STATALI / Pubblicato il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR (liquidazione/buonuscita). PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51

Roma, 15 giu 2020 – DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DELLO STATO. E’ STATO PUBBLICATO OGGI IL DPCM DEL 22.4.2020 NR. 51 SULLA POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE L’ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE. Possono chiedere, secondo le disposizioni di cui al presente decreto, l’anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall’ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche’ il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e’ liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per l’erogazione e la richiesta dell’anticipo del TFS/TFR bisogna seguire le linee stabilite del DPCM, che pubblichiamo qui sotto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51 

Regolamento  in  materia  di  anticipo  del  TFS/TFR,  in  attuazione
dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26.
(20G00069) 

(GU n.150 del 15-6-2020)

 

 Vigente al: 30-6-2020  
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 3, in tema  di  trattamento  di  fine  servizio  e
termini di liquidazione della pensione, del  decreto-legge  28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
1997, n. 140, recante  «Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», ed in particolare l'articolo 12, commi 7 e 8; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 24; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
12 dicembre 2017, n.  289,  recante  «Adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», ed in particolare l'articolo 23 «Anticipo del TFS»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
dicembre  1999  in  materia  di  trattamento  di  fine   rapporto   e
istituzione dei fondi pensione dei  pubblici  dipendenti,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111; 
  Visto, in particolare, il  comma  2  del  citato  articolo  23  del
decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  che  prevede  la  stipula  di
apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
sentito l'INPS; 
  Visto, in particolare, il  comma  7  del  citato  articolo  23  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che demanda ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per la pubblica  amministrazione,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge  del
presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per  la  protezione  dei
dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al predetto  articolo  23  e  gli  ulteriori  criteri,  condizioni  e
adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del  Titolo  VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per  l'accesso  al
finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni  e  le  modalita'  di
funzionamento del Fondo di  garanzia  di  cui  al  comma  3  e  della
garanzia di ultima istanza dello Stato; 
  Visto l'articolo 16, comma 7, in materia previdenziale, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza
pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare: 
    a) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che, nel prevedere  che
i dati personali  sono  adeguati,  pertinenti  e  limitati  a  quanto
necessario  rispetto  alle  finalita'  per  le  quali  sono  trattati
(«minimizzazione dei dati»), sancisce i principi di proporzionalita',
non eccedenza e gradualita' dei dati personali; 
    b)  l'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  e),  secondo  cui  il
trattamento e' lecito ove ricorra la condizione  che  il  trattamento
stesso e' necessario per l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse
pubblico o connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  e'
investito il titolare del trattamento; 
    c) l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo cui la base  su
cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo  1,  lettera
e), deve essere stabilita dal  diritto  dello  Stato  membro  cui  e'
soggetto il titolare del trattamento prevedendo che nella stessa base
giuridica siano individuate disposizioni specifiche  in  merito  alle
condizioni relative alla liceita'  del  trattamento,  ai  periodi  di
conservazione ed alle misure di sicurezza; 
