ORA E’ IL TURNO DELLE GUARDIE GIURATE IN SERVIZIO SULLE NAVI MERCANTILI CON FUNZIONI DI ANTIPIRATERIA. Dopo la nefasta esperienza dei due nostri Marinai, ora si cambia registro!

Roma, 7 dic 2019 – ANTI-PIRATERIA. DALL’IMPIEGO DEI MILITARI, CONCESSI REGOLARMENTE A PAGAMENTO DALLO STATO E DAL MINISTERO,  ALL’IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE CIVILI. Dopo la pessima esperienza vissuta sulla pelle dai nostri due Marinai, LATORRE E GIRONE, storia questa tutt’altro che chiusa, dove li ha visti protagonisti e trattenuti in India per molti anni e ingiustamente, con forti conseguenze negative familiari, di salute e giudiziarie, ora si cambia registro e si fa salire sulle navi le guardie giurate. Personale civile armato e con licenza di usare le armi. Sara’ meglio o peggio? Non cambia nulla, anzi, come civili avranno meno coperture e meno tutele di quelle di un militare. Certo una presenza armata e di sicurezza a queste nostre navi mercantili andava data, ma come al solito si sceglie il male minore. Questa volta viene autorizzato l’impiego di personale armato privato (Guardie Giurate), assunto da ditte private, imbarcato in modo privato sulle navi mercantili battenti bandiera italiana, con lo scopo da difenderle in caso di attacco da parte dei moderni “PIRATI” del mare.

Segue Decreto 7 novembre 2019, n. 139 del MINISTERO DELL’INTERNO.

Regolamento recante l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (19G00145) (GU Serie Generale n.284 del 04-12-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2019

MINISTERO CELL'INTERNO
DECRETO 7 novembre 2019, n. 139 

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo  delle  navi
mercantili  battenti  bandiera  italiana,  che  transitano  in  acque
internazionali a rischio pirateria. (19G00145) 
(GU n.284 del 4-12-2019) 
 Vigente al: 19-12-2019   

