CORRETTIVO RIORDINO / IL SENATO TRASMETTE I PARERI AL GOVERNO

Roma, 11 dic 2019 – IL SENATO HA TRASMESSO I PARERI AL CORRETTIVO DEL GIORNO 9.12.2019 AL GOVERNO. Tutto e’ quasi pronto per la conversione in legge. Vedremo poi cosa cambiera’ rispetto alla prima bozza conosciuta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, e dell’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

La presidente DONNO riepiloga brevemente l’iter del provvedimento, dando altresì conto di alcune proposte di parere presentate da parte dei Gruppi: una a firma dei senatori Gasparri, Berardi, Causin e Minuto (che sostituisce una precedente proposta degli stessi firmatari), una a firma delle senatrice Pucciarelli e Rauti e una a firma della senatrice Rauti (pubblicate in allegato).

Prende quindi la parola il relatore MININNO (M5S), per illustrare un proprio schema di parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione (pubblicato in allegato).

Ringrazia in primo luogo i colleghi per i contributi proposti, buona parte dei quali sono stati accolti nello schema.

Pone quindi l’accento sulle condizioni e sulle osservazioni di maggior rilievo:

– la soppressione delle disposizioni introdotte nello schema in materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti ulteriori delle sentenze penali, tenuto conto delle criticità evidenziate nel parere del Consiglio di Stato e considerati gli effetti talvolta irreversibili che da esse potrebbero derivarne (tali modifiche dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento e potrebbero, ad esempio, trovare spazio all’interno del provvedimento di “semplificazione e razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare”, di cui al disegno di legge n. 1152);

– l’introduzione della possibilità di transito all’impiego nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e tenenti colonnelli permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato anche per il periodo dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

– il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione obbligatoria all’albo professionale per quelle figure per le quali non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale in proprio;

– la cessione a titolo gratuito dei cani riformati, in via prioritaria ai conduttori, con la possibilità di continuare a usufruire dell’assistenza veterinaria a carico dell’amministrazione nel limite di spesa annuo di 1.200 euro per ogni cane;

– la riserva del 50 per cento per i tenenti colonnelli degli ufficiali da collocare in ausiliaria;

– la riserva di posti del 5 per cento per il ruolo dei volontari in servizio permanente e del 5 per cento per il ruolo dei sergenti nel reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali;

– la possibilità per il militare inquisito nei procedimenti disciplinari di stato di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro, oltre che dal difensore militare;

– nel reclutamento del ruolo speciale, l’elevazione del limite di età a 52 anni per i concorsi banditi fino all’anno 2024, e l’esclusione del limite d’età per i concorrenti delle forze di completamento per gli anni dal 2020 al 2022;

– l’elevazione dal 5 al 10 per cento delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione;

– il mantenimento del grado rivestito nei corsi per i vincitori dei concorsi interni per il reclutamento dei marescialli;

– i concorsi straordinari per il reclutamento dei 300 marescialli, riservati ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale;

– le disposizioni per porre rimedio a sperequazioni verificatesi nell’avanzamento al grado di primo maresciallo dei marescialli capi aventi anzianità 2010;

– l’avanzamento ad anzianità al grado di luogotenente anche per i primi marescialli con anzianità 2017 che avrebbero subìto una sperequazione rispetto ad altri primi marescialli con pari anzianità di grado;

– il limite massimo di tre mesi per il corso di formazione dei concorsi interni per il ruolo dei sergenti;

– la riduzione da cinque a quattro anni del periodo di permanenza minima nel grado per la promozione ad anzianità dal grado di sergente a quello di sergente maggiore e relativo periodo transitorio per evitare scavalcamenti;

– i concorsi straordinari per il reclutamento dei 1000 sergenti, riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale;

– l’incremento degli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata;

– la riduzione di un ulteriore anno di permanenza minima nel grado di caporal maggiore capo scelto per l’attribuzione della qualifica speciale, rispetto alla riduzione di due anni già prevista nello schema di decreto, e relativo periodo transitorio per evitare scavalcamenti;

– l’aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile per le qualifiche speciali dei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente;

– la rivalutazione dell’assegno ad personam ai caporal maggiori capi scelti promossi sergenti prima del 1° ottobre 2017 attraverso un adeguamento al parametro stipendiale dei militari pari anzianità del ruolo inferiore;

– la revisione degli assegni una tantum per il personale che avendo raggiunto il grado apicale non beneficia del riordino.

Nelle osservazioni segnala, tra le altre, le seguenti:

– la risoluzione della penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» stipendiale;

– l’estensione alla dirigenza militare dell’area negoziale prevista per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile;

– la rivisitazione della nomenclatura dei gradi;

– l’introduzione per i vincitori dei concorsi interni della possibilità di conoscere la sede di destinazione prima dell’avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina;

– un concorso straordinario per l’arruolamento di marescialli riservato al personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente arruolati ai sensi della legge n. 958/1986, escluso, per varie ragioni dallo stesso concorso bandito per il solo anno 2018.

Conclude dando lettura di una raccomandazione finale per prendere in considerazione la possibilità di rivedere, in prospettiva futura, una suddivisione del personale in 3 categorie: esecutiva, direttiva e dirigenziale.

 

Interviene il senatore GASPARRI (FI-BP), rammentando innanzitutto le posizioni critiche espresse dalla sua parte politica sull’atto del Governo, che non è dotato di risorse sufficienti per realizzare un provvedimento in grado di soddisfare pienamente le aspettative del personale. Rileva che tale criticità è ampiamente emersa anche nel corso delle numerose audizioni tenute dalla Commissione e in particolare in quella del Capo di Stato maggiore della Difesa, che aveva espresso significative riserve sul provvedimento.

Osserva quindi che, nonostante tali premesse, il Gruppo Forza Italia ha tenuto un comportamento costruttivo, formulando poche ma rappresentative proposte volte a sostenere l’apertura delle carriere, l’abbassamento dell’età anagrafica del personale nei vari ruoli e una serie di aumenti stipendiali parametrali che avrebbero avuto riflessi su istituti connessi quali straordinari, pensionamenti.

Di tali proposte, ne risultano accolte alcune relative agli ufficiali (ossia alla categoria A), mentre poche relative alle categorie, B, C e D.

Nel dettaglio, il parere dei relatori consentirebbe agli ufficiali non idonei al servizio il passaggio impiego civile retroattivo al 10 gennaio 2018; si riserva poi una percentuale di posti per lo “scivolo” a tenenti colonnelli che non potevano usufruirne per età; si incrementano dal 5 al 10 per cento le promozioni in servizio permanente a disposizione (SPAD), si incrementa l’indennità dirigenziale per tenente colonnello con più di 7 anni nel grado; per i marescialli e figura un aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile (ma estremamente ridotto e fine a se stessa). Inoltre, si realizza per le categorie C e D la apertura delle carriere ed in ultima analisi si prevede un’adeguata assistenza veterinaria e farmacologica per i cani militari non più operativi e affidati a personale militare.