    d)  l'articolo  13  «Informazioni  da  fornire  qualora  i   dati
personali  siano  raccolti  presso  l'interessato»,   l'articolo   24
«Responsabilita'  del  titolare  del  trattamento»,   l'articolo   26
«Contitolari  del  trattamento»,  l'articolo  28  «Responsabile   del
trattamento»,  l'articolo  29  «Trattamento  sotto  l'autorita'   del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; 
  Visto il Titolo VI del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia»; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  «Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato»; 
  Vista la sentenza n. 159/2019 della  Corte  Costituzionale  del  17
aprile 2019  relativa  al  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140  e
dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Sentito l'INPS, per i profili di competenza; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso con nota n. 156 del 31 luglio 2019; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  del
mercato, espresso con nota n. 52301 del 29 luglio 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nella  adunanza  del  27  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26
settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni
al predetto Ministro, registrato alla  Corte  dei  conti  in  data  3
ottobre 2019, reg. n. 1882; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma
7,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni del citato articolo 23 e gli  ulteriori
criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai
sensi del Titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma
3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima  istanza  dello
Stato. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si
intendono per: 
  a) decreto-legge: decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  b) TFS/TFR: l'indennita' di fine servizio, il trattamento  di  fine
rapporto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
20 dicembre 1999, l'indennita' di premio di servizio, l'indennita' di
buonuscita, l'indennita' di anzianita' e le altre indennita' di  fine
servizio o indennita' equipollente  corrisposta  una-tantum  comunque
denominata  spettante  a  seguito  di  cessazione  a   vario   titolo
dall'impiego; 
  c) Accordo quadro: l'Accordo quadro per l'anticipo TFS/TFR  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge; 
  d)  banca:  banche  o  intermediari   finanziari   che   aderiscono
all'Accordo quadro; 
  e) anticipo TFS/TFR: l'anticipo della liquidazione del  TFS/TFR  di
cui   all'articolo   23   del   decreto-legge,   mediante    apposito
finanziamento da parte della Banca; 
  f) ente erogatore: l'INPS o altro ente  pubblico  responsabile  per
l'erogazione del TFS/TFR; 
  g) Fondo di garanzia:  il  fondo  per  l'accesso  ai  finanziamenti
istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge; 
  h) gestore: INPS, quando opera quale gestore del Fondo di garanzia,
ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del decreto-legge; 
  i) richiedente: il soggetto, cessato dal servizio  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli
enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione in quota 100 o
ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che presenta richiesta di  certificazione  del  diritto  all'anticipo
TFS/TFR e richiesta  di  finanziamento  per  l'anticipo  TFS/TFR  ove
accettata la prima; 
  l)  soggetto  finanziato:  il  soggetto   percettore   dell'importo
erogato; 
  m) importo dell'anticipo TFS/TFR: l'importo  che  l'ente  erogatore
detrae  dal  TFS/TFR,  spettante  al  richiedente  a  seguito   della
cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca,  costituito
dalla somma dell'importo erogato e dei relativi interessi; 
  n) importo erogato: l'importo corrisposto dalla banca  al  soggetto
finanziato,  pari  o  inferiore   alla   misura   massima   stabilita
dall'articolo  23,  comma  5  del  decreto-legge,  al   netto   degli
interessi; 
  o) proposta di  contratto  di  anticipo  TFS/TFR:  la  proposta  di
contratto di finanziamento  per  anticipo  TFS/TFR  che  deve  essere
sottoscritta dal richiedente e consegnata alla banca; 
  p) TUB: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
                               Art. 3 
 
