CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ARMAMENTO DELLE FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA POLIZIA DI STATO. Aviate le procedure per aggiornare il regolamento.

Roma, 19 gen 2020 – Le nuove disposizioni hanno l’obiettivo di consentire un generale ammodernamento dell’armamento e del munizionamento in dotazione alla Polizia di Stato, in modo da adeguarlo alle attuali esigenze operative. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare).

Ecco di cosa si tratta.

Le nuove disposizioni hanno l’obiettivo di consentire un generale ammodernamento dell’armamento e del munizionamento in dotazione alla Polizia di Stato, in modo da adeguarlo alle attuali esigenze operative.

Con riferimento alla dotazione ordinaria di reparto, si prevede l’introduzione, per il personale adeguatamente addestrato, dell’arma comune ad impulsi elettrici (il cosiddetto Taser), la cui sperimentazione è stata autorizzata dall’articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, e successivamente prorogata fino ad oggi. Il suo impiego, come già prevede la normativa in vigore, dovrà sempre avvenire nel rispetto delle necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione condivisi con il Ministro della salute. Inoltre, si modificano le norme sulle caratteristiche dello sfollagente, con l’obiettivo di renderlo più adatto allo svolgimento dei servizi di controllo del territorio a cavallo o da parte del personale della Polizia ferroviaria. Infine, si modificano le caratteristiche di alcune armi da fuoco.

(Decisione del Consiglio dei Ministri n. 23 del 17.1.2020).

 

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