ALLOGGI DI SERVIZIO DIFESA. Risoluzione in IV Commissione Difesa della Camera

Roma, 30 gen 2020 – Atto Camera – Risoluzione conclusiva 8-00062. Presentato da FRUSONE Luca. Testo di Mercoledì 29 gennaio 2020 in Commissione IV (Difesa). Risoluzioni nn. 7-00248 Frusone, 7-00276 Frailis e 7-00293 Deidda: Sugli alloggi di servizio militari.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
premesso che:
con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari, occupati da utenti non aventi titolo alla concessione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 286, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
nel suddetto articolo, introdotto dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, è stata trasfusa in linea di massima, l’originaria disposizione contenuta nell’abrogato comma 21-quater dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio sulla base dei prezzi di mercato. Tale norma prevedeva che, con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvedesse alla rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. La disposizione prevedeva, inoltre, che eventuali maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal comma in esame dovessero affluire ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa;
ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto, il canone mensile di locazione è determinato dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall’Agenzia del territorio – Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) –, per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell’alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell’occupante e del periodo di occupazione dell’alloggio senza titolo;
si è verificato un paradosso per il quale aumenta la necessità, sia istituzionale che sociale, di alloggi di servizio da assicurare al personale di carriera o a lunga ferma, e contemporaneamente il problema del pieno utilizzo degli alloggi vuoti e dei sine titulo che non rientrano nelle tutele garantite alle situazioni particolari già riconosciute. In tale contesto, l’insufficienza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di spesa, ormai riconducibili solo alla quota parte del 50 per cento degli introiti degli affitti, sta determinando un circolo vizioso dal quale si rischia di non poter più uscire perché il numero delle utenze non prontamente riassegnabili è destinato ad aumentare in relazione al turn over, degli assegnatari; l’immobilizzazione di un’altra notevole quota del patrimonio immobiliare (un altro 25 per cento) determina, peraltro, una situazione molto grave, in quanto, oltre a non poter soddisfare con il patrimonio disponibile le esigenze dell’organizzazione militare, si fa carico all’amministrazione, quindi, allo Stato, degli oneri condominiali e delle imposte che gravano sugli immobili (Ici, Nuova Imu);
con l’adozione del «modello professionale» dello strumento militare sono cambiate le esigenze abitative da destinare al personale militare nei ruoli ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa, pertanto il problema degli alloggi di servizio richiede un’attenzione adeguata alla necessità di soddisfare le esigenze organizzative delle Forze armate che può avvenire riattivando il circuito virtuoso tracciato dall’articolo 297 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per utilizzare al meglio, ed ai soli interessi istituzionali, il patrimonio abitativo esistente e, se possibile, incrementandolo;
il decreto ministeriale 18 maggio 2010 – concernente, tra l’altro, la realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale per gli alloggi di servizio delle Forze armate – individua la finalità sottesa alla realizzazione degli alloggi di servizio nella necessità di «assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all’operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate»;
nell’atto di indirizzo (emanato il 19 settembre 2018) il Ministro della difesa pro tempore, alla priorità politica 3, punti 9), 16) e 24) intende: «rimodulare i fondi destinati alla legge n. 86 del 2001 in merito alle indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica»; «ampliare la disponibilità di alloggi di servizio per il personale in servizio della Difesa con famiglia, (…) anche continuando con la sperimentazione di nuove modalità di gestione, ampliando anche le categorie di alloggi di servizio gratuiti per l’incarico (ASGI)»; «avviare un programma di informatizzazione dei dati relativi a tutti gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando il programma GEPADD2 già in uso alle FFAA»; «prevedere un programma gestionale delle proprietà private per i proprietari che intendano rendere disponibile la propria unità alloggiativa ai fini della Difesa»; «continuare a sostenere il benessere del personale militare e civile del Dicastero», con programmi volti alla costruzione o all’acquisto di alloggi a riscatto, nonché all’individuazione di aree da destinare all’edilizia cooperativa;
oltre alle esigenze complessive relative alle politiche abitative, appare necessario garantire, con ottica pragmatica, la concreta vendita degli alloggi individuati, anche attraverso una revisione delle modalità del «sistema d’asta»;
il coinvolgimento di Difesa Servizi S.p.A. nella gestione degli alloggi, istituendo la categoria degli Asgi, permetterebbe che il resto degli alloggi possa essere attribuito alla società in questione che, società in house, potrebbe assicurare un utilizzo economico del patrimonio alloggiativo,

