Roma, 17 feb 2020 – LA QUESTIONE SULL’ART. 54 SI COMPLICA. ANCHE I POLIZIOTTI RIVENDICANO L’APPLICAZIONE DELL’ART. 54. La legge e’ chiara: allo stato attuale l’art. 54 lo puo’ chiedere chi ha avuto uno status militare. Diciamo che la situazione si complica perche’ mentre sembra che solo i militari possono richiedere questo beneficio, ora alla luce anche dell’interpretazione possibilista dell’Ufficio Legislativo della Difesa, la platea dei richiedenti si allarga di molto. Infatti il Sindacato della Polizia di Stato SILP-CGIL ha preso carta e penna e ha iniziato a rivendicare questo diritto per i colleghi Poliziotti.
NON E’ NOSTRA INTENZIONE DIRE CHI HA DIRITTO E CHI NO, CI MANCHEREBBE, MA E’ UN CONTO ACCONTENTARE QUALCHE MIGLIAIO DI PERSONE MILITARI, E UN ALTRO CONTO E’ ACCONTENTARNE 10.000, PER POI ESPANDERLO A TUTTI 500.000 LAVORATORI DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO.
Sinceramente non so come andra’ a finire, ma le cose non si mettono bene per i militari. Andremo a finire come al solito: chi ha avuto ha avuto, e chi non ha avuto non avra’ piu’? Si perche’ alla luce di un esborso economico senza fine, potrebbero stoppare l’art. 54 annullandolo con una nuova legge.
Segue intervento del Sindacato SILP-CGIL, clicca qui >>>
Secondo me la platea è circoscritta e riguarda solo gli arruolati negli anni 81-82-e forse 83 e non 500.000 come si legge nell’articolo.
Per quanto riguarda la Polizia di Stato nel 1980 ha perso lo status militare.
Mi sembra un articolo catastrofico: l’articolo 54 del 1973 dice semplicemente che spetta ai militari.
Alle forze di polizia civili e ai civili stessi, non spetta.
Allo status di MILITARE, spetta una percentuale superiore.
Altrimenti potevano diventare tutti militari, rununciando allo status “CIVILE”………..!
Presumo e voglio sperare che le considerazioni tratte da chi ha stilato l’articolo siano del tutto personali.
Per completezza di informazioni a suo tempo, il sottosegretario Tofalo fece dichiarazioni in quel senso senza che ci fosse stato un seguito.Presumo da ignorante, che un’articolo (il 54) non lo si possa cancellare “facilmente” altrimenti, visto gli innumerevoli ricorsi (persi) l’ Inps avrebbe chiesto agli organi competenti di provvedere appunto alla soppressione del suddetto articolo.
Poi si sa, l’Italia è un paese meraviglioso l’impossibile potrebbe diventare possibile.
Staremo a vedere.La cosa che mi lascia perplesso, a mio modo di vedere, è la presa di posizione dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, apparentemente favorevole ai militari, che ha girato il quesito (dopo anni) per la definizione della problematica al Ministero del lavoro. Quale sarà lo scopo? E qui ribadisco che le cose impossibili potrebbero diventare possibili ma spero vivamente di sbagliarmi.
Valerio, non è così: riguarda solo tutti i militari arruolati prima del 31 dicembre 1995 e che vanno via dopo un periodo compreso tra i 15 e 20 anni, o successivamente…..
L’articolo 54 della legge del….1973 (millenovecentosettantatre) è chiaro!!!
Carissimi vi sfugge un particolare: nel 1973 il legislatore con la dicitura “militare” intendeva tutte le forze armate e forze dell’ordine in quanto all’epoca erano tutti militari non solo gli appartenenti alle forze armate ma anche tutte le forze dell’ordine. Quindi lo status era unico detto militare semplicemente per indicare una determinata categoria di lavoratori diciamo particolari ai quali spettava quel coefficiente. Quindi essere essere militare all epoca il legislatore voleva intendere quelle determinate categorie di lavoratori. Pertanto anche se successivamente per alcune forze è sopraggiunta la cosiddetta smilitarizzazione le categorie di lavoratori alle quali era destinata la norma hanno continuato ad esercitare la medesima attività lavorativa del 1973. A mio avviso la norma è ancora valida ed applicabile alle medesime categorie di lavoratori uguale come nel lontano 1973.