DIBATTITO PER ARRIVARE AD UNA LEGGE SUL SINDACATO MILITARE / Presentato un nuovo DDL. Senato nr. 1542 del 9/10/2019 relativo a: Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

Roma, 2 dic 2019 – I TEMPI SONO CAMBIATI E PEGGIORATI, ATTREZZARSI PER LEGGE PER MEGLIO TUTELARCI E’ LA STRADA MAESTRA. Lo stato dell’arte della legge sui sindacati militari e’ la seguente: la legge viene osteggiata dai vertici militari e poteri forti affinche’ venga svuotata di eventuali norme che possano mettere in discussione la catena di comando e spuntare anche le armi sulla contrattazione e difesa del personale. Vedremo alla fine cosa verra’ fuori dal “cilindro” del Legislatore.

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO IL DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori D’ARIENZO, VALENTE e VERDUCCI. COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019.

Il sistema della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, ha consentito l’instaurarsi di un dialogo tra il personale militare e gli stati maggiori delle Forze armate. Tale sistema può dirsi ormai superato sia dalle nuove esigenze da rappresentare, sia a seguito della sentenza n. 120 dell’11 aprile 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. 

Il DDL COMPLETO del Senato 9.10.2019 nr. 1542 lo puoi prelevare integralmente cliccando qui >>>

Di seguito, per comodita’, pubblichiamo il solo articolo sulle competenze che dovrebbero avere, secondo gli estensori di questo DDL, le Associazioni Sindacali dei Militari.

Art. 9.
(Competenze delle associazioni)

1. Le associazioni possono:

a) chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;
b) presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;
c) esercitare attività di vigilanza sull’attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni di rettamente all’autorità di riferimento;
d) esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;
e) avvalersi di consulenti esterni;
f) richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l’approfondimento delle questioni per le quali è prevista l’espressione del parere;
g) attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell’Unione europea;
h) audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di  interesse;
i) promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall’autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell’amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di  concertazione.

3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.

4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall’articolo
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:
a) l’articolazione dell’orario di lavoro;
b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
c) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l’integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l’alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;
e) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

f) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

5. Forma oggetto di concertazione l’impiego del personale, nonché i criteri generali
relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai per-
messi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:

a) la definizione delle piante organiche;
b) l’introduzione di nuove tecnologie, l’organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l’efficienza dell’organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;
c) i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

Il DDL Senato 9.10.2019 nr. 1542 lo puoi prelevare integralmente cliccando qui >>>

 

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