Capo I
disposizioni generali 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il comma 5-ter dell'articolo 5 del  decreto-legge  12  luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  la  determinazione  delle  modalita'
d'impiego di guardie giurate a  bordo  di  navi  mercantili  battenti
bandiera italiana che navigano  in  acque  internazionali  a  rischio
pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa; 
  Visto altresi' l'articolo 5, comma 5, ultimo  periodo,  del  citato
decreto-legge n.107 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 130 del 2011; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Visto il codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo
1942, n. 327; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante  norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi; 
  Vista la legge 23 maggio  1980,  n.  313,  recante  la  convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta  a
Londra il 1° novembre 1974; 
  Visto il regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo al  miglioramento  della  sicurezza
delle navi e degli impianti portuali; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alle competenze del
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 15  settembre  2009,  n.
154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie  e  dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e  depositi,  nonche'
nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui  espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.
269, recante «Disciplina delle caratteristiche  minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  regolamento  di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa, del 24 settembre 2015 e
successive  modificazioni,  recante   «Individuazione   delle   acque
internazionali soggette al rischio  di  pirateria  nell'ambito  delle
quali e' consentito l'impiego di guardie giurate a bordo  delle  navi
mercantili battenti bandiera italiana»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del 28 dicembre 2012,  n.  266,  concernente  «Regolamento
recante l'impiego di guardie giurate a bordo  delle  navi  mercantili
battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali  a
rischio pirateria»; 
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  adeguati   servizi   di
protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana da  parte
delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  4,
del  medesimo  decreto-legge  n.  107  del  2011,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; 
  Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 1904/2016,  n.
02780/2018 di spedizione, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli
atti normativi, nell'adunanza del 22 novembre 2018; 
  Vista la nota n. 17007/8, prot. 0021706, del 29 marzo 2019, con  la
quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione  dell'articolo
5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'impiego delle
guardie giurate a  bordo  delle  navi  mercantili  battenti  bandiera
italiana che transitano in acque internazionali a rischio  pirateria,
le modalita' per l'acquisto,  l'imbarco,  lo  sbarco,  il  porto,  il
trasporto e l'utilizzo delle  armi  e  del  relativo  munizionamento,
nonche' i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della  nave
con riguardo alle modalita' operative di svolgimento  dei  servizi  a
bordo. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) aree a rischio pirateria  o  acque  internazionali  a  rischio
pirateria: le aree individuate con decreto del Ministro della difesa,
adottato ai sensi dell'articolo 5,  comma  4,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, come modificato dal  decreto-legge  18  febbraio
2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43; 
    b) autorita' competente: il  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita' competente ad
attuare, coordinare e controllare le misure di  sicurezza  marittima,
individuata con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 18 giugno 2004, in attuazione del regolamento  (CE)  31
marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    c) CINCNAV: il Comando in  Capo  della  Squadra  navale,  di  cui
all'articolo 112 del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
dipendente direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina; 
    d) guardie giurate: il personale, munito  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 138 T.U.L.P.S., che svolge, ai sensi degli  articoli
133 o 134 T.U.L.P.S., i servizi di protezione del naviglio mercantile
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n.  107  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; 
    e)  IMO:  Organizzazione  marittima  internazionale,  istituzione
specializzata  delle  Nazioni  Unite  incaricata  di  assicurare   la
sicurezza dei trasporti marittimi, la  prevenzione  dell'inquinamento
dei mari e dell'ambiente da parte delle navi, che ha  individuato  le
«best  management   practices»   di   autoprotezione   del   naviglio
mercantile; 
    f) ISPS Code: il codice Internazionale  per  la  Sicurezza  delle
navi  e  delle  strutture  portuali  (International  Ship  and   Port
Facilities Security Code), di cui alla convenzione internazionale per
la salvaguardia della vita umana  in  mare,  fatta  a  Londra  il  1°
novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; 
    g) navi:  le  navi  mercantili  battenti  bandiera  italiana  che
transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria individuate
dal decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo
5, comma  4,  del  decreto-legge  n.107  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011; 
    l) procedure tecnico-amministrative  relative  all'imbarco  delle
guardie giurate:  procedure  tecnico-amministrative  individuate  dal
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in relazione
all'imbarco delle guardie  giurate  a  bordo  delle  navi  mercantili
nazionali, in conformita' alle linee  guida  sviluppate  dall'IMO  ed
alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale  di  settore,
con decreto 23 marzo 2015, n. 307; 
    m) regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: il regio  decreto
6 maggio 1940, n. 635,  recante  «Approvazione  del  regolamento  per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle  leggi  di
pubblica sicurezza»; 
    n) servizi di protezione del naviglio mercantile: servizi, svolti
dalle guardie  giurate,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito,  con  modificazioni  dalla
legge n. 130 del 2011, a tutela delle navi mercantili, nonche'  delle
merci e  dei  valori  sulle  stesse  trasportati,  battenti  bandiera
italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria; 
    o) T.U.L.P.S.: il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    p) UAMA: l'unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e  successive
modificazioni, competente per il rilascio  delle  autorizzazioni  per
l'interscambio dei materiali di armamento e  per  il  rilascio  delle
certificazioni per le imprese e per  gli  adempimenti  connessi  alla
materia. 

Capo II
Caratteristiche delle navi, requisiti delle guardie giurate, modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile

                               Art. 3 
 
Caratteristiche  delle  navi  per  lo  svolgimento  dei  servizi   di
                             protezione 
 
  1. I servizi di protezione del naviglio mercantile  sono  svolti  a
bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche: 
    a) essere  predisposte  per  la  difesa  da  atti  di  pirateria,
mediante l'attuazione di almeno una delle  vigenti  «best  management
practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO; 
    b) essere conformi ai requisiti previsti dalle  disposizioni  del
comandante generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia
costiera  in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  (safety)  e
sicurezza marittima (maritime security), adottate in  relazione  alle
competenze in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  attribuite
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
    c)  essere  predisposte  per  la  custodia  delle  armi  e  delle
munizioni secondo le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1. 
                               Art. 4 
 
