Difesa: Ermellino (M5S), Rivedere casi esclusione competenze per documenti caratteristici militari. Importante garantire terzietà

Roma, 1 apr 2020 – Ermellino (M5S): “Vorreste mai essere valutati a livello professionale da una persona con cui avete un sospeso di tipo personale, e magari anche un contenzioso giudiziario? Immagino di no, ma analizzando il caso del Maresciallo Maggiore Arnaldi, il quale all’epoca dei fatti che sono al centro della mia ultima interrogazione parlamentare, era addetto alla stazione carabinieri Rimini Porto, forse è il caso di rivedere la normativa in materia contenuta nel Codice dell’Ordinamento Militare. Ho chiesto al ministero della Difesa, infatti, se non ritenga necessario adottare iniziative di modifica in tal senso affinchè siano garantite sia la correttezza che l’imparzialità nelle valutazioni caratteristiche militari, strumenti non di poco conto per gli avanzamenti di carriera. Il caso del carabiniere Arnaldi, il quale è stato appunto giudicato come ‘inferiore alla media’ dal suo Comandante con cui in precedenza ebbe una colluttazione, è forse una tra le decine di circostanze che accadono quotidianamente negli ambienti militari e che denunciano le stesse organizzazioni sindacali. L’interrogazione parlamentare è solo un leitmotiv per successive iniziative normative, il caso di Arnaldi mi sarà utile per rivedere i casi di esclusione delle competenze per compilare o revisionare i documenti caratteristici”. Lo dichiara la deputata Alessandra Ermellino in qualità di commissaria Difesa del M5S, presentando l’obiettivo della sua ultima interrogazione parlamentare, qui al link https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/03780&ramo=CAMERA&leg=18


Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03780

presentato da

ERMELLINO Alessandra

testo di

Lunedì 30 marzo 2020, seduta n. 320

ERMELLINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

dalla lettura del verbale prot. 289 id. 424, redatto dal comandante della compagnia dei carabinieri di Rimini, cap. Sabato Landi, e controfirmato dal sostituto procuratore, dottor Di Camillo della procura militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona, si apprende che in data 5 aprile 2019 il maresciallo maggiore Arnaldi Antonio, addetto alla stazione carabinieri Rimini Porto, rimane coinvolto in una colluttazione a seguito di un diverbio con il luogotenente C.S. Carmine De Chiara, comandante della stazione carabinieri Rimini Porto;

in data 29 maggio 2019, in base alla proposta di trasferimento n. 25/7 gennaio 2019 del 26 aprile 2019 del comando provinciale di Rimini nei confronti del M.M. Arnaldi, il medesimo viene raggiunto da un atto di trasferimento d’autorità firmato dal Gen. B. Claudio Domizi, comandante legione carabinieri Emilia-Romagna, presso il Norm della compagnia di Cervia-Milano Marittima;

al contempo, l’interrogante rileva da evidenza documentale che il secondo protagonista della vicenda in questione, ossia il luogotenente C.S. De Chiara, abbia chiesto in data 8 aprile 2019 istanza di conferimento con il comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna, «avendo saputo informalmente di poter essere trasferito provvisoriamente»;

a quanto consta all’interrogante in data 6 agosto 2019, il suddetto M.M. Arnaldi prende visione del documento caratteristico numero d’ordine 64 datato 10 giugno 2019, emesso dal comando compagnia carabinieri di Rimini, a firma del relativo comandante Cap. Landi in qualità di revisore e compilato dal Lgt. C.S. De Chiara, nel quale si valuta e qualifica il M.M. Arnaldi come «inferiore alla media»;

in data 3 agosto 2019 viene notificato dall’ufficiale di polizia giudiziaria sottotenente Racchini, comandante in SV. del Nucleo operativo e radiomobile, al M.M. Arnaldi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, per cui l’Arnaldi risulta indagato per il reato di insubordinazione con violenza (articolo 186 C.p.m.p.) per i fatti commessi in Rimini il 5 aprile 2019;

a parere dell’interrogante, date queste prime premesse, emergerebbe un probabile conflitto d’interessi intercorrente tra il compilatore del documento caratteristico sopracitato, il Lgt. C.S. De Chiara, coinvolto nella colluttazione insieme al M.M. Arnaldi, in qualità di valutato con qualifica di «inferiore alla media»;

secondo l’articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990 «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;

secondo la circolare della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, avente come oggetto «Dispensa del servizio permanente per scarso rendimento», il giudizio di «inferiore alla media», se reiterato, può condurre al licenziamento del militare investito di tale qualifica; inoltre, tale giudizio può interdirlo dalla corresponsione dell’indennità F.e.S.i.;

in data 30 ottobre 2019, il comando interregionale carabinieri «Vittorio Veneto» sospende le valutazioni disciplinari del M.M. Arnaldi stante «la necessità che l’accertamento sia compiuto prioritariamente in sede giudiziaria, assicurando così anche una terzietà di giudizio, tenuto conto anche delle versioni contrastanti della dinamica» –:

di quali elementi disponga in relazione alla vicenda di cui in premessa e se e quali iniziative di competenza si intendano adottare per garantire, nel caso di specie, la correttezza e l’imparzialità della valutazione caratteristica in armonia con i principi costituzionali e con la normativa in materia di lavoro;

se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti di cui in premessa, non ritenga di adottare iniziative volte a modificare il codice dell’ordinamento militare.
(5-03780)

 

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