NUOVA DIRETTIVA ESERCITO / Emergenza COVID-19. Effetti del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 sulle posizioni amministrative del personale

Roma, 15 ott 2020 – COVID-19 PERSONALE MILITARE – PUBBLICHIAMO L’ULTIMA DISPOSIZIONE SULLA POSIZIONE DEL PERSONALE CHE PUO’ ESSERE APPLICATA A FAVORE DEL PERSONALE, VALIDA PER ORA FINO AL 31/12/2020.

DALLO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – LETTERA DEL 15/10/2020

1. Nell’ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama l’attenzione sui contenuti:

– del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”;

– della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;

– del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020.

2. Pertanto, nelle more dell’emanazione della specifica circolare applicativa da parte della Direzione Generale per il Personale Militare, si rileva che il termine per il ricorso al lavoro agile è da intendersi prorogato alla data del 31 dicembre 2020. Peraltro, il richiamato Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri incentiva detta modalità lavorativa nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Parimenti, nelle more che la prefata competente Direzione Generale perfezioni gli approfondimenti giuridico-normativi necessari, si comunica che il ricorso agli istituti della:

– temporanea dispensa dal servizio;

– licenza straordinaria non computabile per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è ripristinato fino alla data del 31 dicembre 2020.

4. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo, specificando che rimangono confermate le disposizioni applicative già emanate in materia.

d’ordine
IL CAPO REPARTO in s.v.


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