                   Requisiti delle guardie giurate 
 
  1. I servizi di protezione  del  naviglio  mercantile  sono  svolti
dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall'articolo 5,
commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei
seguenti requisiti: 
    a)  essere  in  possesso  dei  requisiti  addestrativi   previsti
dall'articolo 6 del decreto del Ministro  dell'interno  15  settembre
2009, n. 154, accertati dalla Commissione di cui al medesimo articolo
6, comma 4, previo superamento dell'esame di cui al successivo  comma
5, fermo restando quanto stabilito dall'articolo  14,  comma  2,  del
presente regolamento; 
    b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale,
ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S. 
                               Art. 5 
 
 Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile 
 
  1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto
di  vigilanza  privata,  nominate  rispettivamente  ai  sensi   degli
articoli 133 e 134 T.U.L.P.S., nei servizi di protezione del naviglio
mercantile possono utilizzare: 
    a)  le  armi  comuni  da  sparo,  nonche'  le   armi,   anche   a
funzionamento  automatico,  in   dotazione   delle   navi,   detenute
dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione; 
    b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di
vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione. 
  2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono
essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm). 
                               Art. 6 
 
Modalita' di svolgimento  dei  servizi  di  protezione  del  naviglio
                             mercantile 
 
  1. Le modalita'  di  svolgimento  dei  servizi  di  protezione  del
naviglio  mercantile  sono  stabilite  dal  regolamento  di  servizio
redatto secondo quanto  previsto  dall'allegato  D  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.  269,  approvato  dal
Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata,
ovvero,  per  le  guardie  giurate  dipendenti  dagli  armatori,  dal
Questore della provincia in cui ha sede la societa' di armamento. 
  2. Il regolamento di servizio di cui  al  comma  1,  deve  comunque
prevedere: 
    a) che il numero delle guardie giurate impiegate  a  bordo  delle
navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di  difesa
e rapportato  alla  tipologia  di  nave,  alle  merci  ed  ai  valori
trasportati  ed  al  numero  ed  alla  tipologia   dei   sistemi   di
autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,
del  decreto-legge  12  luglio  2011,   n.   107,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e  comunque,  tenuto
conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di  cui  al  successivo
comma 4, non  inferiore  a  tre.  Il  numero  delle  guardie  giurate
impiegate a bordo deve altresi' essere idoneo a garantire il rispetto
della vigente normativa in tema di orario di lavoro,  riposo,  lavoro
straordinario; 
    b) che per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo della
nave deve essere nominato un responsabile (team leader),  individuato
nella  guardia  avente   maggiore   esperienza,   cui   e'   affidata
l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di  quanto
previsto dal regolamento di  servizio  e  secondo  le  direttive  del
comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare; 
    c) un  esplicito  rinvio  alle  procedure  tecnico-amministrative
relative all'imbarco delle guardie giurate individuate dal comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  ai
sensi del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307; 
  3. Il titolare dell'istituto  di  vigilanza,  nell'ipotesi  di  cui
all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi  di  cui
all'articolo 133 del medesimo Testo unico, quando le guardie  giurate
sono imbarcate direttamente nei porti degli Stati confinanti  con  le
aree a rischio pirateria, comunicano al Questore che ha approvato  il
regolamento di servizio, le generalita'  delle  guardie  giurate  che
debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale operano, la  durata
del servizio, i porti di imbarco e sbarco. 
  4. L'uso delle armi e' consentito  nei  casi  previsti  dal  codice
penale e dalle leggi speciali in materia. 