Tuttavia nello stesso testo risultano assenti altre importanti misure economiche. Ad esempio, ai marescialli non è stato riconosciuto l’assegno che avrebbe dovuto valorizzare il ruolo direttivo riconosciuto nel decreto legislativo n. 94 del 2017. Manca inoltre, una valorizzazione economica e giuridica dei gradi apicali graduati e sergenti. Si poteva altresì mantenere la sede di provenienza per il personale vincitore di concorso di cui all’articolo 690, comma 1 e si sarebbe dovuto sanare la sperequazione relativa alla Cassa previdenziale per i sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri. Andava altresì prestata attenzione all’aumento parametrale di 1.5 punti per la qualifica del ruolo graduati e sergenti, 1 punto al grado di luogotenente e 2 punti alla rispettiva qualifica di luogotenente, e andava altresì individuata una più chiara soluzione al tema della nomenclatura dei gradi e dei distintivi (pure presente ma inserita soltanto nelle osservazioni). Non viene inoltre affrontata l’introduzione di un ruolo ad esaurimento nella categoria degli ufficiali per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, dove inquadrare i luogotenenti e i primi luogotenenti provenienti dal concorso straordinario, come previsto dal decreto legislativo n. 94 del 2017, con le stesse anzianità di grado dello stesso ruolo dei Carabinieri (già in essere), 1 anno da sottotenente, 2 anni da tenente.

Alcune proposte, recepite però soltanto come osservazioni (e pertanto con scarso potere vincolante), sono inoltre da valutare criticamente: in particolare la possibilità dì bandire un concorso straordinario per l’arruolamento di marescialli contribuirebbe a creare, come già in passato, grande disparità di trattamento a danno di coloro che si sono arruolati in base ai vari iter concorsuali con il profilo di carriera ben definito.

Conclude osservando che, nonostante nel parere del relatore vi siano alcuni profili condivisibili (ad esempio provvedimenti che tendono a ridurre le sperequazioni tra Forze armate e Forze di polizia, una generale apertura dei ruoli per il passaggio di grado, la valorizzazione economica e giuridica dei gradi apicali e interventi specifici per alcune categorie), nel complesso le misure appaiono comunque insufficienti (soprattutto in relazione alle categorie B, C, e D), per poter esprimere un orientamento favorevole.

La senatrice RAUTI (FdI) illustra la proposta di parere a sua firma, ponendo l’accento su alcune tematiche di particolare importanza quali il computo, ai fini dell’anzianità contributiva, del servizio prestato nelle Forze armate, l’introduzione, nel Codice penale militare di pace, di specifiche fattispecie contro la violenza di genere, le problematiche sottese ai ruoli dei marescialli e dei sergenti.

Dà poi per illustrata l’ulteriore proposta a firma sua e della senatrice Pucciarelli.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Il senatore GASPARRI (FI-BP), richiamando le osservazioni da lui poc’anzi esposte, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

La senatrice RAUTI (FdI) preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore VATTUONE (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, e nel porre l’accento sullo sforzo compiuto dal Governo nel garantire un primo importante nucleo di risorse economiche a sostegno del riordino delle carriere, preannuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Anche la senatrice GARAVINI (IV-PSI) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, sottolineando l’accurato lavoro svolto dal relatore e sottolineando il positivo operato del Governo.

L’oratrice osserva, altresì, che molte questioni rimarcate dal senatore Gasparri, come quella previdenziale, rimarranno senz’altro all’attenzione del Dicastero.

Interviene quindi il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az), preannunciando il voto di astensione della propria parte politica e soffermandosi, incidentalmente, su alcune misure eccessivamente restrittive che disciplinano l’accesso all’Arma dei carabinieri.

Interviene da ultimo, brevemente, il sottosegretario CALVISI, valutando positivamente il lavoro svolto dal relatore. Lo schema di parere, infatti, rappresenta un’efficace sintesi delle proposte emerse nel corso del dibattito, che supera le mere logiche di schieramento.

L’oratore pone inoltre l’accento sulle misure poste in essere dal Governo al fine di garantire una prima, importante quotadi risorse economiche per finanziare il riordino delle carriere.

Conclude osservando che i criteri con cui il Governo valuterà il parere approvato dalla Commissione terranno saranno gli eccessi di delega e la compatibilità finanziaria.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente DONNO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione del relatore, che risulta approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione delle restanti proposte di parere.

La seduta termina alle ore 11,05.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 118

 La Commissione difesa, 

esaminato l’atto del Governo in titolo,

 premesso che: 

–   l’articolo 1, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nel rispetto del principio dell’equiordinazione del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, secondo i principi e i criteri direttivi fissati dall’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n.  244;

 

–       il Consiglio dei ministri, nella riunione del 26 settembre 2019, ha deliberato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132”, rimesso a questa Commissione per il parere di competenza (Atto del Governo n. 118);

 

visti:

 

–   l’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, così come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

 

–   i decreti legislativi 29 maggio 2017 n. 94 e n. 95;

 

–   il Codice dell’ordinamento militare (COM) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

 

–       il parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normatividel Consiglio di Stato nel parere n. 02857, adottato nelle adunanze del 24 ottobre e 7 novembre 2019;

 

–    il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre del 2019;

 

riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai “tavoli interforze”, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto difesa e sicurezza;

 

preso atto delle audizioni informali dei rappresentanti del COCER-Interforze in data 24 ottobre e del Capo di Stato maggiore della Difesa in data 12 novembre;

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

all’articolo 1, comma 1:

 

1) ritenuta la primaria rilevanza delle criticità evidenziate e dei pregnanti rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 02857, adottato nelle adunanze del 24 ottobre e 7 novembre 2019, in merito alle disposizioni introdotte nello schema in materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti ulteriori delle sentenze penali, il Governo, sopprima le lettere c), n. 3) [art. 635, co. 2-bis COM], r) [art. 914 COM], ee) [art. 1373 COM], ii) [art. 1392 COM], ll) [art. 1393 COM], mm) [art. 1398 COM]. Al riguardo la Commissione esprime il convincimento che l’intero pacchetto delle citate modifiche debba costituire oggetto di autonomo e rigoroso approfondimento sul piano tecnico-giuridico e sotto il profilo applicativo, tenuto anche conto degli effetti talvolta irreversibili che esse potrebbero recare sulle situazioni giuridiche soggettive “sensibili” dei destinatari, eventualmente disciplinando la materia previo adeguamento della delega prevista dal disegno di legge A.S. 1152, recante “Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare” in corso di esame;

 

2) in riferimento alla lettera u), n. 2), che inserisce il nuovo comma 1-sexies dell’articolo 930 del Codice dell’ordinamento militare, il Governo introduca adeguate disposizioni di natura transitoria, che consentano di beneficiare della possibilità di transitare all’impiego nei ruoli civili della Difesa (ivi prevista in attuazione di precise indicazioni fornite dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento in occasione del parere formulato sull’Atto del Governo n. 396 in data 10 e 11 maggio 2017), anche agli ufficiali con il grado di maggiore e di tenente colonnello delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, la cui definitiva inidoneità al servizio militare incondizionato sia stata accertata nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 fino alla entrata in vigore del presente provvedimento;

 

3) il Governo introduca un comma 2-bis) all’articolo 894 del Codice dell’ordinamento militare per prevedere, all’interno del rapporto di impiego esclusivo del personale militare, il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione all’albo professionale sostenute dagli ingegneri militari, allo scopo di prestare il loro servizio ad esclusivo beneficio dell’Amministrazione militare presso le strutture del genio militare di Esercito, Marina e Aeronautica sia in Italia che all’estero. Per tali categorie di personale, infatti, al pari che per il personale delle professioni sanitarie, l’iscrizione al rispettivo albo professionale è funzionale allo svolgimento dell’attività di servizio.