                          Ambito soggettivo 
 
  1. Possono chiedere, secondo le disposizioni  di  cui  al  presente
decreto,  l'anticipo  TFS/TFR,   non   ancora   liquidato   dall'ente
erogatore,  i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 nonche' il personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'
liquidata la pensione in quota 100, ai  sensi  dell'articolo  14  del
decreto-legge 28 gennaio 2019  n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; i  soggetti  che  accedono,  o  che
hanno avuto accesso, prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  al  trattamento  di  pensione,  ai
sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                               Art. 4 
 
                Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR 
 
  1. L'anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di  credito  previsti
dall'articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si
configura come un'operazione di credito ai consumatori ai  sensi  del
Capo II del Titolo VI del TUB. 
  2. All'anticipo  TFS/TFR  si  applicano  obblighi  semplificati  di
adeguata verifica della clientela ai sensi del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, anche attraverso una riduzione dell'estensione
e della frequenza degli adempimenti  previsti  dall'articolo  18  del
decreto legislativo n. 231 del 2007. 
  3.   L'importo   massimo   dell'anticipo   TFS/TFR   e'    definito
dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge. 
  4. In relazione alla richiesta  di  finanziamento  la  banca  rende
disponibile   al   richiedente   l'informativa   precontrattuale    e
contrattuale, redatta in termini semplici ed  accessibili,  anche  ai
fini della normativa in tema di trasparenza delle  operazioni  e  dei
servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento  della  Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni  periodiche,  la
banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto  finanziato  la
sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute
sull'andamento del finanziamento rispetto  a  quanto  originariamente
pattuito. 
  5. Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento  della
prima rata o dell'importo in  unica  soluzione  del  TFS/TFR,  l'ente
erogatore rimborsa alla  banca  il  relativo  ammontare  dell'importo
dell'anticipo TFS/TFR, comunicato  dalla  stessa  banca  in  sede  di
perfezionamento  dell'operazione,   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 14. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle
rate di TFS/TFR successive alla prima, l'ente  erogatore  provvede  a
rimborsare il cessionario. 
  6. Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati
in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura  definita
dall'Accordo quadro e sono liquidati alla  banca  contestualmente  al
rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in  relazione  al  capitale
residuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. 
  7. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR  oltre  il
termine previsto al precedente comma 5,  l'ente  erogatore  riconosce
alla banca un interesse pari al tasso legale, per ciascun  giorno  di
ritardo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30  dicembre
1991, n. 412, e dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo  1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140. 
                               Art. 5 
 
           Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR 
 
  1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e'
presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti  alle
casse  previdenziali  gestite  dall'INPS  la  domanda  e'  presentata
secondo le modalita' indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La
domanda on  line  puo'  essere  presentata  direttamente  dall'utente
munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto  oppure  di  altre
credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall'articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero  attraverso  enti
di  patronato  o  intermediari  dell'Istituto  stesso.  Gli  enti  di
patronato e gli altri intermediari  dell'INPS  saranno  espressamente
delegati  dal  richiedente  alla  presentazione  della   domanda   di
certificazione. L'INPS e' tenuto  a  verificare  la  validita'  della
predetta  delega,  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti.   Le
amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai
propri dipendenti, anche con modalita' telematiche, la  procedura  di
presentazione   della   domanda   di   certificazione   del   diritto
all'anticipo TFS/TFR. 
  2. L'ente erogatore,  a  seguito  della  registrazione  al  portale
lavoropubblico.gov e della  compilazione  dell'apposita  rilevazione,
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di  certificazione
del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente,  anche  con
modalita' telematiche: 
  a)  la  certificazione  del  diritto  al  TFS/TFR  e  del  relativo
ammontare  complessivo,  con   indicazione:   (i)   delle   date   di
riconoscimento  dei  singoli  importi  annuali   di   prestazione   o
dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; (ii)  delle
eventuali precedenti operazioni  di  cessione  relative  alla  stessa
indennita',  con  specifica  delle  cessioni  effettuate   ai   sensi
dell'articolo 23 del decreto-legge; 
  b) il rigetto della domanda  di  certificazione,  qualora  non  sia
accertato il possesso dei requisiti di accesso  all'anticipo  TFS/TFR
ai sensi del decreto-legge e del presente decreto; 
  c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente  erogatore  al  quale
indirizzare le  comunicazioni  di  cui  ai  successivi  articoli.  In
aggiunta alla PEC, gli enti erogatori  potranno  condividere  con  la
banca un sistema di comunicazione  alternativo,  fermo  restando  che
questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni. 
  3. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito  «quota
100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla  propria  amministrazione  in
qualita'  di  ente  erogatore,  la  certificazione  della   data   di
riconoscimento del TFS/TFR tenuto  conto  del  momento  in  cui  tale
diritto maturerebbe a seguito del  raggiungimento  dei  requisiti  di
accesso al sistema  pensionistico,  ai  sensi  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                               Art. 6 
 
