Roma, 11 gen 2020 – MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 5 novembre 2019, n. 167. Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2020.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 5 novembre 2019, n. 167
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (20G00002)
(GU n.7 del 10-1-2020)
Vigente al: 25-1-2020 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 12, comma 2, secondo cui i vigili volontari discontinui che partecipano ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale devono possedere un'anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», e, in particolare, l'articolo 19, che riconosce la specificita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai fini del reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e massimo di eta' per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso; Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta' che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sia all'assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia alle procedure concorsuali e selettive per l'accesso ai ruoli del personale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 luglio 2019; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Limiti minimi di eta' 1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' fissato in diciotto anni. 2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso, il limite minimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e' fissato in diciassette anni.
Art. 2 Limiti massimi di eta' 1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': a) ventisei anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco; b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale; e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155, comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3, primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di eta' di trentasette anni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.
Art. 3 Disposizioni particolari 1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni. 2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.
Art. 4 Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 novembre 2019 Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2857