In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:

2-bis. A decorrere dall’anno 2020 l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell’Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell’Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell’Aeronautica militare per l’iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d’appartenenza.”;

 

4) il Governo introduca all’articolo 212 del Codice dell’ordinamento militare un comma aggiuntivo che preveda il rimborso da parte dell’Amministrazione della difesa delle spese per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale, prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sostenute dal personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecnico-sanitarie nonché dagli psicologi militari, i quali prestano servizio a beneficio esclusivo dell’Amministrazione militare presso le strutture di cura e presso le altre strutture del servizio sanitario militare in Italia e all’estero. Ciò, nella considerazione che – come pure evidenziato dal Consiglio di Stato (oltre che da altri giudici di merito) – per tali categorie di personale l’iscrizione obbligatoria risulta essere direttamente funzionale rispetto allo svolgimento dell’attività professionale ad esclusivo vantaggio dell’Amministrazione d’appartenenza.

In particolare, il comma aggiuntivo sia formulato come segue:

3-bis. A decorrere dal 2020, l’Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1 nonché dagli psicologi militari per l’iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.”;

 

5) il Governo introduca dopo l’articolo 312 del Codice dell’ordinamento militare un articolo aggiuntivo inteso a prevedere che il personale militare conduttore dei cani che, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate, vengono riformati giacché non più idonei al servizio, per essi particolarmente usurante possa ottenerne la cessione, a titolo gratuito, in via prioritaria, continuando a usufruire dell’assistenza veterinaria già prevista ai sensi dell’articolo 533 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

In particolare, l’articolo aggiuntivo sia formulato come segue:

“Art. 312-bis. Cessione a titolo gratuito dei cani delle Forze armate riformati – 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. In tal caso, nei confronti di ciascun cane continua ad essere assicurata l’assistenza veterinaria ai sensi dell’articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00.”;

 

6) il Governo preveda modifiche all’articolo 2230 del Codice dell’ordinamento militare, per riservare ai tenenti colonnelli, a decorrere dall’anno 2020, una quota del 50 per cento delle unità di ufficiali ivi previste da collocare in ausiliaria a domanda.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

pp) all’articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m- quinquies), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.”;

 

all’articolo 2, comma 1:

 

1) il Governo introduca modifiche agli articoli 655, 656 e 659 del Codice dell’ordinamento militare in materia di reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, volte a uniformare le modalità di immissione in ruolo dei vincitori dei relativi concorsi, prevedendo per tutti il conferimento del grado iniziale di sottotenente, nonché a fissare la riserva del 5 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale appartenente, rispettivamente, al ruolo dei sergenti e a quello dei volontari in servizio permanente. Ciò al fine di superare la disparità di trattamento attualmente esistente tra i vincitori del medesimo concorso, i quali, se provenienti dalle forze di completamento o dalla ferma prefissata, sono immessi nel ruolo speciale con il grado rivestito, ottenendo in tal modo una più rapida progressione di carriera, nonché un più vantaggioso trattamento economico, mentre, se appartenenti ad altre categorie, accedono al medesimo ruolo con il grado iniziale di sottotenente.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

a) all’articolo 655:

1) al comma 1, alle lettere b) e c), le parole «con il grado rivestito» sono sostituite dalle seguenti: «con il grado di sottotenente»;

2)  il comma 5 è soppresso;

b) l’articolo 656 è sostituito dal seguente:

“Art. 656. – Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente – 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all’articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:

a)   per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;

b)   per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al cinque per cento;

c)    per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al cinque per cento.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.”;

c) all’articolo 659, il comma 3 è soppresso“;

 

2) il Governo introduca una modifica all’articolo 1034, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, volta a prevedere che tutti i componenti delle commissioni di avanzamento degli ufficiali appartengano ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano le cariche di Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Segretario generale del Ministero della difesa, espungendo la vigente deroga a favore anche degli ufficiali che ricoprono cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni. Ciò al fine di evitare che ufficiali a cui è stato attribuito il grado vertice all’atto del transito in ausiliaria possano trovarsi, in ragione dell’incarico ricoperto, a dover valutare ufficiali che in precedenti procedure di avanzamento avevano conseguito, rispetto a loro, un più elevato punteggio di merito.

In particolare, il comma 2 sia formulato come segue:

2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui all’articolo 1094, comma 3.“;

 

3) il Governo introduca, all’articolo 1370 del Codice dell’ordinamento militare, disposizioni volte a prevedere che nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

In particolare, le disposizioni introdotte devono rispecchiare la seguente formulazione:

“all’articolo 1370:

dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.“;

 

4) alla lettera a),n. 2), capoverso 1.1, in riferimento all’articolo 210 (Attività libero professionale del personale medico e paramedico) del Codice dell’ordinamento militare, il Governo sopprima le parole “, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni“. Ciò da un canto per evitare eventuali squilibri o disparità fra le parti del processo e, dall’altro, giacché le attività peritali a favore dell’amministrazione della Difesa sono svolte dai medici militari nell’ambito dell’ordinaria attività di servizio e non nell’esercizio delle attività libero professionali;

 

5) alla lettera e), il Governo corregga un errore materiale, riferendo la novella all’articolo 678 del Codice dell’ordinamento militare non al comma 3, ma al comma 4 del medesimo articolo;

 

6) alla lettera l),il Governo introduca modifiche al primo periodo del comma 4, dell’articolo 831 del Codice dell’ordinamento militare, al fine di renderlo coerente con il testo complessivo dell’articolo risultante in conseguenza delle modifiche ad esso diffusamente apportate dalla medesima lettera l), numeri da 1) a 5). Più in particolare, sia previsto che, oltre ai capitani, anche i maggiori dei ruoli speciali dell’Esercito italiano che non hanno partecipato o superato i concorsi per il transito nei ruoli normali possano essere ammessi al corso di stato maggiore, previo concorso per titoli, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso;

 

7) alla lettera s), n. 2), il Governo modifichi la lettera b) dell’articolo 1037 del Codice dell’ordinamento militare, espungendo le parole “in servizio permanente”.

Ciò, al fine di uniformare la formulazione della rinnovata composizione della Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano con quella prevista per le omologhe Commissioni delle altre Forze armate (Marina e Aeronautica) di cui agli  articoli 1038 e 1039, nella considerazione che la necessaria appartenenza dei componenti ai ruoli del servizio permanente effettivo, secondo quanto indicato nel presente parere, dovrà essere prevista in via generale dall’articolo 1034 del codice dell’ordinamento militare in attuazione della condizione di cui al n. 1 della presente lettera b);

 

8) alla lettera aa), il Governo integri il comma 2-bis dell’articolo 1094, inserendo, in fine, le seguenti parole: “, a decorrere dal 30 dicembre 2019”;

all’articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), numero 2), capoverso 1-quinquies, riferito all’articolo 2196-bis del Codice dell’ordinamento militare, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali, il Governo integri le modifiche ivi stabilite prevedendo ulteriori disposizioni volte a stabilire anche l’elevazione del limite di età a 52 anni per i concorsi banditi fino all’anno 2024, nonché, per gli anni dal 2020 al 2022, deroghe a favore dei concorrenti provenienti agli ufficiali inferiori delle forze di completamento.

In particolare, le ulteriori disposizione siano formulate come segue:

“all’articolo 2196-bis:

1) al comma 1, lettera a), le parole “45 anni” sono sostituite dalle seguenti: “52 anni”;

2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

“1-quinques. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):

a)  fino all’anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito Italiano;

b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all’articolo 655, comma 1, lettera b).”;

2) alla lettera d), il Governo introduca un’ulteriore modifica all’articolo 2250-ter, comma 1, lettera a) del Codice dell’ordinamento militare, incrementando da cinque a dieci la percentuale per il calcolo delle promozioni degli ufficiali in servizio permanente a disposizione.

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

“d) all’articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole “5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento per l’anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031”;

all’articolo 4, comma 1:

1)    il Governo modifichi l’articolo 762 del Codice dell’ordinamento militare in materia di stato giuridico dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nei ruoli marescialli ammessi a frequentare i corsi formativi, in modo da prevedere, per i concorsi interni, il mantenimento del grado rivestito.

In particolare, l’articolo 762 sia formulato come segue:

“Art. 762. Stato giuridico dei frequentatori – 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare di cui all’articolo 682, comma 4, lettera b), all’atto dell’assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.

2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.

3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.”;

2)      alla lettera b), il Governo inserisca le seguenti ulteriori modifiche all’articolo 682, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare prevedendo:

2.1) alla lettera a), numero 1.2 che la qualifica ivi richiesta sia posseduta nell’ultimo triennio anziché nell’ultimo quadriennio;

2.2) alla lettera b) che il requisito ivi previsto relativo al possesso di “dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente”, sia sostituito da “sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente”;

3)    alla lettera d), riferita all’articolo 816 del Codice dell’ordinamento militare in materia di ruoli dei militari dell’Aeronautica militare, il Governo inserisca le seguenti modifiche:

3.1) rimodulando al n. 2), il comma 2-bis):

3.1.1) sostituendo le parole “ai ruoli dei marescialli e dei sergenti” con le parole: “al ruolo dei marescialli”. L’espunzione del ruolo sergenti è necessaria dal momento che ad essi non si applica più la previsione che concerne la disciplina dell’avanzamento a scelta (art. 1284, comma 1, cosi come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera d), dello schema di provvedimento in esame);

3.1.2) specificando il criterio di proporzionalità da utilizzare per la determinazione del numero di promozioni annuali a scelta da attribuire a ciascuna specialità assicurando almeno una promozione per specialità.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna specialità, con l’attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio della proporzionalità e assicurando almeno una promozione per specialità.”;

 

all’articolo 5, comma 1:

 

1) Nel rispetto del principio di equiordinazione all’interno del comparto sicurezza e difesa, il Governo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 682, introduca gli articoli 2197-quater e 2197-quinquies  per prevedere, per gli anni dal 2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 300 posti riservati ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché un’adeguata disciplina transitoria concernente lo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.

In particolare, le integrazioni devono rispecchiare le seguenti formulazioni:

Art. 2197-quater. Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli 

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso seguenti requisiti:

a) la laurea.

b) aver riportato nell’ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.

Art. 2197-quinquies disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all’articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.

3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.”;

 

2) alla lettera a), concernente l’articolo 2197 del Codice dell’ordinamento militare in materia di regime transitorio del reclutamento dei marescialli:

1.1) al numero 1.3, al capoverso b), il Governo sopprima le seguenti parole: “, escluso il requisito di anzianità per i volontari in servizio permanente, fissato in sette anni di servizio comunque prestato, di cui almeno tre in servizio permanente”;

1.2) al numero 2, il capoverso 1-bis) è sostituito dal seguente:

“1-bis. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 52 anni”;

 

3) alla lettera c), concernente l’introduzione dell’articolo2250-quinquies del Codice dell’ordinamento militare, in materia di disposizioni transitorie per l’avanzamento nei ruoli dei marescialli dei sergenti dell’Aeronautica militare, il Governo posticipi al 2020 la decorrenza delle procedure di avanzamento introdotte dal comma 2-bis dell’articolo 816, e limiti l’esclusione ai soli marescialli di prima classe, precedentemente giudicati idonei ma non promossi e non anche ai sergenti maggiori.

In particolare, la modifica sia formulata come segue;

Art. 2250-quinquies. Disposizioni transitorie per l’avanzamento nei ruoli dei marescialli dell’Aeronautica militare – 1. Le procedure di avanzamento di cui all’articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell’anno 2020, esclusi i marescialli di 1^ classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.”;

 

4) alla lettera d), il Governo integri l’articolo 2251-bis del Codice dell’ordinamento militare inserendo al comma 7-bis, disposizioni di coordinamento concernenti i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo marescialli per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a), nonché di un comma 7-quater, volto ad introdurre una disciplina dettagliata delle decorrenze e dell’ordine di iscrizione in ruolo per le promozioni al grado di primo maresciallo negli anni dal 2020 al 2022. Ciò, al fine di consentire un’applicazione della norma in modo da evitare ogni possibilità di produrre, proprio in sede applicativa, ingiustificati “scavalcamenti”.

In particolare, le integrazioni siano formulate come segue:

4.1) al numero 2, al comma 7-bis, alle lettere c) e d) le parole “6 anni” sono sostituite dalle seguenti: “7 anni”;

4.2) al comma 7-ter le parole “sono formate tre distinte aliquote” sono sostituite dalle seguenti: “sono formate due distinte aliquote” e la lettera c) è soppressa;

4.3) il comma 7-quater sia formulato come segue:

7-quater.  Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2019;

c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2018;

d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);

e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2019;

g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota 2021;

h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);

i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l’aliquota 2022;

m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2021;

n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l’aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).”;

 

5) alla lettera e), n. 4), il Governo modifichi l’articolo 2251-ter del Codice dell’ordinamento militare in modo da evitare errate applicazioni nella fase di composizione delle aliquote di valutazione per la promozione al grado di luogotenente dei primi marescialli non promossi con il primo terzo delle aliquote dal 2018 al 2022. Al riguardo il Governo deve sostituire i commi dal 3- bis al 3-quinquies e deve prevedere i commi aggiuntivi dal 3-sexies e 3-octies, secondo le formulazioni di seguito indicate. In particolare il comma aggiuntivo 3-septies è volto a dettagliare in modo puntuale le date di promozione al grado di luogotenente per l’anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell’ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di “scavalcamenti”.

Conseguentemente, il citato numero 4 sia sostituito dal seguente:

“4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all’articolo 1278, comma l, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:

a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251-bis, comma 6;

i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;

l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);

m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);

n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con le aliquote fino al 31 dicembre 2019;

o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma 3-bis.

3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un’aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3 bis, lettera g).

3-sexies. In deroga all’articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell’articolo 1056.

3-septies. Per l’anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);

b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);

c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);

d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);

e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);

f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f);

3-octies. Per l’anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8.”;

 

6) alla lettera f), il Governo modifichi l’articolo 2251-quater del Codice dell’ordinamento militare nei termini di seguito indicati:

6.1)      al numero 1)

6.1.1)  al punto 1.2), correggendo un errore nella tecnica redazionale, laddove l’attuale formulazione della novella determina, alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2251-quater, la sostituzione dell’anno “2008” con il “2009” in entrambi i casi in cui esso compare. Ciò comporta l’erroneo effetto di escludere, peraltro del tutto irrazionalmente, dalla previsione volta all’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, il solo personale che riveste il grado di primo maresciallo dal 2008. Al riguardo è pertanto necessario modificare il citato punto 1.2) in modo che la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2251-quater risulti formulata come di seguito:

c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.”;

6.1.2)  al punto 1.3), sostituendo le lettere aggiuntive dalla c-quater alla c-septies con le seguenti:

c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);

c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);

c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);

c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);

c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);

c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);

c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).”;

 

6.2) al numero 2):

6.2.1) sostituendo, il comma 2-bis conil seguente:

“2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.”;

Ciò per consentire, ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, anche i Primi Marescialli con anzianità 2007, promossi luogotenenti in data 1° gennaio 2017, nell’attuale formulazione erroneamente ed irragionevolmente esclusi, la possibilità, invece riconosciuta a tutti gli altri con anzianità successive, di essere inclusi nell’aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione dei requisiti per l’attribuzione della citata qualifica, così evitando un tempo di attesa di 364 giorni per l’inserimento in aliquota dopo la maturazione dei requisiti stessi. La correzione non comporta oneri aggiuntivi poiché se da un canto anticipa l’inclusione in aliquota dei citati primi marescialli, così consentendo, anche per essi gli anticipati avvio e conclusione delle relative procedure per l’attribuzione della qualifica, dall’altro non determina alcuna modifica della decorrenza della relativa attribuzione e, dunque, degli effetti da essa derivanti. Inoltre deve essere inserito il riferimento corretto al comma 1 dell’articolo 1323, in luogo del comma 3, giacché quest’ultimo è stato abrogato e le disposizioni a cui si fa deroga sono contenute nel comma 1.

6.2.2) introducendo i commi aggiuntivi 2-quinquies e 2-sexies, volti a dettagliare in modo puntuale le date di attribuzione della qualifica di primo luogotenente per l’anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell’ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di “scavalcamenti”.

In particolare, i commi aggiuntivi devono rispecchiare le seguenti formulazioni:

2-quinquies. Per l’anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;

b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;

c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;

d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011;

2-sexies. Per l’anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;

c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.”;

 

7)           alla lettera h), il Governo modifichi l’articolo 2251-sexies (Disposizioni transitorie per l’avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare) del Codice dell’ordinamento militare nei termini di seguito indicati:

7.1) alla rubrica dell’articolo 2251-sexies dopo le parole “per l’avanzamento al grado di” sono inserite le seguenti: “maresciallo ordinario,”;

7.2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

4. In deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, per l’avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all’articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, è incluso in un’aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall’articolo 1278.”;

 

8)         il Governo introduca disposizioni per porre rimedio a sperequazioni verificatesi nell’avanzamento al grado di primo maresciallo dei marescialli capi aventi anzianità 2010 in modo da attribuire una diversa decorrenza del grado di primo maresciallo in relazione alla data di arruolamento. In particolare il Governo preveda, per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, per ognuno dei tre terzi dell’avanzamento a scelta a primo maresciallo, di cui all’articolo 1273, decorrenza 1° gennaio dell’anno di inserimento in aliquota se il periodo minimo di permanenza nel grado è stato maturato nel primo semestre e decorrenza 1° luglio se il periodo di permanenza nel grado è stato maturato nel secondo semestre;

 

all’articolo 6, comma 1:

 

1) alla lettera a), numero 1), il Governo modifichi l’articolo 691, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, prevedendo per il reclutamento nel ruolo dei sergenti il concorso interno e successivo corso di formazione basico, riservato nel limite massimo del dieci per cento ai volontari in servizio permanente e nel limite minimo del quaranta per cento ai volontari in servizio permanente con 10 anni di anzianità nel ruolo.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

“all’articolo 691:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, le parole “aggiornamento e formazione professionale” sono sostituite dalle seguenti: “formazione basico”;

1.2) alla lettera a) le parole “nel limite minimo del quaranta per cento, e comunque non superiore all’85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo del sessanta per cento”;

1.3) alla lettera b) le parole “nel limite massimo del sessanta per cento, e comunque non inferiore al quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite minimo del quaranta per cento”;

 

2) alla lettera c) il Governo modifichi la rubrica e il comma 1 dell’articolo 773 del Codice dell’ordinamento militare per disciplinare il corso di formazione basico previsto per il concorso interno per il reclutamento nel ruolo marescialli.

In particolare, le modifiche devono rispecchiare la seguente formulazione:

c) all’articolo 773:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Corso di formazione basico”;

2) al comma 1 le parole “corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “corso di formazione basico della durata non superiore a tre mesi”;

 

3) lettera e), il Governo, all’articolo 1285, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare, riduca da cinque a quattro anni il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore.

In particolare la lettera e) deve rispecchiare la seguente formulazione:

“e) all’articolo 1285:

1)      al comma 2, le parole “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “4 anni”;

 

4) lettera f), il Governo modifichi l’articolo 1286, comma 1 al fine di adeguare le condizioni particolari per l’avanzamento dei sergenti dell’Esercito, ai minori periodi minimi di permanenza fissati dal presente provvedimento.

In particolare la lettera f) sia formulata come segue:

“1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici Aeromobili il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.”;

2) il punto 2) è soppresso.”;

 

all’articolo 7, comma 1:

 

1) Nel rispetto del principio di equiordinazione all’interno del Comparto sicurezza e difesa, il Governo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 690, introduca l’articolo 2197-sexies per prevedere, per gli anni dal  2021 al 2023, lo svolgimento di concorsi straordinari per titoli ed esami, per un numero complessivo di 1000 posti riservati ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti delle Forze armate, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare.

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

“Art. 2197-sexies. Concorso straordinario per il ruolo dei Sergenti – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non aver riportato nell’ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

c) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.”;

 

2) alla lettera a):

2.1) al n. 1), il Governo modifichi il comma 1-ter dell’articolo 2254-bis del Codice dell’ordinamento militare, espungendo dalle lettere c) e d) la parola “capi”.

Si tratta evidentemente di un refuso formale dal momento che l’oggetto della disciplina sono i requisiti per l’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo, nella quale possono essere inclusi solo i sergenti e non anche chi il grado di sergente maggiore capo già lo riveste e, rispettivamente dopo i commi 4 e 5, introduca i commi aggiuntivi 4-bis e 5-bis secondo le seguenti formulazioni:

2.2) dopo il n. 5 sono inseriti i seguenti:

“6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.”;

7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è cosi disciplinata:

a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a).“;

 

3) alla lettera b), n. 2), il Governo modifichi il comma 2 dell’articolo 2254-ter del Codice dell’ordinamento militare, sostituendo le lettere da a) ad l) con le seguenti:

a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;

c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre;

e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;

f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;

g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all’articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c).

m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024.

n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all’articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a).

o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all’articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).”;

 

all’articolo 8, comma 1:

 

1) il Governo modifichi l’articolo 798-bis, comma 1, lettera c) del Codice dell’ordinamento militare, prevedendo la rimodulazione in incremento degli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata.

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

“all’articolo 798-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) volontari:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.”.

 

2) alla lettera d), n. 1.2), relativa all’articolo 1307-bis del Codice dell’ordinamento militare in materia di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, il Governo, ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale, preveda la riduzione di un ulteriore anno di permanenza minima nel grado di Caporal maggiore capo scelto.

