NEWS INPS / ART. 54 SULLE PENSIONI MILITARI. L’INPS FA ANCORA ORECCHIE DA MERCANTE E RISPONDE PICCHE AI RICORRENTI. CON L’ULTIMA SENTENZA E’ STATA MESSA IN GINOCCHIO, MA SE NE FREGA ANCORA? All’interno l’ultima risposta “fotocopia” E NEGATIVA di una sezione INPS provinciale

Roma, 8 dic 2019 – SONO CIRCA 15.000 E ANCHE PIU’ I MILITARI INTERESSATI ALL’ART. 54. (A fondo articolo trovi l’ultima risposta di una sede Inps provinciale). UNA “COCENTE” SCONFITTA PER L’INPS CONTRO L’ART. 54, PER UNA MIGLIORE PENSIONE DEI MILITARI CHE AL 31.12.1995 AVEVANO ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO, E NON PIU’ DI 17. Dopo l’ultima “bordata” ricevuta con la Sentenza nr. 228 del 22/11/2019 (disponibile qui) emessa dalla 3^ Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma, con la quale l’INPS aveva anche invocato una decisione definitiva da rimandare alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha perso ogni speranza e non sa piu’ a chi appellarsi. La citata sentenza 228/2019 gli ha precluso qualsiasi altro grado di giudizio, mettendo a nudo la sua fragilita’ delle scarse teorie nell’appellarsi contro i colleghi negando l’applicazione dell’54 del d.p.r. n. 1092/73. Un danno non da poco che vale in busta pensione circa 150 euro nette al mese, tredicesima compresa, e per tutta la vita. In sostanza vorrebbe applicarci il 33 per cento di quel periodo, anziche’ il 44 per cento, piu’ favorevole a noi, e che per un pensionato con il sistema contributivo fa la differenza.

QUANTI COLLEGHI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI ALL’ART. 54? (Arruolati circa tra il 1981 e il 1983).

L’art. 54 interessa tutti coloro che avevano lo status di militare delle ff.aa. e ff.pp. ad ordinamento militare: Graduati, Sottufficiali e Ufficiali, che al 31.12.1995 avevano almeno 15 anni di servizio effettivo, e non piu’ di 17 anni).

In quegli anni, per l’Esercito, venivano arruolati circa 600 allievi Sottufficiali  ogni 4 mesi, per un totale annuo di circa 1.500 – 1.800 uomini. Poi ci vanno aggiunti gli ufficiali di complemento e di accademia;

Poi vanno sommati a questi gli arruolamenti annuali nell’Aeronautica Militare, sottufficiali e ufficiali di complemento e accademia;

Poi gli arruolamenti nella marina Militare, sottufficiali e ufficiali di complemento e accademia;

Poi gli arruolamenti nell’Arma dei Carabinieri. graduati, sottufficiali e ufficiali di complemento e accademia;

Poi gli arruolamenti nella Guardia di Finanza, graduati, sottufficiali e ufficiali di complemento e accademia;

Forse (ma dico forse ed e’ da accertare) ci rientra anche al personale militare della Croce Rossa, all’epoca sottoposto allo status militare e indossavano le stellette e gradi.

Si puo’ dedurre all’incirca che si tratta di un numero che va dai circa 10.000 ai 15.000 colleghi interessati all’art. 54, poco piu’ o poco meno. Non poca cosa, ed ecco perche’ l’INPS ci sta’ ostacolando, ma per fortuna senza successo.

COSA DOVREBBE FARE SUBITO L’INPS.

E’ il caso che l’INPS Centrale impartisca al piu’ presto disposizioni alle sue dipendenti sedi provinciali applicando in autotutela, sulla base dell’univocità dell’orientamento  giurisprudenziale delle 3 Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti, il richiesto art. 54 al personale militare rientrante nella disposizione di legge in discussione.

LE SEDI PROVINCIALI DELL’INPS RISPONDONO CON IL SOLITO COPIA E INCOLLA. Vediamo cosa continuano a dire con l’ultima recente risposta.

Ecco l’ultima risposta data a fine novembre ad un nostro collega dell’Esercito del nord Est.

Risposta INPS data a fine novembre 2019.

Oggetto: Richiesta di Ricalcolo della pensione ex art 54 comma 1 TU. 1092/1973 e rimborso degli arretrati maturati.

In riferimento alla richiesta della S.V. pervenuta in data (novembre 2019), si fa presente che l’applicazione dell’intera misura dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/73, fa riferimento alla pensione e pertanto a coloro che cessino dal servizio nell’arco temporale tra i 15 anni e i 20 di servizio effettivo.
Inoltre, pur in presenza di Sentenze della Corte dei Conti, questo Ufficio non potrebbe accogliere la richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico. Infatti, ogni sentenza si applica esclusivamente al ricorrente e non è estensibile automaticamente a casi simili a quello specifico oggetto della sentenza.

Pertanto, lo scrivente Ufficio come ordinatore primario di spesa o l’Ente liquidatore, potranno modificare il proprio orientamento solo in presenza di sentenza specifica o di una Direttiva della Direzione Centrale relativa ai casi in specie.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.


NEL MENTRE COSA DEVONO FARE QUESTI 15.000 COLLEGHI?

Presentare istanza all’INPS richiedendo l’applicazione dell’art. 54, e se la risposta e’ ancora negativa, continuare con i ricorsi alle Corte dei Conti Regionali e poi se serve si va in appello a Roma e li si e’ sempre vinto. La spesa e’ minima e ne vale la pena, anche in considerazione che abbiamo ancora, speriamo, 40 anni di vita da pensionati!

E LE CORTE DEI CONTI REGIONALI CHE ANCORA RESPINGONO I RICORSI DEI COLLEGHI?
Nessuno puo’ dire cosa devono o non devono fare i Giudici. Ma almeno prendere atto dell’univoco indirizzo positivo dato da tutte e 3 le Sezioni Centrali di Appello di Roma, e dare ragione ai ricorrenti, IN OSSEQUIO ai massimi organi della giustizia contabile.

IL MANCATO AIUTO DELLA NOSTRA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE
PERSOMIL si e’ sempre schierata a favore dell’orientamento negativo della Corte dei Conti del Veneto, pubblicato ancora qui >>>

Forse e’ il caso di aggiornare questa pagina alla luce delle TRE diverse sentenze POSITIVE AI RICORRENTI delle uniche TRE Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti di Roma.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>

Visita la nostra pagina Facebook, metti un "LIKE" per rimanere aggiornato>>>

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *