PERMESSI E LICENZE SPETTANTI AL PERSONALE. IN VIGORE CON IL DPR NR. 40/2018

Roma, 27 feb 2020 – ECCO LA SCHEDA DI AGGIORNAMENTO ALLE LICENZE E PERMESSI. Novita’ recepite a seguito del precedente contratto di lavoro personale forze armate, DPR. nr. 40 del 15.3.2018.

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Questi glia articoli interessati del DPR. NR. 40/2018:

Art. 10 
 
 
                           Permessi brevi 
 
  1. Previa valutazione del comandante di Corpo o  di  reparto,  puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso  di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese
le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni  specialistiche
o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo
periodo non possono essere in nessun caso di  durata  superiore  alla
meta' dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque
superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno. 
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in  tempo  utile
per consentire al comandante di Corpo o di  reparto  di  adottare  le
misure organizzative necessarie. 
  3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di
reparto. Nel caso  in  cui  il  recupero  non  venga  effettuato,  la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata. 
  4. Per le  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di  gravi  motivi  debitamente
documentati,  qualora  l'esigenza  comporti  un'assenza   di   durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro programmato,  il  militare
puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Art. 11 
 
 
             Licenza straordinaria per congedo parentale 
 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli  minori  di
sei  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto  legislativo,  e'  concessa  la
licenza  straordinaria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla  misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco  di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto  per  il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
personale e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare l'ufficio di  appartenenza  almeno  cinque  giorni  prima
della data di inizio della licenza. 
  3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre  anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del  decreto  legislativo
16 marzo 2001, n.  151,  non  comportano  riduzione  del  trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni  lavorativi  nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui  al
comma 1. 
  4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e  gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad  astenersi  alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per  i  quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione. 
  5. In caso di parto prematuro alle  lavoratrici  madri  spettano  i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti  al  periodo  di  astensione  dopo  il
parto. Qualora il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita'  di  un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o  private,
la madre ha facolta' di riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
previa presentazione di  un  certificato  medico  attestante  la  sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo  di  congedo
obbligatorio post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora  non
fruito, a decorrere dalla  data  di  effettivo  rientro  a  casa  del
bambino. 
  6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo  nazionale  ed
internazionale di cui all'articolo  36  del  decreto  legislativo  16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di  licenza
straordinaria  senza  assegni  non   computabile   nel   limite   dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza  non  riduce  le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'  di
servizio. 
  7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di  paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 
  8. I riposi giornalieri di cui agli  articoli  39  e  seguenti  del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono  sul  periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 
  9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 12 
 
 
                          Licenza ordinaria 
 
  1. Qualora indifferibili esigenze  di  servizio  non  abbiano  reso
possibile la completa fruizione della  licenza  ordinaria  nel  corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto  mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente  deve  fruire
della licenza residua entro i diciotto mesi  successivi  all'anno  di
spettanza. 
  2. Per il personale inviato  in  missione  all'estero  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto,  i  termini  di  cui  al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di  effettivo  rientro  nella
sede di servizio. 
  3. Al personale a cui,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese  sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e  connesse  al
mancato viaggio e soggiorno. 
  4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  e'  consentito
nei  limiti  di  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dalle  relative  disposizioni
applicative, anche nei casi di transito ai  sensi  dell'articolo  930
del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  qualora  non  sia
prevista nell'amministrazione  di  destinazione  la  fruizione  della
licenza maturata e non fruita.

 

 

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