Capo III
Disposizioni concernenti le autorizzazioni in materia di armi

                               Art. 7 
 
              Autorizzazioni rilasciabili all'armatore 
 
  1. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'armatore, per  le  armi  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  puo'  richiedere  il  rilascio
della licenza per  l'acquisto,  il  trasporto,  la  detenzione  e  la
cessione in comodato  alle  guardie  giurate  dipendenti  delle  armi
comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., e  delle  armi
in  dotazione  delle  navi,  a  funzionamento  automatico,  ai  sensi
dell'articolo  28  T.U.L.P.S.,  rispettivamente  al  Questore  o   al
Prefetto della provincia in cui ha sede la societa' di armamento. 
  2. L'armatore puo' altresi' acquistare il  munizionamento  relativo
alle armi che e' autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo
nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto
comma, T.U.L.P.S. 
                               Art. 8 
 
Autorizzazioni rilasciabili al titolare  dell'istituto  di  vigilanza
                               privata 
 
  1. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011,  n.  130,  il  titolare  dell'istituto  di
vigilanza privata per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), puo' richiedere il rilascio  della  licenza  per  l'acquisto,  il
trasporto, la detenzione e  la  cessione  in  comodato  alle  guardie
giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo
31 T.U.L.P.S., al Questore della provincia in cui ha sede  l'istituto
di vigilanza privata. 
  2. Il titolare dell'istituto di  vigilanza  privata  puo'  altresi'
acquistare il munizionamento relativo alle armi che e' autorizzato  a
detenere, ai sensi del comma 1,  previo  nulla  osta  rilasciato  dal
Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S. 
                               Art. 9 
 
            Procedimento di rilascio delle autorizzazioni 
 
  1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7
e 8, l'armatore o il  titolare  dell'istituto  di  vigilanza  privata
presentano la relativa istanza all'Autorita'  di  pubblica  sicurezza
competente ai sensi dei predetti articoli 7, comma 1, e 8,  comma  1,
utilizzando il modello di cui all'allegato A, che e' parte integrante
del presente regolamento. 
  2.  Ottenute  le  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  7  o  8,
l'armatore  o  il  titolare  dell'istituto   di   vigilanza   privata
comunicano, utilizzando il modello di  cui  all'allegato  B,  che  e'
parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo
di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima
dell'imbarco, all'autorita' competente ed al Questore: 
    a) l'inizio del servizio; 
    b) l'itinerario della nave  in  cui  sono  imbarcate  le  guardie
giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco; 
    c) la dichiarazione di conformita' della nave, resa conformemente
al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B. 
                               Art. 10 
 
Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel  territorio
                              nazionale 
 
  1. L'armatore o il titolare  dell'istituto  di  vigilanza  privata,
muniti delle autorizzazioni di cui  agli  articoli  7  o  8,  possono
detenere sul territorio nazionale le  armi  e  le  munizioni  di  cui
all'articolo 5 previo rilascio della  licenza  per  la  custodia,  ai
sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., fermi restando gli  obblighi
di registrazione di cui agli articoli 35  e  55  del  medesimo  testo
unico. L'autorizzazione oltre ad indicare  il  numero,  il  tipo,  la
marca  e  la  matricola  delle  armi,  stabilisce  il  tipo   ed   il
quantitativo massimo di munizioni  che  possono  essere  detenute  in
custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare
dell'autorizzazione e' responsabile della custodia delle armi e delle
munizioni. 
  2.  I  locali  per  la  custodia  delle   armi   e   del   relativo
munizionamento devono avere le seguenti caratteristiche: 
    a) essere  sistemati  in  locali  interni,  ubicati  in  modo  da
consentire il controllo degli accessi, muniti di porte blindate e  di
aperture ugualmente blindate, oppure dotati  di  inferriate  e  grate
metalliche di sicurezza e disporre di adeguati congegni di allarme  e
di videosorveglianza; 
    b) le porte devono essere munite  di  finestrelle  con  cristalli
blindati  o  grata  per  i  controlli  dall'esterno;  l'impianto   di
illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione  ed
essere  corredato  di  interruttore  esterno  e  di  dispositivi   di
illuminazione d'emergenza; 
    c)  le  attrezzature  e  le  misure  antincendio,  conformi  alle
prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate  all'interno  ed
all'esterno del locale. 
  3. Per la custodia delle munizioni si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 2 dell'allegato B, capitolo VI, al  regolamento  per
l'esecuzione del T.U.L.P.S., nei limiti di cui agli articoli  1  e  3
del medesimo capitolo VI. 
  4. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta  del  registro
di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui agli articoli
35 e 55 T.U.L.P.S., sul quale sono annotati  il  prelevamento  ed  il
versamento delle armi e delle munizioni. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, le armi  ed  il  relativo
munizionamento  possono  essere  prelevate  dai  locali  di  custodia
unicamente dalle guardie giurate  autorizzate  allo  svolgimento  dei
servizi di protezione del naviglio mercantile. 
  6. Le armi in custodia sono  consegnate  scariche.  Nel  locale  di
custodia devono essere affisse,  ben  visibili,  le  prescrizioni  di
sicurezza da osservare e devono essere presenti postazioni  mobili  o
fisse per l'esecuzione in sicurezza  delle  operazioni  di  carico  e
scarico delle armi. 
                               Art. 11 
 
