RIORDINO: VANTAGGI PER MOLTI CIRCA L’AVANZAMENTO DI GRADO. Si attende il documento finale

Roma, 13 dic 2019 – MOLTI GRADI SARANNO AVVANTAGGIATI DA PROMOZIONE PIU’ RAVVICINATA. Ma nessuno ci rida’ il passato: anzianita’ perse a causa delle vecchie sperequazioni e soldi andranno persi.Non e’ che uno sia contento di essere promosso finalmente luogotenente a 38 e piu’ anni di servizio, quando domani andra’ in pensione. Vediamo le proposte in Commissione Difesa:

Conseguentemente, il citato numero 4 sia sostituito dal seguente:

“4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all’articolo 1278, comma l, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:

a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251-bis, comma 6;

i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;

l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);

m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all’articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);

n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con le aliquote fino al 31 dicembre 2019;

o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con l’aliquota 2020 di cui all’articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma 3-bis.

3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all’articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un’aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3 bis, lettera g).

3-sexies. In deroga all’articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell’articolo 1056.

3-septies. Per l’anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);

b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);

c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);

d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);

e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);

f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f);

3-octies. Per l’anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8;

c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il l° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 2251, comma 8.”;

6) alla lettera f), il Governo modifichi l’articolo 2251-quater del Codice dell’ordinamento militare nei termini di seguito indicati:

6.1)      al numero 1)

6.1.1)  al punto 1.2), correggendo un errore nella tecnica redazionale, laddove l’attuale formulazione della novella determina, alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2251-quater, la sostituzione dell’anno “2008” con il “2009” in entrambi i casi in cui esso compare. Ciò comporta l’erroneo effetto di escludere, peraltro del tutto irrazionalmente, dalla previsione volta all’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, il solo personale che riveste il grado di primo maresciallo dal 2008. Al riguardo è pertanto necessario modificare il citato punto 1.2) in modo che la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2251-quater risulti formulata come di seguito:

c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.”;

6.1.2)  al punto 1.3), sostituendo le lettere aggiuntive dalla c-quater alla c-septies con le seguenti:

c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);

c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);

c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);

c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);

c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);

c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);

c-decies) 6 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all’articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).”;

6.2) al numero 2):

6.2.1) sostituendo, il comma 2-bis conil seguente:

“2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.”;

Ciò per consentire, ai fini dell’attribuzione della qualifica di primo luogotenente, anche i Primi Marescialli con anzianità 2007, promossi luogotenenti in data 1° gennaio 2017, nell’attuale formulazione erroneamente ed irragionevolmente esclusi, la possibilità, invece riconosciuta a tutti gli altri con anzianità successive, di essere inclusi nell’aliquota formata al 31 dicembre dell’anno solare precedente alla maturazione dei requisiti per l’attribuzione della citata qualifica, così evitando un tempo di attesa di 364 giorni per l’inserimento in aliquota dopo la maturazione dei requisiti stessi. La correzione non comporta oneri aggiuntivi poiché se da un canto anticipa l’inclusione in aliquota dei citati primi marescialli, così consentendo, anche per essi gli anticipati avvio e conclusione delle relative procedure per l’attribuzione della qualifica, dall’altro non determina alcuna modifica della decorrenza della relativa attribuzione e, dunque, degli effetti da essa derivanti. Inoltre deve essere inserito il riferimento corretto al comma 1 dell’articolo 1323, in luogo del comma 3, giacché quest’ultimo è stato abrogato e le disposizioni a cui si fa deroga sono contenute nel comma 1.

6.2.2) introducendo i commi aggiuntivi 2-quinquies e 2-sexies, volti a dettagliare in modo puntuale le date di attribuzione della qualifica di primo luogotenente per l’anno 2020, nel corso del quale, per effetto delle riduzioni nelle permanenze dei gradi del ruolo marescialli, confluiscono 4 differenti corsi, in modo tale che ogni anzianità rimanga distinta e non vengano a crearsi problematiche applicative nella formazione dell’ordine di iscrizione in ruolo e, dunque, di “scavalcamenti”.

In particolare, i commi aggiuntivi devono rispecchiare le seguenti formulazioni:

2-quinquies. Per l’anno 2020 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;

b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;

c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;

d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011;

2-sexies. Per l’anno 2027 la decorrenza delle attribuzioni della qualifica di primo luogotenente e l’ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;

c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.”;

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