Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa. Effetti del correttivo al riordino

Roma, 11 feb 2020 – Pubblichiamo un eccellente lavoro effettuato dal Sindacato Militare SIULM, relativo alle disposizioni transitorie introdotte dal nuovo provvedimento di riordino delle carriere, riguardante il personale militare del Ruolo Graduati e Truppa.

Questo che segue e’ il lavoro del SIULM. Lo stesso documento puoi leggerlo e diffonderlo in formato PDF, clicca qui >>>

Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa. Effetti del correttivo al riordino

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2204-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016»;
b) l’articolo 2205 è abrogato;

c) dopo l’articolo 2207, è inserito il seguente:

«Art. 2207-bis (Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare). – 1. Per gli anni dal 2025 al2028, in deroga all’articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo restando quanto previsto dall’articolo 798, comma 2, le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina dell’Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unita’:

a) per l’anno 2025:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma
prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata;

b) per l’anno 2026:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio permanente e 22.500 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio permanente e 5.400 in ferma
prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio permanente e 6.000 in ferma prefissata;

c) per l’anno 2027:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio permanente e 22.300 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio permanente e 5.300 in ferma
prefissata;
3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio permanente e 5.900 in ferma prefissata;

d) per l’anno 2028:
1) 64.230 dell’Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma
prefissata;

3) 13.250 dell’Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.»;

e) all’articolo 2255-ter:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all’articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita’ richiesti per l’inserimento in aliquota per l’attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:
a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);
e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e’ conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
c) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
d) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

2-quinquies. Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della qualifica speciale e’ cosi disciplinata:
a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);
c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);
d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).».

Note all’art. 9:

– Si riporta il testo della rubrica dell’art. 2204-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2204-bis (Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in
servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016) – 1. Omissis.».

– L’art. 2205 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e’ abrogato.

– Si riporta il testo dell’art. 2255-ter del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto «Art. 2255-ter (Disposizioni transitorie per l’attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare).

– 1. Omissis.

2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all’articolo 1307-bis, comma 1, lettera
a), i requisiti di anzianita’ richiesti per l’inserimento in aliquota per l’attribuzione della
qualifica speciale sono rispettivamente:

a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);
e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita’ di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all’articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).

2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i
motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e’ conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
c) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
d) con anzianita’ nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

2-quinquies. Per l’anno 2020, la decorrenza dell’attribuzione della qualifica
speciale e’ cosi disciplinata:

a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);
c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);
d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).»

A cura del Direttivo del SIULM – per domande o informazioni: info@sindacatomilitaresiulm.it

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