Trasporto  e  registrazione  delle  armi  imbarcate  nel   territorio
                              nazionale 
 
  1. Le armi ed il relativo munizionamento, custodite nei  locali  di
cui all'articolo 10, sono trasportate e scortate da  guardie  giurate
dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al
luogo d'imbarco, nonche' dal luogo di sbarco ai locali  di  custodia,
fermi restando gli obblighi di cui all'articolo  193,  comma  2,  del
codice della navigazione. Del trasporto e' dato avviso al Questore ai
sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31
del medesimo testo unico, ovvero al Prefetto,  per  le  armi  di  cui
all'articolo 28 T.U.L.P.S., che hanno facolta' di stabilire  speciali
misure e prescrizioni per il trasporto. 
  2. Per l'imbarco delle  armi  e  del  relativo  munizionamento,  si
applicano gli obblighi di iscrizione e di annotazione  nei  documenti
di bordo di cui al titolo V, Capo III, parte I, libro  I  del  codice
della navigazione ed in particolare gli articoli  170,  numero  6,  e
174, che tengono luogo della registrazione prevista dagli articoli 35
e 55 T.U.L.P.S. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari,  nel
massimo, al numero delle guardie giurate in  servizio,  piu'  una  di
riserva  per  ogni  guardia.  Il  relativo  munizionamento  non  deve
eccedere la quantita' di mille cartucce per operatore. 
                               Art. 12 
 
         Imbarco e sbarco delle armi in porti internazionali 
 
  1. Con le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8 possono  essere
autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi e delle  munizioni
a bordo delle navi nei porti degli Stati le  cui  acque  territoriali
sono confinanti con le aree a rischio pirateria. 
  2. Per le armi imbarcate ai sensi del comma  1,  si  applicano  gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 11, comma 2. 
  3.  Il  Comandante  ovvero  l'armatore,  secondo  le   disposizioni
normative degli Stati dei porti di imbarco  e  sbarco  delle  guardie
giurate e la disciplina delle acque interne di transito  o  di  sosta
della nave, devono: 
    a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie; 
    b)  assolvere  ad   ogni   altro   adempimento   previsto   dalla
legislazione degli Stati dei porti d'imbarco e sbarco, inclusi quelli
relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e  delle  munizioni  a
bordo della nave; 
    c) inviare, con congruo anticipo, alle autorita' competenti degli
Stati nelle cui acque interne la  nave  programma  il  transito,  una
comunicazione relativa al quantitativo e alla  tipologia  delle  armi
imbarcate ai sensi del presente decreto, con la  precisa  indicazione
della rotta programmata nelle acque interne dello Stato. 
  4.  Il  Comandante  ovvero  l'armatore  sono  altresi'   tenuti   a
comunicare    al    CINCNAV,    all'UAMA,    nonche'    all'Autorita'
diplomatico-consolare  territorialmente   competente,   con   congruo
anticipo, i movimenti  della  nave  previsti  nelle  aree  a  rischio
pirateria, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta,  il
numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie  giurate
imbarcate, la loro nazionalita' e ogni altro elemento utile  al  fine
di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area. 
  5. Copia  delle  autorizzazioni,  dei  permessi  ottenuti  e  delle
comunicazioni inviate sono custodite con le modalita' previste per la
tenuta e la conservazione dei libri di bordo. 
                               Art. 13 
 
   Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile 
 
  1. Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo  della
nave, nei locali di cui all'articolo 4 del  decreto  dirigenziale  23
marzo  2015,  n.  307,  del  Comandante  generale  del  Corpo   delle
capitanerie di porto -  Guardia  costiera,  in  appositi  contenitori
metallici corazzati, collocati in spazi  protetti,  distinti  per  le
armi e per le munizioni,  chiusi  con  serratura  di  sicurezza  tipo
cassaforte, le cui chiavi sono  nella  disponibilita'  esclusiva  del
Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche. 
  2. L'uso delle armi a bordo  delle  navi  da  parte  delle  guardie
giurate e' consentito nei casi previsti dal  codice  penale  e  dalle
leggi speciali in materia ed e' in ogni caso disposto dal  Comandante
della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli  articoli
8, 186, 187, 295,  297  e  302  del  codice  della  navigazione,  che
impartisce le necessarie ed opportune  disposizioni  al  responsabile
delle guardie giurate a bordo. 

Capo IV
Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 14 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  2. Le guardie particolari giurate che,  fino  al  termine  previsto
dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130, sono state impiegate a bordo delle navi in attivita' di
servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore  a  90
giorni, negli ultimi tre anni, risultante  da  apposita  attestazione
rilasciata  dall'armatore,  ovvero  dal  titolare  dell'istituto   di
vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame  di
cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre
2009, n. 154. 
  3. In caso di mancato superamento dell'esame di  cui  al  comma  2,
restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui
al citato articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del
2009. 
                               Art. 15 
 
                          Oneri informativi 
 
  1. Gli oneri informativi introdotti, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 11 novembre 2011, n. 180,  sono  indicati  nell'Allegato  C  al
presente decreto. 
                               Art. 16 
 
                     Norme finali e abrogazioni 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  a  carico  dello  Stato.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'espletamento   dei   compiti   ad   esse
attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente  regolamento  il
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
difesa ed  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28
dicembre 2012, n. 266 e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 7 novembre 2019 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                             De Micheli 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2019 
Interno, foglio n. 2708 
 
Allegato A 
(Articolo 9, comma 1, del regolamento) 
 
Modello unico di istanza per lo svolgimento dei servizi di 
protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, 
di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Allegato B 
(Articolo 9, comma 2, del regolamento) 
 
Modello unico di comunicazione di inizio servizio e dichiarazione 
di conformita' per lo svolgimento dei servizi di protezione 
del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al 
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                             Allegato C (articolo 15) 
 
                   ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI 
             INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE 
(SALVA  DIVERSA  INDICAZIONE,  I  RIFERIMENTI   NORMATIVI   SONO   DA
              INTENDERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO) 
    

  I) Denominazione
  Istanza rilascio dell'autorizzazione  all'acquisto,  al  trasporto,
alla detenzione e alla  cessione  in  comodato,  all'imbarco  e  allo
sbarco delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi.
  Riferimento normativo
  Articoli 28 e 31 del Testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  Articolo 9, comma 1;

Comunicazione o         Domanda          Documentazione da      Altro
dichiarazione                             conservare
    [ ]                   [X]                  [ ]               [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo di produrre istanza  -  gia'  previsto  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa ed  il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  28  dicembre  2012,
n.266, che  il  presente  regolamento  abroga  e  sostituisce  -  per
ottenere l'autorizzazione all'acquisto, al trasporto, alla detenzione
e alla cessione in comodato, all'imbarco e allo sbarco delle  armi  e
del relativo munizionamento a bordo delle navi, anche nei porti degli
Stati confinanti con le aree  a  rischio  pirateria  individuate  dal
decreto del Ministro  della  difesa  19  ottobre  2015,  e'  previsto
dall'art. 9, comma 1, in attuazione delle disposizioni  dell'art.  5,
comma  5  e  5-bis,  del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.   107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
  A   seguito   dell'accoglimento   dell'istanza   viene   rilasciata
l'autorizzazione  all'armatore  o  al   titolare   dell'istituto   di
vigilanza, in relazione alla tipologia  di  armi,  dal  Prefetto,  ai
sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S.,  ovvero  dal  Questore,  ai  sensi
dell'articolo 31 T.U.L.P.S., previa osservanza delle disposizioni  di
cui agli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
  Le autorizzazioni hanno la  durata  rispettivamente  di  anni  due,
quella rilasciata ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., e di anni tre
quella rilasciata ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Testo unico.
  II) Denominazione
  Comunicazione all'Autorita' competente ed al Questore,  riguardante
l'inizio del servizio, i porti di imbarco e sbarco e dichiarazione di
conformita' della nave.
  Riferimento normativo
  Articolo 9, comma 2;
  Decreto del Comandante Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto n. 349, del 3 aprile 2013.