In particolare, la lettera d), numero 1.2) sia formulata come segue:

“1.2) alla lettera a), le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

 

all’articolo 9, comma 1:

 

1) tenuto conto delle modifiche introdotte alla lettera c) dell’articolo 798-bis) del Codice dell’ordinamento militare volte a rimodulare in incremento gli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata, il Governo preveda, all’articolo 2207-bis del codice dell’ordinamento militare, una ripartizione transitoria per gli anni dal 2025 al 2029 delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che determini un adeguato e graduale conseguimento delle misure a regime fissate dallo stesso articolo 798-bis):

In particolare, la disposizione sia formulata come segue:

“Art. 2207-bis. Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare – 1. Per gli anni dal 2025 al 2028, in deroga all’articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo restando quanto previsto dall’articolo 798, comma 2, le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina dell’Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unità:

a)  per l’anno 2025:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata;

b)  per l’anno 2026:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio permanente e 22.500 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio permanente e 5.400 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio permanente e 6.000 in ferma prefissata;

c)  per l’anno 2027:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio permanente e 22.300 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio permanente e 5.300 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio permanente e 5.900 in ferma prefissata;

d)  per l’anno 2028:

1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.”;

 

2) lettera c): il Governo intervenga sull’articolo 2255-ter del Codice dell’ordinamento militare, modificando le lettere c), d) ed e) del comma 2 e introducendo i commi aggiuntivi 2-quater e 2-quinquies, volti a dettagliare in modo puntuale la formazione delle aliquote e le date di attribuzione della qualifica speciale per l’anno  2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni della permanenza minima nel grado per l’attribuzione della qualifica a speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, confluiscono 3 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell’ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di “scavalcamenti”.

In particolare, le modifiche siano formulate come segue:

2.1) al punto 1):

2.1.1) alla lettera c) le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

2.1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);”;

2.1.3) alla lettera e) le parole “6 anni”, sono sostituite dalle seguenti: “5 anni”;

2.2) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

“2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

c) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

d) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

2-quinquies. Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della qualifica speciale è cosi disciplinata:

a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera a);

c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera b);

d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla precedente lettera c).”;

 

all’articolo 10:

 

1) Il Governo preveda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, sia rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

a) euro 327,03 per primo luogotenente;

b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;

c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.

 

2) al comma 1, lettera c), n. 1), il Governo corregga un refuso formale, riferendo la novella non alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1809 del Codice dell’ordinamento militare, ma alla lettera e) del medesimo comma 1;

 

3) al comma 2, lettera b), al punto 1.2), le parole “euro 200,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 400,00”;

 

4) Il Governo preveda la rivalutazione dell’assegno ad personam ai caporal maggiori capi scelti (cd. +8, come massimo riferimento parametrale) promossi sergenti ante 1° ottobre 2017 attraverso un adeguamento, dal 1° ottobre 2017, del predetto assegno.

In particolare al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.“;

all’articolo 11, comma 2) lettera c), il Governo modifichi l’articolo 2262-bis del Codice dell’ordinamento militare secondo quanto appresso indicato:

1) corregga un errore materiale espungendo dalle rispettive lettere b) dei commi 8-bis e 8-ter, la parola “scelti“;

2) il comma 8-quater è sostituito dal seguente:

“8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell’articolo 1273, comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all’entrata in vigore del presente comma è corrisposto un assegno una tantum pari aeuro 250,00.”;

 

3) dopo il comma 8-quater aggiunga il seguente:

8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter è corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti:

a)         personale di cui alle lettere a) euro 65,00 nell’anno 2020;

b)         personale di cui alle lettere b) euro 80,00 nell’anno 2020;

c)         personale di cui alle lettere c) euro 90,00 nell’anno 2020.”;

 

Il Governo preveda altresì di destinare i residui eventualmente risultanti in ciascuna annualità dalle misure dello schema in esame al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all’articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché al fondo di cui all’articolo 1826-bis del Codice dell’ordinamento militare;

 

e con le seguenti osservazioni:

 

a) il Governo adotti ogni iniziativa valida a reperire risorse aggiuntive da allocare con strumenti normativi idonei e per le medesime finalità sul fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, conseguentemente, a predisporre adeguate iniziative normative volte a prevedere un’ulteriore delega legislativa in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, per definire le criticità emergenti nella fase attuativa del presente provvedimento nonché per adottare ulteriori e indispensabili disposizioni  delegate riferite a quei segmenti di personale che, in ragione della distribuzione delle risorse operata dai provvedimenti normativi adottati in materia, non risultano corrispondentemente valorizzati dai punti di vista giuridico, dello status e del trattamento economico;

 

b) il Governo valuti l’adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all’iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» delle retribuzioni imposto dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che, invece, era destinata a produrre effetti solo temporanei:

 

c) il Governo valuti la piena estensione alla dirigenza militare dell’area negoziale prevista per il corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2017, n. 95;

 

d) il Governo valuti di prevedere un ruolo speciale a esaurimento in cui inquadrare, a similitudine di quanto avviene per i colleghi delle Forze di polizia, una parte del personale proveniente dal ruolo marescialli;

 

e) il Governo valuti di prevedere una rivisitazione della nomenclatura dei gradi di tutte le categorie, in modo da modificare, in particolare, le attuali denominazioni dei gradi previste per la categoria dei graduati e al fine di ottenere una piena omogeneizzazione delle denominazioni dei gradi equivalenti nell’ambito delle categorie di ciascuna Forza armata, benché riferite a ruoli differenti;

 

f) il Governo valuti di prevedere l’apprestamento di meccanismi che consentano al personale vincitore dei concorsi interni per l’accesso ai ruoli superiori di conoscere la sede di prevista destinazione prima dell’avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina;

 

g) il Governo valuti di prevedere apposite modifiche normative affinché al personale delle Forze armate in determinate condizioni, anche in relazione alla riorganizzazione in atto e nell’ambito degli stanziamenti disponibili, possa essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario in deroga ai tetti massimi annuali individuali vigenti;

 

h) il Governo valuti di porre rimedio ad eventuali sperequazioni verificatesi nei confronti dei sergenti maggiori con anzianità 2016 in relazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 94 del 2017;

 

i) il Governo valuti di prevedere meccanismi per assicurare che la soglia di 28.000 euro fissata per accedere alla defiscalizzazione di cui all’articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, possa essere adeguata in conseguenza all’eventuale incremento delle retribuzioni;

 

l) il Governo valuti di integrare quanto già previsto dallo schema circa l’attribuzione della promozione ad anzianità al personale che, dopo aver maturato i requisiti per l’avanzamento, è deceduto ovvero congedato per limite di età o invalidità permanente, consentendo anche la possibilità di conseguire la qualifica e la carica speciale;

 

m) il Governo valuti di disciplinare gli effetti dell’indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale delle Forze armate in modo che dette assenze siano commutate in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, rendendo la previsione meno afflittiva, atteso che, ferme restando le eventuali responsabilità penali e/o disciplinari, l’assenza indebita potrebbe determinarsi anche per errore materiale ascrivibile alla sola Amministrazione;

 

n) il Governo valuti di integrare le previsioni dello schema tese a escludere dai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate gli aspiranti con tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, qualora gli stessi siano ritenuti lesivi del “decoro dell’uniforme” o della “dignità della condizione del militare”, mediante l’introduzione di un rinvio espresso al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, teso a circoscrivere le suddette limitazioni ai concetti di “decoro” e “dignità” ivi declinati;

 

o) il Governo valuti l’opportunità di bandire, al fine di evitare un contenzioso giudiziario e rimediare ad una grave sperequazione, un concorso straordinario per il reclutamento di marescialli riservato al personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dalla data di transito in servizio permanente,  analogamente e con le stesse condizioni di quanto previsto, per il solo anno 2018, dall’articolo 2197-ter del decreto legislativo 15 marzo 2016, n. 66;

 

e con la seguente raccomandazione:

 

a) il Governo valuti l’opportunità di rivedere in prospettiva i ruoli del personale militare in modo da far combaciare le categorie con la tradizionale tripartizione delle funzioni in esecutive, direttive e dirigenziali, semplificando così il quadro normativo generale e rendendo più armoniche le progressioni di carriera in coerenza con le esigenze funzionali delle amministrazioni.


NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GASPARRI, BERARDI, CAUSIN E MINUTO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione difesa,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che:

 

questo provvedimento nasce con l’intento di correggere e integrare il riordino varato nel decreto legislativo 94 del 2017. Quello che doveva quindi essere un “correttivo” è riuscito, invece, così come hanno testimoniato le numerose audizioni di tutto il personale del comparto, a scontentare tutti, mancando totalmente l’obiettivo di armonizzazione che si proponeva e che tutti gli auditi e le donne e gli uomini che questi rappresentavano, si aspettavano.

la ragione principale di questo fallimento è sicuramente la mancanza di fondi adeguati. Un problema che affligge il comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico da ormai molti anni e su diversi aspetti a cui, anche in questo caso, il governo non ha posto riparo, partorendo così un provvedimento privo di quelle misure che da anni vengono sollecitate e che stanno minando, come è ampiamente emerso, non solo l’operatività pratica del personale ma anche, e questo è forse peggiore, le giuste motivazioni e la fiducia nel proprio lavoro e per il proprio dovere che ha permesso in questi anni di sopperire a tutto il resto e mantenere ad altissimo livello l’immagine delle forze armate. Come ha spiegato il generale Vecciarelli, Capo di Stato maggiore della Difesa, nel corso della sua audizione il provvedimento “non ha potuto costituire quel segnale di attenzione molto atteso dal personale e recepire tutti gli interventi auspicati soprattutto a causa dell’esiguità e inadeguatezza del supporto finanziario”. E ancora: “Il personale militare e civile, frustrato da ani nelle sue legittime aspettative, rischia di veder vacillare quella motivazione finora dimostratasi risolutiva per la funzionalità dell’organizzazione”. Anche le poche scelte condivisibili, di armonizzazione di alcune progressioni di carriere, con minori tempi di permanenza per alcuni gradi, rappresentano soltanto piccole soluzioni che lasciano aperte troppe altre criticità che invece andavano affrontate con maggiore determinazione e praticità.

Il generale Vecciarelli paragona il riordino ad una vecchia tela, da anni oggetto di rattoppi estemporanei e alla buona che ormai non regge più. Una analogia che rende perfettamente l’idea di questo inutile correttivo che “a causa essenzialmente di una limitatissima disponibilità di fondi, non rappresenta il risultato ideale. Sarebbe necessario un ulteriore ‘vero’ e significativo investimento per portare a compimento, in maniera organica e sistemica, un disegno organizzativo più attagliato alla realtà e più confacente agli sforzi ed ai sacrifici del personale. Ciò permetterebbe di rispondere alle legittime aspettative della nostra gente, innalzare il grado di motivazione, con riflessi in termini di efficienza e operatività dello strumento”. Il provvedimento andrebbe rivisto completamente stanziando ulteriori, ben più importanti risorse reperibili nella manovra finanziaria in discussione in questi giorni e riscritto totalmente partendo dalle tante, giuste e condivisibili, indicazioni emerse dal confronto con il comparto e da noi riassunte nelle condizioni;

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

Per l’Arma dei carabinieri:

si provveda alla seguente rimodulazione di permanenza nei gradi per il ruolo brigadieri: riduzione di 3 anni da appuntato scelto ad appuntato scelto QS, riduzione di permanenza di 2 anni nel grado di vice brigadiere, riduzione di permanenza di un ulteriore anno nel grado di maresciallo ordinario;

si modifichino gli avanzamenti a 3 anni per i brigadieri, 5 anni per brigadieri capo, 8 anni per brigadiere capo qs.;

si provveda alla creazione di un ruolo ad esaurimento nel grado di maresciallo ordinario destinato ai brigadieri capo q.s.;

si predisponga un concorso per titoli ed esami dedicato ai vice brigadieri, brigadieri e brigadieri capo con riserva e con il 20 per cento dei posti disponibili per non mortificare le aspettative dei giovani brigadieri;

si provveda all’eliminazione dai concorsi interni degli accertamenti psicoattitudinali;

si provveda per il grado ispettori di restituire il grado di luogotenente agli ispettori declassati e dimensionati che, ante riordino, avevano ottenuto il grado di maresciallo s.u.p.s.;

si provveda a ricostruire la carriera degli ispettori che prima del riordino avevano maturato più di 8 anni nel grado di maresciallo capo;

si provveda a ridurre da 29 a 26 gli anni di carriera, così da permettere di progredire e raggiungere grado apicale;

si provveda, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a che i militari in servizio permanente effettivo che ricoprono il ruolo di rappresentanti in uno o più organi di cui all’articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell’ambito della categoria di elezione, risultati, all’esito delle apposite procedure selettive interne, vincitori di concorso per l’accesso a un ruolo superiore rispetto a quello di appartenenza, possano essere ammessi una sola volta a frequentare, a domanda dell’interessato e in soprannumero, il primo corso di formazione utile avviato successivamente alla scadenza del mandato di rappresentanza;

 

–          per la categoria D:

si provveda ad equiparare il riordino, laddove nelle altre Forze armate il ruolo degli infermieri ricopre il grado di maresciallo mentre nei carabinieri è ricoperto dagli appuntati;

si valuti la riduzione ad un anno per il passaggio a servizio permanente per chi proviene da altra Forza armata.

 

Per le altre Forze armate:

Integrare l’articolo 1919 del T.U.O.M. con il personale avente titolo dell’Arma dei carabinieri e dell’Esercito;

 

– categoria A:

si provveda ad estendere al personale militare l’area negoziale prevista per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile;

si provveda ad estendere ai colonnelli la norma che consente a maggiori e tenenti colonnelli non idonei la possibilità di passaggio all’impegno civile rendendola retroattiva all’1.1.2018;

si provveda a riservare una percentuale di posti per il cosiddetto “scivolo” ai tenenti colonnelli che attualmente non possono usufruirne a causa del limite di età;

si provveda ad incrementare dal 5 al 10 per cento il numero delle promozioni in servizio permanente a disposizione (SPAD), equiparandole a quelle previste per l’Arma dei carabinieri;

si incrementi l’indennità dirigenziale per i tenenti colonnello con più di 7 anni nel grado;

 

– categoria B:

si provveda ad un adeguato riconoscimento economico per i marescialli che, che sono interessati dal provvedimento;

si provveda all’attivazione dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ);

rimodulare all’articolo 10, commi 7 e 8, rimodulare le tabelle relative ai valori dell’importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali di ruoli marescialli, sergenti e graduati, in modo da assicurare maggiore equità;

si preveda una maggiore misura economica posta in essere per strutturare, in punto di diritto e nel merito, ciò che la norma prevede per la terza area funzionale, ottenuta anche in considerazione del fatto che gli ispettori/marescialli completano il corso di formazione dopo tre anni di Scuola militare con il conseguimento della laurea triennale che, dall’anno 2028 in avanti, sarà indispensabile per il raggiungimento dei gradi apicali del ruolo;

si provveda all’attuazione della “funzione direttiva” prevista e normata dai decreti legislativi 94 e 95 del 2017 per lo sviluppo di carriera del ruolo ispettori/marescialli;

prevedere un ruolo speciale ad esaurimento per quegli ufficiali provenienti dal ruolo marescialli che subirebbero una evidente disparità di trattamento rispetto agli omologhi colleghi dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato;

bandire un concorso, riservato ai marescialli apicali e non, il cui ruolo rischia di rimanere compresso senza ulteriori sbocchi di carriera;

