ECCO ALCUNI PROVVEDIMENTI IN FINANZIARIA 2020 DI INTERESSE DEL PERSOBNALE FORZE ARMATE, FORZE POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO.

Roma, 6 gen 2020 – LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160 . Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.Ecco alcuni provvedimenti inseriti nella finanziaria 2020. Per maggiori approfondimenti si rimanda comunque alla legge finanziaria 2020, disponibile qui >>>

Art. 101. All’articolo 56, comma 7, della legge28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole:« edifici pubblici contaminati da amianto, »sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ».

Art. 129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981,n. 121, a decorrere dall’anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di48 milioni di euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all’anno finanziario precedente.

Art. 131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi del-l’articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall’anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

Art. 132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, nonché di quelli previsti dal-l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020,limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l’anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102.

Art. 133. Allo scopo di adottare provvedi-menti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell’ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nel-l’anno 2020, di 120 milioni di euro nell’anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10milioni di euro annui.

Art. 134. All’articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al primo periodo, le parole: « 2018,2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 2018, 2019, 2020 e 2021 »;b)al secondo periodo, le parole: « 2018,2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

Art. 135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1milione di euro annui a decorrere dal-l’anno 2022.

Art. 136. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1°aprile 2020, di 40 unità non prima del 1°ottobre 2021 e di 100 unità non prima del1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.

Art. 137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 741. Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le con-dizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

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