ART. 54 DEL DPR. 1092-73 / PENSIONI MILITARI / Dopo che tutte e 3 le Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello della CORTE dei CONTI si schierano a favore dei ricorrenti, ora l’INPS cosa fara? E PREVIMIL continuera’ a scoraggiare i ricorrenti?

Roma, 1 dic 2019 – UN ARTICOLO 54 CHE NO SA DA DARE? IL RUOLO DEI NUOVI SINDACATI MILITARI. L’INPS LA PENSAVA COSI, COME LA PENSAVA COSI’ ANCHE PREVIMIL, CHE DAL LONTANO 2018 MOSTRA ANCORA SULLA PROPRIA PAGINA WEB UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO NEGATIVA DELLA CORTE CONTI DEL VENETO. Tutti contro i militari. Ma per fortuna la Giustizia  prevale sull’ottusita’, sul diniego di un diritto.

COSA E’ SUCCESSO AL MASSIMO GRADO DI GIUSTIZIA DELLA CORTE DEI CONTI CENTRALE DI APPELLO.
E’ da tempo che l’INPS si appella a tutte le richieste di ricalcolo della pensione prevedendo il piu’ favorevole art. 54 del dpr. 1092/73. Era una sua speranza di piegare il personale che chiedeva giustizia. Ma a piegarsi alla fine sara’ l’INPS. Infatti era da tempo che due Sezioni Centrali (la prima e la seconda) della Corte dei Conti di Roma ribaltavano sempre le tesi dell’INPS, dando ragione ai ricorrenti. Si sa, la Corte dei Conti centrale e’ formata da 3 sezioni di Appello. L’INPS sperava di vincere alla Terza Sezione (che ancora non si era mai espressa), in modo da mettere in dubbio la tesi negazionista da lei sempre rappresentata e scardinare cosi’ un giudizio NON omogeneo presso le tre Sezioni dell’alta Corte. Ma cosi’ per fortuna non e’ stato, e con sentenza nr. 228 del 22.11.2019, controfirmata da 4 alti Magistrati Contabili, ha dato ragione al solito ricorrente. Ma il Magistrato, vista l’insistenza dell’INPS, ha voluto chiarire che:

Poiché i riferiti contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione dell’art. 54 cit. si riscontrano nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, e non concernono quella di appello, fermamente orientata nel senso della presente decisione, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per aderire alla richiesta di deferimento della questione alle Sezioni Riunite della Corte”.

In poche parole questa sentenza chiude la disputa dei ricorsi contrari dell’INPS considerando ormai appurata la decisione unanime delle tre Sezioni Centrali di appello. E il Magistrato, proprio per questi motivi, non ritiene necessario il deferimento della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte.

PREVIMIL E LA SUA INFORMAZIONE ORMAI OBSOLETA DA TEMPO
Sulla pagina della Difesa-PREVIMIL, e’ ancora disponibile la nota sulla questione dell’art. 54, sbandierando come tesi negativa una sentenza della Corte dei Conti del Veneto, da sempre contraria, all’art. 54; anche se questa Sezione della Corte dei Conti si e’ ravveduta qualche mese fa sulla questione dell’addebito dei 1000 euro ai ricorrenti, viste le sentenze positive che ormai stanno uscendo nelle altre Regioni italiane. Qualcosa si sta muovendo anche li… Per vedere cosa scrive PREVIMIL ai suoi dipendenti militari collegati qui >>>

Si suggeriscono due cose: aggiornare la pagina con l’ultima sentenza positiva della Corte dei Conti Centrale di appello. Oppure togliere quella notizia ormai obsoleta e superata.