 

– categorie C e D:

si realizzi la cosiddetta “apertura delle carriere”, attraverso la valorizzazione professionale ed economica delle qualifiche speciali, la riserva nei concorsi ordinari di una percentuale di posti a beneficio di sergenti e graduati, la rimodulazione delle percentuali previste per l’accesso al concorso sergenti e la modifica della durata del corso di aggiornamento e formazione professionale, oltre che, infine, l’estensione delle mansioni riconosciute al ruolo sergenti;

si valorizzino le qualifiche apicali dei ruoli anche in funzione dell’anzianità del ruolo;

si determini un aumento parametrale di 1.5 punti per la qualifica del ruolo graduati e sergenti, 1 punto al grado di luogotenente e 2 punti alla rispettiva qualifica di luogotenente;

si estenda ai sergenti vincitori di concorso di cui all’articolo 690 del decreto legislativo n. 94/2017 il mantenimento della sede così come stabilito per gli assistenti capo, secondo un necessario principio normativo di equi ordinazione;

si provveda a trovare una soluzione al tema della nomenclatura dei gradi e dei distintivi di grado;

 

– graduati:

si provveda ad un adeguato premio per i graduati in possesso della qualifica speciale, ai quali per legge sono affidati incarichi di particolare responsabilità;

si provveda ad una rimodulazione della misura mensile lorda dell’indennità di impiego operativo di base, così come avvenuto per le categorie con il decreto legislativo n. 94/2017 e un aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile così come avvenuto per il grado apicale e per alcune categorie con l’articolo 10, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 94/2017.

 

Si preveda l’adeguata assistenza veterinaria e farmacologica ai cani militari alienati e in affido al personale militare che ne faccia richiesta.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI PUCCIARELLI E RAUTI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 118

            La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

il provvedimento in esame nasce con le finalità di correggere il riordino previsto dal decreto legislativo 94 del 2017, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate;

 

il cosiddetto correttivo aveva come obiettivo, quindi, quello di armonizzare le innovazioni previste dal decreto legislativo n. 94 del 2017, assicurando il rispetto del principio di equi-ordinazione tra le componenti del comparto sicurezza e difesa e l’equa ripartizione di risorse tra le categorie di personale e le priorità di intervento;

 

il riordino sopra citato, e il correttivo in esame, prevedono una migliore articolazione delle carriere grazie all’introduzione di nuovi gradi e qualifiche e tempi di permanenza più brevi, e hanno previsto maggiori possibilità di interazione tra i ruoli, rispondendo alla necessità di sostenere le legittime ambizioni di crescita del personale;

 

al contempo, il presente correttivo, a causa della scarsità delle risorse stanziate, non rappresenta un adeguato segnale di attenzione nei confronti del comparto sicurezza e difesa, ma prevede l’introduzione di singole modificazioni che, se pur necessarie, dovrebbero essere inserite in un generale ripensamento e riordino del comparto sicurezza;

 

inoltre, è necessario rispondere alle esigenze espresse dall’Amministrazione e dal personale delle Forze armate, prevedendo un concreto e ingente aumento delle risorse, nelle more di una riforma organica dell’intero comparto,

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

è importante prevedere il riconoscimento delle nuove funzioni assegnate con il riordino dei ruoli dal decreto legislativo n. 94/2017;

 

per i ruoli graduati e sergenti disporre un aumento di 1,5 punti parametrali per il personale a cui è attribuita la Qualifica Speciale;

 

per il ruolo marescialli e per i luogotenenti disporre un aumento di 1 punto parametrale e 2 punti per i primi luogotenenti;

 

per i tenenti colonnelli con più di 10 anni di grado disporre un aumento di 350€ annui lordi dell’assegno dirigenziale;

 

estendere alla dirigenza militare l’articolo 46, comma, 1 del decreto legislativo n. 95/2017 con il quale nel riordino dei ruoli delle Forze di polizia è stata introdotta l’area negoziale;

 

riservare ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti l’80 per cento dei posti previsti per gli ufficiali previsti dagli articoli 2229 e 2230 del Codice dell’ordinamento militare;

 

modificare l’articolo 1, comma 1, lettera u), paragrafo 1-sexies del provvedimento in discussione in modo da rendere retroattiva dal 1 gennaio 2018 in merito la norma che introduce a domanda il passaggio all’impiego civile nei ruoli dei funzionari della Difesa dei maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti non idonei al servizio militare incondizionato;

 

equiordinare le promozioni a servizio permanente a disposizione dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate alla percentuale prevista per i pari grado delle Forze di polizia a ordinamento militare (10 per cento anziché l’attuale 5 per cento per gli anni dal 2019 al 2031);

 

implementare il budget relativo alle spese veterinarie per i cani in dotazione alle Forze armate e  prevedere anche la copertura veterinaria a carico dello Stato anche per quelli in quiescenza;

 

adottare provvedimenti idonei per il personale del comparto Difesa e Sicurezza penalizzato nel periodo del blocco delle retribuzioni imposto dall’articolo 9 del decreto legge n. 78 in data 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 in data 30 luglio 2010 e successive proroghe, sia per quello in servizio che quello in quiescenza:

 

– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, per quanto attiene agli incrementi economici derivanti da progressione di carriera del personale contrattualizzato e non ed agli incrementi stipendiali automatici (assegno funzionale) del personale contrattualizzato;

 

– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 per quanto attiene agli incrementi stipendiali automatici (classi e scatti) del personale non contrattualizzato.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE RAUTI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutare l’opportunità di interpretare ed applicare la disposizione recata dall’articolo 2052 del Codice dell’ordinamento militare quale norma di rango primario pienamente valida affinché l’intero servizio militare prestato venga, a tutti gli effetti, computato per il riconoscimento dell’anzianità retributiva e di ruolo nelle carriere, cui accede il personale con almeno dieci anni di pregressa esperienza militare nella posizione del servizio permanente effettivo, in particolare quello di cui all’articolo 984-bis del Codice dell’ordinamento militare;

 

valutare l’opportunità di modificare l’articolo 988-bis del Codice dell’ordinamento militare, concernente i richiami in servizio della riserva di complemento, innalzando il limite di età a 60 anni per il richiamo in servizio degli ufficiali della Riserva selezionata – previo raggiungimento dei requisiti minimi nelle prove di efficienza fisica richiesti per gli ufficiali di pari età in servizio permanente effettivo e altri ruoli – senza distinzione alcuna tra gli ufficiali superiori ed inferiori, al fine di garantire alle Forze armate un bacino di professionisti in possesso di un ampio e consolidato background, nonché di esperienze lavorative di particolari professionalità, che vengono impiegati per soddisfare particolari e specifiche esigenze di ricerca, studio, progettazione, addestrative e logistiche delle Forze armate;

 

prevedere – al fine di una razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare – delle disposizioni per l’introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori volte a contrastare atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra militari, spesso commessi in danno di donne militari; la previsione è volta altresì a colmare un vuoto normativo relativo ai delitti, che oggi sono attribuiti, necessariamente ma al contempo irragionevolmente, alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare;

 

valutare l’opportunità di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, al fine di prevedere le modalità di reclutamento nel ruolo ad esaurimento dei marescialli, dal ruolo di sergenti;

 

valutare l’opportunità di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, al fine di garantire l’equo trattamento nel trascinamento dell’anzianità contributiva.

 

 

 

 

 

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>

Visita la nostra pagina Facebook, metti un "LIKE" per rimanere aggiornato>>>

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *