Assurda la risposta all’interrogazione sulla retribuzione del lavoro straordinario per il personale imbarcato. Comellini e De Maio (Sindacato dei Militari): inaccettabile tentativo di confondere le acque

Roma, 6 feb 2020 – UNA RISPOSTA “PRE-CONFEZIONATA” E CHE NON TROVA RISCONTRO NELLE NORME E LA LEGGE. La risposta fornita dal sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Calvisi, all’interrogazione dell’On. Dall’Osso (Forza Italia) travisa la norma e i fatti e dimostra una scarsa conoscenza della materia.

L’addotto limite di impiego giornaliero di 12 ore per il personale militare non è una misura valida generalmente, ma una misura riguardante i soli militari impiegati in attività continuativa e prolungata oltre le 48 ore. Infatti il citato comma 4 dell’art. 3 della legge 86/2001, nel definire l’ambito di applicabilità delle proprie previsioni fa espressamente richiamo al comma 1 dello stesso articolo, che appunto introduce le “particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo”.

Ne deriva che per il personale impiegato in navigazioni di durata inferiore alle 48 ore, tale limite non risulta operante, dovendosi ragionevolmente desumere che un impegno non prolungato possa consentire, se necessario, di superare le 12 ore di lavoro giornaliero. Ad ogni modo, tale prassi è del tutto consolidata, pertanto è dato acclarato che un marinaio in mare supera abbondantemente le 12 ore di effettivo impiego giornaliero.

La teoria della suddivisione dell’equipaggio in squadre per l’espletamento del servizio è del tutto indicativa, e non tiene conto di peculiari caratteristiche, strutturali di navi (specialmente quelle piccole) ed equipaggi (spesso numericamente insufficienti all’organizzazione del lavoro su tre o più squadre) e funzionali, relative ai servizi prestati (l’organizzazione di bordo prevede vari ruoli, come il ruolo combattimento, ruolo emergenza, ruolo abbandono nave, ruolo controllo flussi migratori, ecc., che vedono impegnato tutto l’equipaggio contemporaneamente, dal Comandante all’ultimo dei marinai).

Per il personale in attività di navigazione non esistono periodi liberi dal servizio. E’ libero dal servizio il tempo che il militare trascorre al di fuori dell’ambiente lavorativo, dedito alla cura della propria famiglia ed intento in attività di carattere squisitamente privatistico e ciò, con tutta evidenza, non può accadere su una nave in mezzo al mare. Un militare libero dal servizio può liberamente uscire dall’installazione militare e vestire gli abiti borghesi. Tutte queste cose, il marinaio in navigazione non può farle.

E’ pericolosissimo, e palesemente contrario ai più basilari principi dello stato di diritto, il concetto che un lavoratore irrimediabilmente sottratto ai suoi cari e ai suoi affari (come appunto un marinaio in navigazione), possa essere considerato libero dal servizio. In navigazione, anche i periodi “liberi” come la fruizione delle mense di bordo, sono regolati da specifici obblighi comportamentali il cui adempimento integra e costituisce obblighi di servizio a tutti gli effetti. Un marinaio in navigazione non è mai libero dal servizio.

Le particolari indennità percepite dal personale imbarcato a cui fa riferimento l’esponente del Governo, forse nel malriuscito tentativo di confondere le acque, non sono destinate a remunerare eventuali eccedenze di lavoro maturate, ma soltanto il disagio di prestare la propria ordinaria opera lavorativa in un contesto più scomodo, rischioso, e meno salubre di una installazione terrestre.

In definitiva, la risposta del rappresentante del Governo in parte travisa la legislazione vigente, in altra parte travisa i fatti che ordinariamente accadono.
L’unica soluzione possibile per un problema che nasce da una errata interpretazione di un regolamento interno è modificare il regolamento per renderlo intellegibile. La SMM PERS 004, questo è il nome della direttiva interna che regola le attività in questione va corretto affinché sia chiaramente scritto nero su bianco che al personale in navigazione per periodi di durata inferiore alle 48 ore, e comunque tutte le volte che non venga corrisposto il compenso forfettario di impiego (CFI), deve essere corrisposto un quantitativo di ore di lavoro straordinario pari alla differenza tra il numero delle ore effettivamente trascorse a bordo e il numero di ore della normale giornata lavorativa.

Si cambi la SMM PERS 004 senza se e senza ma, il prima possibile. Si restituisca dignità al lavoro prestato dai marinai in navigazione.

Lo dichiarano Luca Marco Comellini e Vincenzo De Maio, Segretario Generale e Segretario Nazionale del Sindacato dei Militari.

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