Modalità sull’assegnazione dei compensi delle ore di straordinario nell’ambito delle Forze Armate. Interrogazione in Commissione Difesa

Roma, 4 ago 2020 – Pubblichiamo di  seguito una interrogazione a risposta scritta nr. 4-06510 presentata da DALL’OSSO Matteo, di Giovedì 30 luglio 2020, seduta n. 383.L’argomento e’ relativo alle modalita’ di assegnazione degli straordinari personale militare.

DALL’OSSO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

è notizia degli ultimi giorni di una delibera approvata a maggioranza dal consiglio centrale di rappresentanza – sezione Esercito presso il comparto difesa che, dai contenuti espressi, consta una richiesta dell’innalzamento delle ore di straordinario, una suddivisione del fondo per ruoli ed un eventuale pagamento agli anni successivi;

sembrerebbe che tale notizia non sia stata affatto accolta con soddisfazione dalla compagine militare, in modo particolare, il malcontento è emerso nei ruoli di base i quali lamentano che l’assegnazione del compenso delle ore di straordinario, tutt’oggi attinto da un apposito capitolo di bilancio, non sia adottata con equità;

l’articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990 ha istituito il compenso per prestazioni straordinarie con apposito fondo negli stati di previsione del Ministero della difesa, rimettendo ai Ministri competenti, la discrezionalità di stabilire con specifico decreto interministeriale e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze i limiti orari individuali;

il decreto interministeriale 7 marzo 2005, ha previsto, per i ruoli non direttivi, un tetto massimo annuale per la retribuzione del compenso sullo straordinario pari a 300 ore e in determinate circostanze il superamento del 70 per cento del predetto monte-ore (totale 510 ore), mentre per la classe dirigenziale, è previsto un tetto massimo di 450 ore, derogabile con un innalzamento del 20 per cento rispetto al limite prestabilito (totale 540);

le norme di concertazione vigenti statuiscono il compenso in denaro quale forma prioritaria rispetto al recupero compensativo; a tal riguardo si fa riferimento all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009, che recita «Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti…»;

il quadro normativo in argomento manifesta chiare lacune in termini di parità di trattamento;

in merito all’assegnazione individuale della compensazione delle ore di lavoro straordinario offre ampia e piena discrezionalità al decisore degli enti di reparto;

ad avviso dell’interrogante, la delibera approvata presso il Consiglio centrale di rappresentanza – sezione Esercito del comparto difesa riguardo alla suddivisione del fondo per ruoli, da una parte creerebbe un clima fazioso rispetto al principio di coesione interna quale elemento cardine imprescindibile delle Forze annate, dell’altra, continuerebbe a non garantire un contingente minimo di ore remunerabili per tutto il personale che matura ore in eccesso all’ordinario orario di lavoro –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di prevedere un criterio per il quale i compensi delle ore di straordinario vengano destinati in ugual misura a tutto il personale appartenente alle Forze Armate.
(4-06510)

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