Comunicazione o        Domanda        Documentazione da         Altro
dichiarazione                          conservare
    [X ]                [ ]                 [ ]                  [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo della comunicazione, redatta secondo il  modello  di  cui
all'Allegato B) del presente regolamento, all'Autorita' competente ed
al Questore, delle informazioni riguardanti l'inizio del servizio,  i
porti di imbarco e sbarco e la  dichiarazione  di  conformita'  della
nave, e' previsto, per l'armatore  o  il  titolare  dell'istituto  di
vigilanza che hanno ottenuto, rispettivamente, le  autorizzazioni  di
cui agli articoli 7 o 8, dall'articolo 9, comma 2. Anche tale obbligo
era gia' previsto dal  decreto  n.  266  del  2012  che  il  presente
regolamento abroga e sostituisce.
  Lo stesso comma prevede che  gli  obblighi  di  comunicazione  sono
assolti, a mezzo posa  certificata  (p.e.c.),  almeno  48  ore  prima
dell'imbarco.
  III) Denominazione
    Annotazione nei documenti di bordo di cui agli articoli 170, n.6,
e 174 del codice della navigazione del  numero  delle  armi  e  delle
munizioni imbarcate.
  Riferimento normativo
  Articolo 35 del Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione;
  Articoli 11, comma 2, e 12, comma 2.

Comunicazione o        Domanda          Documentazione da       Altro
dichiarazione                             conservare
     [ ]                 [ ]                 [ ]                  [X]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo di  annotazione  nel  Registro  di  bordo,  di  cui  agli
articoli 170, n. 6, e 174 del codice della  navigazione,  del  numero
delle armi imbarcate, che deve essere pari, nel  massimo,  al  numero
delle guardie giurate in servizio,  piu'  una  di  riserva  per  ogni
guardia, nonche' del relativo munizionamento, pari a  mille  cartucce
per  guardia,  e'  fissato  dal  comma  2  dell'art.11.  Il  comma  2
dell'articolo 12 fissa il medesimo obbligo di annotazione per le armi
imbarcate a bordo delle navi nei  porti  degli  Stati  le  cui  acque
territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria.
  L'annotazione tiene  luogo  di  quella  prevista  dall'articolo  35
T.U.L.P.S., in tal modo riducendo gli oneri a carico dei destinatari,
nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa.
  IV) Denominazione
  Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione a tenere un  deposito
per la custodia delle armi e del relativo  munizionamento,  ai  sensi
degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S.
  Riferimento normativo
  Articoli 32 e 47 testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articolo 10, comma 1.

Comunicazione o      Domanda             Documentazione da      Altro
dichiarazione                             conservare
    [ ]                [X]                    []                 [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo di munirsi di un locale per la custodia delle armi e  del
relativo munizionamento, gia' previsto dal D.M. n. 266 del  2012  che
il presente decreto abroga e  sostituisce,  e'  fissato  dall'art.10,
comma 1, nell'ipotesi in cui l'armatore o il  titolare  dell'istituto
di vigilanza, ottenuta l'autorizzazione a detenere  le  armi  di  cui
agli articoli 7 e 8, le detenga sul territorio nazionale.
  La finalita' della disposizione e'  garantire  che  le  armi  e  le
munizioni  detenute  sul  territorio  nazionale  siano  custodite   e
protette in maniera adeguata e conforme alle disposizioni  di  legge.
Infatti, l'autorizzazione, rilasciata ai sensi degli articoli 31 e 47
T.U.L.P.S., oltre ad indicare il numero,  il  tipo,  la  marca  e  la
matricola delle armi, deve indicare anche il tipo ed il  quantitativo
massimo di munizioni che possono  essere  detenute  in  custodia.  Il
titolare dell'autorizzazione e' responsabile della detenzione e della
custodia delle armi e delle munizioni.
  V) Denominazione
  Annotazione dei movimenti di prelevamento o versamento delle armi e
munizioni del locale di custodia di cui al comma 1, sul  registro  di
carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui all'articolo  35
T.U.L.P.S.
  Riferimento normativo
  Articolo 35 del Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Articolo 10, comma 3.

