CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE CARRIERE: C’È BISOGNO DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO CON I GIUSTI FINANZIAMENTI… E NON SOLO

Roma, 8 feb 2020 – APPROFONDIMENTO SUL NUOVO PROVVEDIMENTO CORRETTIVO DELLE CARRIERE, a cura dei delegati del CO.CE.R. Antonino Duca – Francesco Gentile – Fabio Minissale – Francesco Di Pietra – Paolo Re David. Di seguito a questo provvedimento i principali elementi nel testo riferiti al categoria graduati e volontari di truppa e, successivamente, le norme comuni a tutte le categorie di personale. Continuare a mettere “toppe” non serve a nessuno. Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173. Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, da qualche giorno è stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, diversamente da come presentato inizialmente dal Governo, accoglie alcune delle condizioni sollevate dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Ribadendo la contrarietà sul provvedimento nel complesso, come tra l’altro espresso in questi mesi in qualsivoglia sede, altresì con atti e documenti, in quanto non soddisfa a pieno le desiderate del personale, è opportuno tenere a mente che il correttivo al riordino delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, è stato finanziato con l’esigua somma di 180 milioni di euro. Di questi, solo poco più di un terzo riservati al Comparto Difesa.

Un correttivo che di fatti non ha potuto costituire il segnale di attenzione molto atteso da tutto il personale a causa dell’inadeguatezza del supporto finanziario. Nel testo non sono presenti molte previsioni normative richieste incessantemente in qualsivoglia sede durante questi mesi, la cui condivisione avrebbe maggiormente gratificato tutto il personale. Primis su tutti una “chiara e reale” unificazione del ruolo graduati con quello dei sergenti, prevedendo per quest’ultimi la determinazione di un ruolo ad esaurimento nella categoria marescialli. Non vi sono pertanto reali stravolgimenti in visione di un “nuovo” modello professionale difesa che ridetermini in prospettiva i ruoli del personale militare, in modo da far combaciare le categorie con la tradizionale tripartizione delle funzioni in esecutive, direttive e dirigenziali, semplificando così il quadro normativo generale e rendendo più armoniche le progressioni di carriera. Il tutto messo a sistema da un procrastinamento di quelli che sono gli effetti delle contrazioni organiche determinate dalla Legge 244/2012 e, contestualmente, da un nuovo iter di accesso alle carriere iniziali nelle Forze Armate.

Elementi come il concorso straordinario riservato alle “qualifiche speciali” o la misura ordinaria che vede la certezza che il 40% dei posti annuali per il passaggio al ruolo successivo destinato ai graduati con 10 anni nel ruolo, devono necessariamente essere affinati al fine di definire quanto prima condizioni atte a non svilire la loro esigua bontà, prevedendo meccanismi che consentano di conoscere la sede di prevista destinazione prima del corso formativo (magari prendendo come riferimento la graduatoria d’accesso) ovvero il mantenimento della sede di servizio.

Sembrerebbe comunque che vi sia un serio impegno della compagine governativa, di veicolare, quanto prima, in prossimi provvedimenti normativi, elementi nel merito oggetto dei pareri delle commissioni parlamentari che comportino:

a. una nuova delega, predisposta con adeguate risorse, in materia riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa, che valorizzati giuridicamente lo status e il trattamento economico il personale;
b. di prevedere una rivisitazione della nomenclatura dei gradi di tutte le categorie, in modo da modificare, in particolare, le attuali denominazioni dei gradi previste per la categoria dei graduati e al fine di ottenere una piena omogeneizzazione delle denominazioni dei gradi equivalenti nell’ambito delle categorie di ciascuna Forza armata, benché riferite a ruoli differenti;

c. di prevedere meccanismi che consentano al personale vincitore dei concorsi interni per l’accesso ai ruoli superiori di conoscere la sede di prevista destinazione prima dell’avvio del corso formativo iniziale, cosicché gli interessati possano eventualmente rinunciare alla nomina senza penalizzazioni.

In conclusione però c’è da fare una seria riflessione su quella che è la situazione attuale. È evidente che, dal 1995 ad oggi, la progressione di carriera del personale militare e le relative consistenze dei volumi organici sono state oggetto negli anni di mutevoli cambiamenti che hanno generato sovrapposizioni di discipline transitorie che fisiologicamente sono diventate fonti di penalizzazioni e sperequazioni a scapito di una categoria nei confronti di un’altra o, peggio ancora, tra il personale della stessa. Ecco che è opportuno che tutti gli attori in campo si rendano conto che continuare a mettere “toppe in una tela ormai logora, che con il passare del tempo è divenuta lisa e consunta”, non serve a nessuno, né al personale, benché meno alle amministrazioni. Non servono più misure palliative. Chi di competenza deve necessariamente mettere in atto tutti gli sforzi necessari ad ottenere risorse adeguate che consentano di sviluppare in tempi brevi ulteriori “correttivi” al d.lgs. 94/2017.

Questi devono essere necessariamente subordinati a misure che vadano in controtendenza di quelle che sono le attuali contrazioni organiche disposte dalla Legge 244/2012, nonché ad una nuova forma di arruolamenti. Tutto ciò al fine migliorare un modello professionale che legato a volumi organici in costante diminuzione al 2024, non permette di mettere in atto quelle ormai necessarie modifiche che consentano una reale valorizzazione delle anzianità, delle competenze quindi della professionalità nel suo complesso del personale. La “vecchia tela, da anni oggetto di rattoppi estemporanei, non regge più”.

Antonino Duca – Francesco Gentile – Fabio Minissale – Francesco Di Pietra- Paolo Re David
DELEGATI COCER COMPARTO DIFESA
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Di seguito i principali elementi nel testo riferiti al categoria graduati e volontari di truppa e, successivamente, le norme comuni a tutte le categorie di personale.

RUOLO GRADUATI/VFP
1. Riduzione, a regime, di 3 anni (da 8 a 5) del tempo di permanenza nel grado di CMCS per l’attribuzione della denominazione di “Q.S.”. Tale misura determina una progressione economica annuale in prospettiva per tutta la categoria dovuta al raggiungimento della Qualifica Speciale in meno anni. (Art.8 co.1 )

2. Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di euro 250 + 60. (art. 11 co.1 lett. “b”)

3. Incremento, pari a 270 euro annui lordi fino al 2024 e 300 euro a decorrere dal 2025, dell’assegno funzionale per il personale con almeno 17 anni di servizio a risoluzione dell’annosa sperequazione in capo ai graduati. Tale misura interesserà circa 31.000 colleghi. (Art. 10 co. 3).

4. Rideterminazione a euro 291,02 dell’importo aggiuntivo pensionabile per i Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale. (art.10 co.2)

5. Rimodulazione art 798 del COM al fine porre un incremento degli organici dei volontari in servizio permanente con corrispondente riduzione degli organici dei volontari in ferma prefissata. (art. 9 co.)

6. Rimodulazione art. 690 del COM al fine di riservare a partire dal 40% dei posti a concorso per soli titoli ai VSP con 10 anni nel ruolo, per accedere al ruolo Sergenti. Corso non superiore a 3 mesi. (art.6 co.1 )

7. Concorso straordinario per accedere al ruolo Sergenti (1000 posti tra il 2021 e il 2023) riservato ai CMCS Q.S. e gradi corrispondenti (art. 7)

8. Rimodulazione del requisito per accedere al concorso interno ruolo marescialli modifica del requisito di partecipazione per i VSP, non più 10 anni di servizio di cui 7 in servizio permanente ma 7 anni di servizio 3 di cui in servizio permanente (art. 682 comma 5 let. b) – regime) i vincitori del concorso interno Marescialli (provenienti dai VSP e Sergenti) frequenteranno il corso con il grado posseduto anteriormente al corso (art. 762 comma 1 e 2 bis – regime) e relativa norma transitoria (art. 2197 quinquies – transitorio). (Art. 4 co. 1 )

9. Riserva cinque per cento dei posti al Concorso per Ufficiali Ruolo Speciale (art.2 co.1)

10. Possibilità di promozione o attribuzione della QS per il militare deceduto o cessato dal servizio dopo aver maturato la permanenza minima nel grado ovvero aver maturato il possesso dei relativi requisiti per l’inserimento in aliquota negli avanzamenti ad anzianità (art.1).

11. Retribuzione dei turni di riposo in caso di decesso del VFP4 nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° Caporal Maggiore. (art. 1)

NORME COMUNI DI RILIEVO
1. Aumento delle risorse destinate alla defiscalizzazione del trattamento economico.
2. Limite di età a 55 anni, fino al 2024, per l’accesso ai concorsi interni.
3. Modifica art. 1370 del COM che permette la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da avvocati del libero foro, nei procedimenti disciplinari di stato. (art.1)
4. Possibilità per le aspiranti al reclutamento nelle F.A./Arma CC in stato di gravidanza di partecipare al concorso successivo anche in deroga ai limiti di età (art. 640 e 1494 del COM) (art.1)
5. Possibilità di partecipazione ai concorsi interni per il personale affetto da “permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare” se dipendente da causa di servizio (art. 635 comma 1 bis del COM) (art. 1)
6. Assistenza veterinaria, fino a 1200€ l’anno, per i cani militari in congedo. (art.1)
7. Incremento delle risorse sul FESI di euro 175.297,00 per l’anno 2020, euro 77.137,00 per l’anno 2021, euro 7.480,00 per l’anno 2022, euro 3.296.085,00 per l’anno 2023, euro 1.388.009,00 per l’anno 2024, euro 8.097.222,26 per l’anno 2025, euro 12.630.367,26 per l’anno 2026, euro 2.333.502,26 per l’anno 2027, euro 3.604.957,26 per l’anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall’anno 2029. (art. 11 co 2 )
8. Transito nei ruoli del personale civile della difesa per personale non più idoneo al servizio militare incondizionato (art. 930 del COM) (art.1 ). Estensione della possibilità a:
• VFP4 risultati vincitori nella graduatoria per l’immissione in s.p.e.;
• Maggiori e Tenenti Colonnelli;
• VFP1 – VFP4 che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità
scrivibile alla IV e alla V categoria della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n.
834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.

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