CONCORSI E ASSUNZIONI / La Guardia di Finanza scorre la graduatoria e le Forze Armate NO!!

Roma, 11 giu 2020 – DUE ISTITUZIONI DIVERSE E DUE TRATTAMENTI DIVERSI, MA CON UNA UNICA LEGGE DI RIFERIMENTO. (Decreto C/te GDF a fondo pagina). L’istituto dello scorrimento delle graduatorie ha vissuto nel corso del tempo continue evoluzioni e rivalutazioni, a dimostrazione della sua essenza di strumento, a disposizione della Pubblica amministrazione, che risponde alle esigenze di opportunità e buon andamento dell’azione Pubblica conciliando il rispetto dei principi di efficienza economicità efficacia tempestività e risparmio di risorse pubbliche.

Lo scorrimento delle graduatorie era un istituto già previsto dal Testo unico degli impiegati dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), successivamente il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) ne aveva individuato in diciotto mesi dalla pubblicazione il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali. Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il comma 5-ter all’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, il periodo ordinario di vigenza delle graduatorie dei concorsi banditi da tutte le pubbliche amministrazioni è stato aumentato e previsto in un anno. Da ultimo le numerose pronunce giurisprudenziali, le L. 128/2019 e 160/2019 dispongono la validità triennale delle graduatorie approvate dal 1 gennaio 2019,  in conformità alla disposizione dell’art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 165/01 e in combinato disposto con le novità apportate dalla legge di bilancio per il 2020, fanno sì che la materia sia ormai ampiamente fondata praticata e trattata.

In particolare viene innanzitutto archiviato il principio generale per cui le graduatorie sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi messi a concorso con quel determinato bandi, infatti il legislatore utilizza il termine “graduatorie utilizzabili” con la precisazione, al comma 147, che tutte le amministrazioni pubbliche possono attingere da esse a copertura o ripianamento di posizioni rese anche successivamente vacanti, in rispondenza al fabbisogno del personale, in via preferenziale rispetto alla indizione di nuovi concorsi pubblici o nuove procedure che comportano costi e lungaggini che gravano sulle casse erariali, verificando la presenza di idonei immediatamente convocabili prima di procedere a nuovi bandi.

Ora, alla luce della determina del Comando Generale della Guardia di finanza del 9 giugno u.s., sorge un dubbio.

Se prendiamo le previsioni di legge a favore dello scorrimento e le mettiamo a confronto con l’art.643 del Codice ordinamento militare (testo applicato anche alla GDF) non potrebbe essere che anche le forze del comparto sicurezza/difesa possano far scorrere le graduatorie prima di bandire nuove procedure concorsuali?

Gli scenari prospettati potrebbero essere, in base alle possibili interpretazioni:

– non si applica perché anacronisticamente si teme di creare un precedente in nome della specificità militare, ma anche qui leggiamo visite di idoneità psicofisica, quindi è una mera disparità di trattamento dovuta solo al diverso Dicastero di riferimento;

– si applica a tutti i Dicasteri e alleluia, a maggior ragione a fronte di un periodo quale quello che stiamo vivendo in cui le risorse pubbliche sono preziose, il personale militare e di sicurezza è impiegato su tutti i fronti e le procedure di reclutamento sono sospese e non riprenderanno regolarmente prima dell’autunno.

Addirittura alcuni concorsi sono stati revocati in attesa di una futura finestra utile di reiterazione a fronte invece delle esigenze di risorse umane corrispondenti addirittura alla pianificazione per l’anno 2019, ma allora perché non riconoscere la straordinaria ed eccezionale utilità di tale strumento?

Confidando nella possibilità di valutare anche per gli altri Corpi la opportunità e convenienza di procedere nel senso dello scorrimento non ci si può esimere dall’apprezzare ed accogliere come vento di novità e di innovazione la linea oggi intrapresa dalla GDF.

 

 

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