I COSTI DI QUESTO CONTENZIOSO.
I costi sono molto alti, sia per i ricorrenti che per l’INPS. Oltre che intasare le Sezioni della Giustizia Amministrativa.
Da quello che sappiamo sono quasi 1000 le sentenze sull’art. 54. Molte altre ne arriveranno. Gli interessati sono circa 4.000 persone. Tenendo conto dell’addebito fatto dall’ultima sentenza, l’INPS deve dare al ricorrente 1.000 euro. Se moltiplichiamo questa cifra per i 1.000 ricorrenti, il costo per l’INPS solo per addebito di legge sara’ di circa 1 milione di euro. Poi ci vanno aggiunte le spese di primo grado, e i suoi avvocati patrocinanti. Che vanno pagati. Poi ci sono le spese causate alla Giustizia Amministrativa, intasando le Sezione con ricorsi infondati. Un costo che si spalmera’ sui conti dell’INPS e dei cittadini.

IL RUOLO DEI NUOVI SINDACATI MILITARI.
Essendo organismi riconosciuti con apposito decreto del Ministero della Difesa, perche’ non chiedere un incontro all’INPS per cercare di risolvere questa situazione alla luce delle sezioni al completo della Corte dei Conti? Oltre che risolvere un problema avrebbero una ottima ricaduta sui militari, possibili sostenitori, avvicinandoli ai nuovi organismi sindacali.

ORA COSA FARA’ L’INPS?
Difficile prevederlo, tanto i soldi per opporsi nessuno ce li mette di tasca sua. Vedremo cosa si inventera’. La cosa piu’ giusta da fare non e’ altro che quella di diramare una circolare chiarendo la situazione e ricalcolando la pensione a tutti gli aventi diritto, ricorrenti e non ricorrenti, includendo i benefici dell’art. 54. PUNTO.

DOVE TROVO L’ULTIMA SENTENZA?
Qui puoi visionare la sentenza completa nr. 228 del 22.11.2019 della TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO DI ROMA, clicca qui >>

PRECEDENTE SERVIZIO SEMPRE SU QUESTO ARGOMENTO
Qui puoi legegre il nostro precedente articolo sull’art. 54 >>>

CHI E’ INTERESSATO ALL’ART. 54?

Chi e’ interessato all’art. 54? Tutto il personale che alla data del 31.12.1995 aveva almeno 15 anni di servizio cumulativo e non piu’ di 20 anni. Se da un calcolo approssimativo non si arriva a questi almeno 15 anni, il personale che non era all’epoca “operativo, aumento di 1/3 o di 1/5” puo’ riscattare a pagamento i periodi precedenti al 1995 per arrivare a questi fatidici almeno 15 anni di servizio complessivo. ne vale la pena. Molti lo hanno fatto e molti altri lo stanno facendo.

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2 thoughts on “ART. 54 DEL DPR. 1092-73 / PENSIONI MILITARI / Dopo che tutte e 3 le Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello della CORTE dei CONTI si schierano a favore dei ricorrenti, ora l’INPS cosa fara? E PREVIMIL continuera’ a scoraggiare i ricorrenti?”

  1. Buongiorno. Contribuisco a questa notizia riportando quanto saputo in virtù del tam-tam militare e quanto vissuto personalmente:
    1. tale ricorso si può fare solo quando transitati in riserva: sarà vero? Non capisco il razionale, ma pare che non sia possibile farla mentre si è in ausiliaria;
    2. per quanto riguarda il riscatto di periodi non operativi ante-1995, teniamo presente la vergognosa circolare 119 del 18 dicembre 2018 con cui la Gabriella Di Michele, Direttore Generale INPS, ha “finalmente” interpretato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (più di venti anni per capire una legge!): “L’operatore della Struttura territoriale competente procederà all’esame e alla definizione della domanda di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, a condizione che il militare, alla data di presentazione della domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime”.
    Auguri a tutti.

  2. Salve mi trovo purtroppo nella condizione che devo riscattare due mesi risalenti al 1980 ma ho già maturato i 5 e l’INPS mi ha respinto la domanda, qualcuno ha notizie su eventuali ricorsi per questa situazione grazie

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