Roma, 19 nov 2020 – Applicazione dell’art. 37 – comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazione nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Questa la lettera PEC inviata dal Sindacato Nazionale Finanzieri al Comando Generale: La scrivente Organizzazione sindacale, ritiene opportuno rammentare quanto di interesse per il Corpo della Guardia di Finanza è stato previsto nel Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella Legge n.126 del 13 ottobre 2020 – con modificazioni, e recante misure urgenti di sostegno e rilancio dell’economia.
Il legislatore, infatti, ha ritenuto attuare delle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso e non facile contesto di gestione dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
In particolare, al fine di garantire la sicurezza nel contesto del citato quadro emergenziale, ha ritenuto prevedere al comma 4-ter dell’articolo 37 quanto testualmente si riporta: “In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l’utilizzo degli stessi alloggiamenti”
Tale previsione normativa è stata, peraltro, riportata anche nella scheda esplicativa, dal Comando Generale della Guardia di Finanza – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Legislazione, in data 16 ottobre 2020. La lettera completa e’ disponibile sul portale web del SINAFI, clicca qui >>>