                      Procedure per la domanda 
                 e erogazione dell'anticipo TFS/TFR 
 
  1.  Il  richiedente  in  possesso  della  certificazione   di   cui
all'articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con
le modalita' definite nell'Accordo quadro. 
  2. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: 
  a) certificazione di cui all'articolo 5,  comma  2,  lettera  a)  e
Certificazione di cui al medesimo articolo 5, comma 3; 
  b)  la  proposta  di  contratto  di  anticipo  TFS/TFR  di  cui  al
successivo  articolo  7   debitamente   sottoscritta   dallo   stesso
richiedente; 
  c)  la  dichiarazione  sullo  stato  di  famiglia  e,  in  caso  di
separazione  o   divorzio,   l'indicazione   dell'eventuale   importo
dell'assegno previsto per l'ex coniuge. 
  3. Nella domanda, il richiedente indica il  conto  corrente  a  lui
intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato. 
  4. La banca, acquisita la  documentazione  anzidetta  e  verificata
l'insussistenza dei casi di cui al successivo articolo  8,  comunica,
all'ente erogatore e al richiedente: 
  a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte  del
richiedente; 
  b) l'accettazione della proposta di contratto di  anticipo  TFS/TFR
condizionata  alla  comunicazione  dell'ente  erogatore  di  cui   al
successivo comma 5; 
  5. L'ente erogatore entro il termine perentorio di  trenta  giorni,
effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo,
comunica alla banca la presa  d'atto  dell'avvenuta  conclusione  del
contratto  di  anticipo  TFS/TFR  e  rende  indisponibile   l'importo
dell'anticipo  del  TFS/TFR,  come  definito  nell'articolo  1,   per
successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora,  in  esito  alle
proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca  un  diverso
importo cedibile o l'impossibilita' di perfezionare  l'operazione  di
anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade
e il  richiedente  potra'  eventualmente  presentare  una  successiva
proposta di contratto di anticipo  TFS/TFR  a  fronte  di  una  nuova
certificazione da parte dell'ente erogatore. 
  6. Dalla data di comunicazione o notifica  dell'accettazione  della
proposta di contratto di  anticipo  TFS/TFR  da  parte  della  banca,
secondo quanto previsto al comma  4,  l'ente  erogatore  non  accetta
ulteriori cessioni del  TFS/TFR  da  parte  del  richiedente  fino  a
concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione. 
  7. La banca, entro quindici giorni  dalla  data  di  efficacia  del
contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito  dell'importo
erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda  di
anticipo TFS/TFR. 
                               Art. 7 
 
                    Contratto di anticipo TFS/TFR 
 
  1. La proposta di contratto  di  anticipo  TFS/TFR  e'  predisposta
dalla banca sulla base dello  schema  di  proposta  di  contratto  di
anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro. 
  2.  Il  contratto   di   anticipo   TFS/TFR   si   perfeziona   con
l'accettazione della proposta di cui al comma 1 da parte della banca.
L'efficacia  di  tale  contratto  resta  comunque  condizionata  alla
comunicazione dell'ente erogatore di cui al  precedente  articolo  6,
comma 5. 
                               Art. 8 
 
                    Casi di mancata accettazione 
                  della domanda di anticipo TFS/TFR 
 
  1. La proposta di contratto di anticipo  TFS/TFR  non  puo'  essere
accettata dalla banca nei seguenti casi: 
  a. l'impossibilita' per  la  banca  di  ottenere  la  cessione  del
TFS/TFR  nella  misura  richiesta  nella  proposta  di  contratto  di
anticipo  TFS/TFR  presentata  dal  richiedente,  sulla  base   delle
informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6,
comma 5; 
  b. il richiedente e' registrato in relazione  a  debiti  scaduti  o
sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca  d'Italia
o in altri sistemi di informazione  creditizia  privati  abitualmente
utilizzati   dalla   stessa   banca   per   analoghe   tipologie   di
finanziamento; 
  c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, e' di spettanza
del coniuge separato o divorziato; 
  d. l'impossibilita'  per  la  banca  di  perfezionare  l'operazione
creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente. 
                               Art. 9 
 
              Costituzione e modalita' di funzionamento 
                        del Fondo di garanzia 
 
  1. Il Fondo di garanzia  per  l'accesso  ai  finanziamenti  di  cui
all'articolo 23, comma 3, del  decreto-legge,  affidato  in  gestione
all'INPS,  interviene  a  copertura  del  rischio  di   credito   dei
finanziamenti concessi ed erogati dalla Banca. 
  2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto  a
quello del gestore, e opera nei limiti delle  risorse  disponibili  e
fino ad esaurimento delle stesse. 
  3.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,
incondizionata e irrevocabile. 
  4. La garanzia del Fondo  copre  l'80%  dell'importo  dell'anticipo
TFS/TFR. 
  5. Le modalita'  di  comunicazione  ai  fini  dell'ammissione  alla
garanzia  del  Fondo  sono  definite  dal  gestore  nelle  istruzioni
operative di cui all'articolo 17. La concessione  della  garanzia  e'
comunque subordinata  all'avvenuto  pagamento  della  commissione  di
accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01  per
cento  dell'importo  dell'anticipo  TFS/TFR.  Ai  fini  del  rispetto
dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale puo'  essere
aggiornata, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
su proposta del gestore. 
  6.  Ai  fini  di  una  sana  e  prudente  gestione  delle   risorse
finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo,  il  gestore
effettua un accantonamento a copertura del  rischio  di  importo  non
inferiore a quello della commissione di accesso di cui  al  comma  5.
Tale  percentuale  puo'  essere  incrementata  dal  gestore  in  base
all'andamento delle escussioni  del  Fondo,  dandone  informativa  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 10 
 
                Attivazione della garanzia del Fondo 
 
  1.  La  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  attivata  in  caso   di
impossibilita'  per  l'ente  erogatore  di  rimborsare   alla   banca
l'importo dell'anticipo TFS/TFR. 
  2. Nel caso di cui al comma  1,  la  banca,  accertato  il  mancato
rimborso, ancorche' parziale,  trascorsi  trenta  giorni  dalla  data
dell'inadempimento, notifica al gestore, entro  il  termine  di  nove
mesi dalla data  dell'inadempimento,  a  pena  di  inefficacia  della
garanzia, la richiesta di intervento del  Fondo,  secondo  l'apposita
modulistica predisposta dal gestore, corredata  della  documentazione
ivi prevista. 
  3. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di  cui  al
comma 2, il gestore, verificati i presupposti, provvede al  pagamento
alla banca di quanto dovuto. 
  4. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al  comma
2, il termine di cui  al  comma  3  e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade
qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di
centottanta giorni dalla data della  richiesta  della  documentazione
mancante. 
                               Art. 11 
 
                    Surroga del Fondo di garanzia 
 
  1. In relazione agli interventi effettuati, il Fondo  e'  surrogato
di diritto alla banca per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di
cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento, il gestore
si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei  diritti
della banca, nonche' dell'avviso di addebito con titolo esecutivo  di
cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di
legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia. 
                               Art. 12 
 
                     Inefficacia della garanzia 
 
  1. La garanzia del Fondo e'  inefficace  qualora  risulti  che  sia
stata concessa sulla base di dati, notizie o  dichiarazioni  mendaci,
inesatte  o  reticenti,  se  quantitativamente   e   qualitativamente
rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del  Fondo,  ove
risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era
nota alla banca. 
  2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo  alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza  ai  sensi  del  presente
decreto, comunica alla banca, entro  il  termine  di  trenta  giorni,
l'avvio del relativo procedimento. 
                               Art. 13 
 
               Operativita' della garanzia dello Stato 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  23,  comma  3,  del  decreto-legge,  gli
interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 
  3. In caso  di  inadempimento  parziale  da  parte  del  Fondo,  la
garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto  dovuto  dal  Fondo
per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che
regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali
pagamenti gia' effettuati dal Fondo. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale,
del Fondo di garanzia, la banca  puo'  trasmettere  la  richiesta  di
escussione della garanzia dello Stato al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, e al gestore. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al
pagamento di quanto dovuto, dopo  aver  verificato  che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli
interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione. 
                               Art. 14 
 
                        Estinzione anticipata 
 
  1. Il soggetto finanziato puo'  presentare  domanda  di  estinzione
totale o parziale dell'anticipo  TFS/TFR  alla  banca,  con  oneri  a
proprio carico. 
  2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al  soggetto
finanziato  l'importo,  comprensivo  di  capitale  e   interessi   da
restituire. 
  3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione
dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto  da  parte
del  soggetto  finanziato,  la  banca  comunica  all'ente   erogatore
l'avvenuta estinzione totale  o  parziale  dell'anticipo  TFS/TFR  e,
conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie. 
  4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione e' riconosciuto alla
banca un indennizzo, a carico del  soggetto  finanziato,  parametrato
all'importo rimborsato in  anticipo,  in  caso  di  estinzione  anche
parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro. 
                               Art. 15 
 
                           Accordo quadro 
 
  1.  L'Accordo  quadro  definisce   il   tasso   di   interesse   da
corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i  termini  e  le  modalita'  di
adesione da parte della banca  e  le  modalita'  di  adeguamento  del
contratto in relazione all'adeguamento  dei  requisiti  pensionistici
alla speranza  di  vita  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1  del
decreto-legge, i cui oneri  in  ogni  caso  rimangono  a  carico  del
richiedente, nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi
informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali
e l'Autorita' della concorrenza  e  del  mercato  per  i  profili  di
competenza. L'Accordo quadro prevede la  revisione  delle  condizioni
economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare  e
del mercato. 
  2. Resta salva la  facolta'  per  le  banche  aderenti  all'Accordo
quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente. 
                               Art. 16 
 
                  Trattamento e sicurezza dei dati 
 
  1. La banca, gli enti erogatori e l'INPS, in qualita'  di  gestore,
sono titolari, ciascuno per il  proprio  ambito  di  competenza,  dei
trattamenti di dati personali necessari all'attuazione  dell'articolo
23 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e del presente decreto. 
  2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto  sono
svolti  e  conservati  esclusivamente  per  le   finalita'   indicate
dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  3.  I  flussi  informativi  previsti  dall'Accordo  quadro  di  cui
all'articolo 15 ed i dati trattati dalle banche, dagli enti erogatori
e dall'INPS, in qualita' di gestore,  devono  attuarsi  nel  rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalita'  di
trasmissione e di accesso selettivo  e  ai  termini  e  modalita'  di
conservazione dei dati, oltre  alla  registrazione  delle  operazioni
effettuate. 
                               Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli
interventi del Fondo, nell'ambito e nel rispetto di  quanto  previsto
dal presente decreto, dall'Accordo quadro e dalla convenzione di  cui
all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge. 
  2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle  disposizioni
del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello
stesso, provvedendo alle attivita' indicate  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo quindici giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei  conti  per  gli
adempimenti di competenza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 aprile 2020 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1062 

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2 thoughts on “STATALI / Pubblicato il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR (liquidazione/buonuscita). PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51”

  1. buon giormo…..sono pensionato del settore pubblico dal 1 aprile
    .io sto provando da 2 mesi a inoltrare la domanda di quantificazione delmio tfs ma da my inps all’inoltro della domanda esce questa FINESTRA CON SCRITTO

    In attesa del DPCM che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative all’Anticipo finanziario, la domanda di certificazione a tali fini non può essere accolta

    MI AIUTATE A CAPIRE COSA DEVO FARE PER FARE QUESTA DOMANDA?

    GRAZIE E CORDIALI SALUTI

  2. C redo si questioni di giorni, in quanto l’INPS attenmde le ultime disposizioni del governo per dare l’anticipo pensione

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