Comunicazione o          Domanda          Documentazione da     Altro
dichiarazione                              conservare
     [ ]                   [ ]                 [ ]               [X ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  L'obbligo  di  tenuta  di  un  registro,  ai  sensi  dell'art.   35
T.U.L.P.S.,  per  l'annotazione  dei  movimenti  di  prelevamento   o
versamento  delle  armi  e  delle  munizioni  dal  deposito  di   cui
all'articolo 10, comma 1,  e'  prevista  dal  comma  3  del  medesimo
articolo  10  e  risponde  alla  necessita'  di  tracciare  sempre  i
movimenti delle stesse che, giusto  disposto  del  comma  4,  possono
essere  prelevate  dal  deposito  unicamente  dalla  guardie  giurate
autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione  del  naviglio
mercantile.
  VI) Denominazione
    Comunicazione alle  Autorita'  estere  e  nazionali,  secondo  le
disposizioni normative degli Stati relative ai  porti  di  imbarco  e
sbarco delle guardie giurate e alla disciplina delle acque interne di
transito o di sosta della nave.
  Riferimento normativo
  Articoli 170, n. 6, e 174 del codice della navigazione;
  Articolo 12, commi 3 e 4.

Comunicazione o          Domanda          Documentazione da     Altro
dichiarazione                              conservare
    [X]                    [ ]                 [X ]              [ ]

  Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
  Gli adempimenti del Comandante della nave o dell'armatore  ai  fini
dello svolgimento dei servizi di protezione autorizzati  negli  Stati
dei porti d'imbarco e sbarco, gia' previsti  dal  decreto  n.266  del
2012 che il presente regolamento abroga e sostituisce, sono stabiliti
dall'articolo 12. In particolare, il comma 3, prevede l'obbligo di:
    a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;
    b) assolvere ad ogni altro adempimento, inclusi  quelli  relativi
all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della
nave;
    c) provvedere ad inviare, con congruo  anticipo,  alle  Autorita'
competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave  programmi  di
transitare, una comunicazione relativa:
      - al quantitativo e alla  tipologia  delle  armi  imbarcate  ai
sensi del presente decreto;
      - alla rotta programmata nelle acque interne dello Stato.
  Inoltre, il  comma  4,  pone  l'obbligo  ai  medesimi  soggetti  di
comunicare al Comando  in  Capo  della  Squadra  navale  dello  Stato
Maggiore Difesa  (CINCNAV),  all'Unita'  per  le  autorizzazioni  dei
materiali d'armamento  del  Ministero  degli  affari  esteri  (UAMA),
nonche'    all'Autorita'    diplomatico-consolare    territorialmente
competente, i movimenti della nave  previsti  negli  spazi  marittimi
individuati dal decreto del Ministro della difesa  19  ottobre  2015,
comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il  numero  di
armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate,
la  loro  nazionalita'  e  ogni  altro  elemento  utile  al  fine  di
consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.  La
disposizione  tiene  conto  dei  forti  rischi   che   la   pirateria
rappresenta per l'armamento italiano che  e'  ai  primi  posti  nelle
classifiche  mondiali per tonnellaggio globale e che  rappresenta  il
10% dei transiti annui complessivi attraverso la rotta che passa  per
le aree a  rischio  pirateria,  e  quindi  della  necessita'  di  una
costante e completa informazione circa i viaggi in atto per  tutti  i
soggetti coinvolti in attivita' di controllo e/o coordinamento. 

Per le tabelle vedi qui >>> 
    

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