IO RESTO AL SUD! Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (19G00143) (GU Serie Generale n.275 del 23-11-2019)

Roma, 8 dic 2019 – IO RESTO AL SUD. Entrano in vigore oggi le modifiche apportate con il DPCM 5/8/2019, nr. 134. Il nuovo provvedimento prevede finanziamenti agevolati a favore di imprenditori e liberi professionisti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Le novita’ salienti:

  • lo spostamento in avanti, di dieci anni del limite di età anagrafica;
  • l’ampliamento della tipologia dei soggetti che possono aderire all’iniziativa, essendo inclusi anche coloro che svolgono attività libero professionali, ossia soggetti iscritti ad albi o collegi professionali, nonché esercenti professioni non regolamentate ai sensi della legge 4/2013.

Resto al Sud è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni d’età che, in presenza di determinati requisiti, potranno presentare la domanda per un finanziamento pari a 50 mila euro.

Segue testo del DPCM.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE – DECRETO 5 agosto 2019, n. 134 

Modifiche al regolamento 9 novembre  2017,  n.  174.  concernente  la
misura incentivante  «Resto  al  Sud»,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (19G00143) 

(GU n.275 del 23-11-2019) – Vigente al: 8-12-2019

                       IL MINISTRO PER IL SUD 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  3  agosto  2017,  n.  123,  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
  Vista la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 601; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'allegato I, recante le  definizioni  di
microimpresa, piccola impresa e media impresa; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
  Visto il decreto del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre  2017,
n. 174,  recante  «Regolamento  concernente  la  misura  incentivante
"Resto al Sud" di cui all'articolo 1,  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1617 e n.  2063  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 31
maggio 2019 e 4 luglio 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 1397 del 17 luglio 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento:  
 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al decreto interministeriale 
                       9 novembre 2017, n. 174 
 
  1. Al decreto del  Ministro  per  la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno 9 novembre 2017,  n.  174,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera  v)  e'  aggiunta  la
seguente: «v-bis). "Attivita' libero-professionale": attivita' svolta
da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonche'  dagli
esercenti  le  professioni  non  organizzate  in  ordini  o   collegi
disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;» 
     b) l'articolo 3, e' sostituito dal seguente: 
 
                               «Art. 3 
                        Requisiti soggettivi 
 
  1. I soggetti di eta' compresa tra  i  18  ed  i  45  anni  possono
presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche'  risultino
gia' costituiti, al  momento  della  presentazione  della  domanda  e
comunque  successivamente  alla  data  del  21  giugno  2017,  o   si
costituiscano entro sessanta giorni, o  entro  centoventi  giorni  in
caso  di  residenza  all'estero,  dalla  data  di  comunicazione  del
positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche: 
    a) impresa individuale; 
    b) societa', ivi incluse le societa' cooperative  e  le  societa'
tra professionisti. 
  2. Il soggetto beneficiario, anche  nel  caso  in  cui  l'ammontare
delle agevolazioni concedibili e' determinato nel rispetto del limite
massimo, previsto dall'articolo 7, comma 2, e' la ditta individuale o
la societa' beneficiaria del contributo. La costituzione nelle  forme
di cui alle lettere a) e b) non  e'  obbligatoria  per  le  attivita'
libero-professionali svolte in forma individuale,  per  le  quali  e'
richiesta  unicamente  la  partita  IVA  nonche',  laddove  prevista,
l'iscrizione agli ordini professionali. 
  3. Le domande di ammissione alle agevolazioni di  cui  al  presente
regolamento possono essere  presentate  dai  soggetti  che  siano  in
possesso, al momento della presentazione della domanda, dei  seguenti
requisiti: 
    a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto-legge n. 91/2017, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge del 3 agosto 2017, n. 123, al momento della presentazione della
domanda o vi trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni,  o
entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla  comunicazione
del  positivo  esito  dell'istruttoria  di  cui  all'articolo  9  del
presente decreto; 
    b) non  risultino  gia'  titolari  di  attivita'  di  impresa  in
esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 91/2017,  o  beneficiari,  nell'ultimo  triennio,  a
decorrere dalla data di presentazione  della  domanda,  di  ulteriori
misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'; 
    c) per lo  svolgimento  di  attivita'  libero-professionali,  non
essere titolari  di  partita  IVA  per  l'esercizio  di  un'attivita'
analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione
della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare
istanza i soggetti che risultano essere  titolari,  nei  dodici  mesi
precedenti la presentazione della domanda, di partita  IVA  associata
ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione
delle attivita' economiche,  a  quello  corrispondente  all'attivita'
oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni. 
  4. I soggetti di cui ai commi 1 e  2  risultati  beneficiari  delle
agevolazioni devono mantenere  la  residenza  nelle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017  per  tutta  la
durata del finanziamento e le PMI di cui  al  comma  1  del  presente
articolo,   risultate   beneficiarie   delle   agevolazioni,   devono
mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la  sede  legale  e
operativa  nelle  regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del
decreto-legge n. 91/2017. 
  5. Le societa' di cui alla lettera b), del comma 1, possono  essere
costituite anche da soci che non abbiano i  requisiti  anagrafici  di
cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali  soggetti  nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli  stessi
non abbiano rapporti di parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno
degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al primo periodo  non
possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 7. 
  6. Nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  3  si
costituiscano in societa' cooperative, le medesime  societa'  possono
essere destinatarie, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  anche
degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49. 
  7. I soggetti di cui ai commi 1 e  2  risultati  beneficiari  delle
agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del
provvedimento di concessione.»; 
    c) all'articolo 5, comma 5, le parole «all'articolo 3, comma  1,»
sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»; 
    d) all'articolo 9, comma 9, lettera b), le  parole  «all'articolo
3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti  «all'articolo  3,  comma
1,»; 
    e)  all'articolo  13,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  le  parole
«all'articolo  3,  comma   1,»   sono   sostituite   dalle   seguenti
«all'articolo 3, commi 1 e 3,»; 
    f) all'articolo 15, il comma 1, e' sostituito dal  seguente:  «1.
L'Agenzia per la Coesione  territoriale,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai
soggetti beneficiari,  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  Soggetto
gestore  della  misura,  in  modo  che  sia  assicurata  comunque  la
valorizzazione dei seguenti indicatori: 
      a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute; 
      b)  numero  delle   iniziative   approvate   e   ammesse   alle
agevolazioni; 
      c) importo complessivo dei contributi concessi; 
      d) importo degli  investimenti  attivati  e  dei  finanziamenti
degli  istituti  di  credito  accreditati  ai  beneficiari,   impatto
occupazionale e costo medio delle unita' lavorative aggiunte generate
dallo strumento agevolativo.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 5 agosto 2019 
 
                       Il Ministro per il Sud 
                                Lezzi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze      
                                 Tria           
 
 
                             Il Ministro       
                      dello sviluppo economico 
                               Di Maio         
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
2184 

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