impegna il Governo

1) a definire, ai sensi dell’articolo 306, comma 2, del COM, con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, secondo criteri di trasparenza e rigore anche attraverso una ricognizione della situazione esistente che consenta di verificare il pieno rispetto delle deroghe ai termini di concessione;
2) ad attuare quanto contenuto nell’atto d’indirizzo del Ministro della difesa, priorità politica 3, punti 9), 16) e 24);
3) a valutare l’opportunità di effettuare sopralluoghi sugli alloggi vuoti che necessitano di ristrutturazione, quantificando, per ciascuno, la spesa da sostenere;
4) a valutare l’opportunità di adottare un piano dettagliato da discutere con il Ministero dell’economia e delle finanze, volto a dimostrare come sia possibile – in un arco temporale limitato – avviare un ciclo virtuoso che, passando per la sistemazione degli alloggi, sollevi l’Amministrazione della difesa dagli oneri passivi derivanti da spese condominiali, ponendo a carico dei concessionari e previa regolamentazione il pagamento dell’intera Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
5) ad adottare iniziative per prevedere un potenziamento degli organi tecnici del Genio delle varie Forze armate, al fine di eseguire lavori in economia, valorizzando risorse, capacità e professionalità interne alle Forze armate;
6) ad individuare ulteriori aree per l’avvio di progetti qualificanti, quale quello intrapreso dall’Esercito nella città di Roma, con la realizzazione di n. 720 alloggi nella cittadella militare della Cecchignola, sulla base di un approfondito studio delle esigenze alloggiative in ambito nazionale;
7) ad adottare iniziative per estendere a tutte le Forze armate le previsioni dell’articolo 363, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, trasformando gli alloggi di servizio (Asi) in alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico (Asgi al momento, nell’ambito del dicastero della Difesa, appannaggio della sola Arma dei carabinieri), tassativamente assegnati ai titolari di incarichi, da individuare a cura delle Forze armate, che, garantirebbero la diretta strumentalità tra l’alloggio, la funzione assolta e l’esistenza di un incarico tabellare ed ordinativo, eliminando il rischio di nuovi sine titulo, al fine di contenere, se non eliminare del tutto per il futuro, il fenomeno, promuovendo, contestualmente, una modifica normativa che escluda il personale assegnatario dal percepimento dell’indennità di trasferimento e valutando altresì la possibilità di escludere dall’assegnazione di alloggi, i proprietari di altro immobile di proprietà, sito nella stessa circoscrizione abitativa, ad esclusione di quella tipologia di incarichi ad alta tipizzazione operativa, per i quali è richiesta la presenza in situ, in relazione ad esigenze di pronta reperibilità;
8) a valutare la possibilità di adottare iniziative per decurtare dal canone dovuto, fino a compensazione, l’importo dei lavori da effettuare a cura del futuro assegnatario, ponendo le ristrutturazioni quali condizioni preventive per l’assegnazione;
9) ad introdurre criteri rigorosi che evitino ogni possibilità di abuso tra le assegnazioni relative alle categorie protette, sulla base di una ricognizione puntuale e dettagliata delle situazioni esistenti;
10) ad adottare iniziative per ridefinire la disciplina relativa al rapporto tra l’Amministrazione e l’originale assegnatario, riconoscendo il reddito e l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di quest’ultimo come l’unico parametro di riferimento per una eventuale e successiva rideterminazione del canone;
11) a valutare l’opportunità di adottare iniziative per ridefinire la normativa in materia di assegnazione di alloggi in senso interforze, tenendo in opportuna considerazione l’esigenza di garantire un funzionale bilanciamento tra le funzioni operative, logistiche, formative e di protezione sociale;
12) a valutare la possibilità di individuare nuovi criteri per garantire la realizzazione di un valore aggiunto per il bilancio dello Stato derivante dall’attività delle società in house, quali Difesa Servizi ed Investimenti Immobiliari Italiani spa (Invimit) sul tema degli immobili;
13) ad adottare misure finalizzate a garantire la tempestiva riassegnazione ai nuovi conduttori degli alloggi di servizio oggetto di recupero coatto, minimizzando, in tal modo, il fenomeno degli «alloggi vuoti e non assegnati»;
14) a valutare un diverso approccio al sistema di rideterminazione dei canoni di concessione ispirato a criteri di efficacia e semplicità rispetto alla normativa vigente e sempre sulla base di quanto già previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 marzo 2011, laddove è stabilito che gli interessati, con apposita istanza, accompagnata da dichiarazione sostitutiva, comunichino le variazioni nel tempo che comportano l’obbligo da parte dei Comandi di adeguare il canone sia in aumento che in diminuzione;
15) a introdurre una assoluta uniformità nella modulistica attualmente in essere per la compilazione della «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio» da presentare annualmente ai singoli comandi militari a cura degli utenti;
16) a valutare l’attuazione di iniziative, incluse soluzioni innovative da intraprendere, eventualmente anche in sinergia con altri dicasteri, che possano facilitare, da parte del personale della Difesa:
l’acquisto di immobili nelle aree a maggiore criticità abitativa, prevedendo il coinvolgimento di enti/organi della Difesa appositamente individuati, al fine di migliorare il rapporto tra offerta del mercato immobiliare privato e domanda da parte del personale;
l’ampliamento dell’attuale parco alloggiativo assegnabile, anche con lo studio di procedure e accordi che possano consentire il pronto ripristino degli immobili, la cui indisponibilità derivi da più lievi necessità di interventi strutturali;
la realizzazione, senza oneri per l’Amministrazione, di cooperative di edilizia realizzate tra dipendenti appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, alle quali può essere assegnato il diritto di superficie su aree demaniali, prevedendo la costruzione di alloggi mediante lo strumento del project financing o con la concreta implementazione delle misure previste dal «fondo casa» di cui all’articolo 1386 del COM.
(8-00062) «Frusone, Frailis, Deidda».

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