ART. 54, PENSIONE MILITARE – Arrivata un’altra ondata di sentenze positive delle Corte dei Conti a favore dei colleghi ricorrenti

Roma, 29 gen 2020 – UN ARTICOLO 54 CHE STA ANDANDO DI TRAVERSO ALL’INPS !

Ma nonostante tutto ancora si ostina a non voler applicare d’ufficio e a tutti l’articolo 54, per un ricalcolo piu’ favorevole per i neo pensionati militari. Penso che spiegare ancora di cosa si tratta, non c’e’ bisogno. tutti sappiamo cosa è l’art. 54.

EBBENE, ci limitiamo a citare solo due nuove sentenze; giusto per tenere vivo il problema e registrare comunque le numerose sentenze positive che escono. Sentenze anche con addebito per l’INPS, come la sentenza della Sezione della Corte dei Conti del Piemonte.

NON BISOGNA FERMARSI, CONTINUARE CON I RICORSI, FINCHE’ NON SI ARRENDONO. NE VALE LA PENA. SONO CIRCA 150 EURO NETTI AL MESE IN PIU’.

Ci limitiamo a pubblicare la sola parte finale che interessa, e il link alle due recentissime sentenze.


LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE – Sent. n. 10/2020 del 27/1/2020, disponibile qui >>>

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Accerta e dichiara il diritto di T. A. al ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, comma 1, DPR n. 1092/1973.

Condanna l’Inps al pagamento degli arretrati spettanti maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Torino, il 27 gennaio 2020


LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO – Sent. n. 16/2020 del 15/1/2020, disponibile qui >>>

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973; sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

– compensa le spese legali;

– nulla per le spese di giudizio.

 

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