PORTO D’ARMI / UFFICIALI MILITARI / Il rilascio del porto d’armi per difesa non e’ automatico. Bisogna che ci sia una motivazione valida e il benestare della Questura

Roma, 1 dic 2019 – NUOVA CIRCOLARE (disponibile a fondo articolo) DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. Il porto d’arma per difesa personale agli Ufficiali delle Forze Armate e’ stato considerato da sempre un privilegio, poiche’ si esclude a tutte le altre categorie di militari: Sottufficiali e Graduati, di possederlo. Un retaggio storico che arriva da molto lontano ma che e’ durato nel tempo. Oggi tale norma viene messa in discussione e anzichè agevolare anche il resto del personale Sottufficiali e Graduati, viene precluso e reso piu’ difficile il rilascio anche per gli ufficiali, nonostante le norme siano ancora valide.

Il rilascio di licenza di porto d’arma per difesa personale agli Ufficiali delle Forze Armate e regolato dell’art. 75, quarto comma, del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Direttive.

1 . Premessa.

Come è noto, l’art. 75, quarto comma, del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riconosce una posizione differenziata, quanto alla possibilità di conseguire il porto d’armi, agli Ufficiali delle Forze Armate “in servizio attivo permanente”, posizione di stato giuridico che oggi corrisponde a quella di “servizio permanente effettivo” disciplinata dall’art. 882 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66. La disposizione prevede, infatti, che agli Ufficiali appartenenti a tale categoria, che ne facciano richiesta, possa essere concessa la licenza gratuita per portare l’arma corta quando vestono l’abito civile. La norma precisa anche la documentazione che deve essere esibita dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza, prevedendo, tra l’altro, che essa deve essere corredata da un certificato rilasciato dal comandante del Corpo o dal capo dell’Ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che l’interessato stesso è in servizio permanente effettivo. La disciplina prevista dall’art. 75 del R.D. n. 635/1940 ha conosciuto un’ulteriore attualizzazione per effetto del D.M. 24 marzo 1994, n. 371.

Tale regolamento ha incluso il personale delle Forze Armate, compreso quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall’attività svolta nell’ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall’obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d’ armi (art. l, comma l, l et t. i)). L’applicazione del cennato art. 75 ha formato oggetto in tempi recenti di incertezze interpretative, con esiti contenziosi che hanno visto i Giudici Amministrativi di prime cure e il Consiglio di Stato assumere orientamenti diversi. Proprio in considerazione dell’esistenza adesso di un pronunciamento del Consiglio di Stato, appare utile sviluppare sulla questione un punto di situazione, onde rassegnare all’ attenzione alcuni parametri che possano essere utili ad orientare al meglio i Sigg.ri Prefetti nelle competenti valutazioni delle istanze di rilascio della licenza di porto d’armi, prodotte dagli Ufficiali delle Forze Armate in servizio permanente effettivo.

La circolare originale e completa della P.S. prosegue su file PDF, clicca qui >>>

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