenza al personale  della  Parte  inviante,  durante  la
permanenza nel proprio territorio. 
  3. Tutte le  attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di Fondi delle Parti. 
 
                               Art. 8. 
 
                         Risarcimento danni 
 
  1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da  un
membro  della  Parte  Inviante  durante   la   missione/esercitazione
relativa alle aree di cooperazione ai  sensi  del  presente  Accordo,
sara' a carico della Parte Inviante. 
  2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite  o
di danni causati nello svolgimento o in  connessione  alle  attivita'
previste dal presente Accordo,  nonche'  qualsiasi  perdita  o  danno
causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale  perdita
o danno. 
 
                               Art. 9. 
 
                      Proprieta' intellettuale 
 
  Le Parti si impegneranno ad attuare  le  procedure  necessarie  per
garantire la protezione della proprieta' intellettuale ed i  brevetti
derivanti da iniziative  condotte  in  conformita'  con  il  presente
Accordo ed ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati Parte  e
degli Accordi internazionali sottoscritti in materia dalle Parti. 
 
                              Art. 10. 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  Qualsiasi potenziale controversia risultante dall'interpretazione o
dall'applicazione del presente Accordo sara'  risolta  esclusivamente
mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i  canali
diplomatici, senza mediazioni di terze parti. 
 
                              Art. 11. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  di  ricezione
della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte per iscritto
informera'    l'altra,    attraverso    i     canali     diplomatici,
dell'espletamento delle  rispettive  prescritte  procedure  nazionali
richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo, una volta entrato  in  vigore,  sostituira'
l'Accordo di cooperazione nel campo della Difesa tra il Governo della
Repubblica  italiana  ed  il  Consiglio  dei  Ministri  di  Serbia  e
Montenegro, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003. 
 
                              Art. 12. 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Il presente Accordo potra' essere emendato attraverso  il  mutuo
consenso scritto delle Parti. 
  2. Gli  emendamenti  entreranno  in  vigore  secondo  le  modalita'
previste dal comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo. 
 
                              Art. 13. 
 
                          Durata e termine 
 
  1. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato e rimarra'
in vigore fino quando  le  Parti,  o  una  di  esse,  decideranno  di
denunciarlo. 
  2. Ciascuna Parte  potra'  chiedere  la  risoluzione  del  presente
Accordo  in  qualsiasi  momento  attraverso  una   notifica   scritta
all'altra Parte. In  tal  caso  la  risoluzione  dello  stesso  avra'
effetto novanta (90)  giorni  dopo  la  ricezione  di  tale  notifica
scritta, attraverso i canali diplomatici. 
  3. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le  attivita'
intraprese durante la vigenza dell'Accordo, dovranno essere portate a
termine alle stesse condizioni previste nel momento in cui le  stesse
attivita' sono cominciate, se  non  diversamente  concordato  tra  le
Parti. 
  In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine
dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. 
  Fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, in  due  originali,  ciascuno
nella lingua Italiana, Serba,  ed  Inglese.  In  caso  di  divergenze
nell'interpretazione del presente Accordo, fara'  fede  il  testo  in
lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              AGREEMENT 
 
                               BETWEEN 
                          THE GOVERNMENT OF 
                        THE ITALIAN REPUBLIC 
 
                                 AND 
                          THE GOVERNMENT OF 
                       THE REPUBLIC OF SERBIA 
 
                          ON COOPERATION IN 
                        THE FIELD OF DEFENCE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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