NUOVA Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica.

Roma, 12 dic 2020 – Decreto 24.7.2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della repubblica del 28.11.2020 nr. 296. Per quanto di interesse si pubblica il Decreto relativo alla nuova Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica.


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 luglio 2020

Organizzazione interna  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica.
(20A06531) 

(GU n.296 del 28-11-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha  istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva  alle
determinazioni del segretario generale  ovvero  del  Ministro  o  del
sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  14
che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento  della  funzione
pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni   ed    integrazioni,    recante:    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2012, recante «Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.   81   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nell'ambito  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  17  novembre   2015   del   Ministro   per   la
semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione   e   successive
modificazioni,  recante:  «Organizzazione  interna  del  Dipartimento
della funzione pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019, con il quale al predetto Ministro e' stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione; 
  Ritenuta la necessita' di ridefinire l'organizzazione  interna  del
Dipartimento della funzione pubblica; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito della disciplina 
 
  1. Nell'ambito della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il
Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di   seguito   denominato
Dipartimento, e' organizzato secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                              Funzioni 
 
  1. Il Dipartimento  e'  la  struttura  di  cui  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri si avvale per lo  svolgimento  delle  funzioni
indicate dall'art. 14 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, dal decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  dalle  altre
disposizioni di legge o di  regolamento.  Il  Dipartimento,  inoltre,
fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione, se nominato, il
supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente
del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 3 
 
              Ministro per la pubblica amministrazione 
 
  1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, di seguito indicato
Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 
  2.   Il   Ministro    esercita    le    funzioni    di    indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e  gli  obiettivi  da
conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la  rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti. 
  3. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,
della collaborazione degli esperti di cui all'art.  2,  commi  primo,
secondo, terzo  ed  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. 
  4. Il  Ministro  designa,  per  quanto  di  propria  competenza,  i
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi,
commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi  operanti  presso
altre amministrazioni ed istituzioni. 
  5.  Il  Ministro  puo',  nelle  materie  di   propria   competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro in  relazione  a  specifici
obiettivi. 
                               Art. 4 
 
                        Capo del Dipartimento 
 
  1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli  articoli  18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione  ed
il funzionamento del Dipartimento e risponde della  sua  attivita'  e
dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico
ed  agli  obiettivi  strategici  fissati   dal   Ministro,   coordina
l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e  assicura
il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli  di
diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il  coordinamento
da parte del Capo di Gabinetto  tra  le  funzioni  di  indirizzo  del
Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento. 
  2. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per  il
supporto allo svolgimento delle attivita' correnti. 
  3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a  supporto
delle pertinenti funzioni di coordinamento  operano  il  responsabile
del controllo di gestione  ed  i  servizi  con  le  attribuzioni  per
ciascuno di seguito indicate: 
    a) «Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la
vigilanza»: cura  delle  questioni  di  carattere  generale  relative
all'attivita'  degli  uffici  del  Dipartimento;  rapporti   con   il
Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali;  rapporti
con l'Ufficio per il controllo interno e coordinamento dell'attivita'
degli  uffici  in  materia  di  trasparenza   e   prevenzione   della
corruzione; programmazione strategica ed  operativa  degli  uffici  e
programmazione   finanziaria;   valutazione   dei    dirigenti    del
Dipartimento; predisposizione della relazione annuale  al  Parlamento
sullo  stato  della  pubblica  amministrazione;  supporto,  anche  in
collaborazione  con  gli  uffici  del  Dipartimento  competenti   per
materia, all'esercizio delle funzioni attribuite al  Dipartimento  ed
al  Ministro  con  riferimento  al  FormezPA  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25  gennaio  2010,  n.  6,  nonche'  all'esercizio  delle
funzioni di vigilanza sugli enti attribuite  al  Dipartimento  ed  al
Ministro o  a  questi  delegate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, riferite, secondo la disciplina propria  di  ciascun  ente,
alla nomina degli organi ed al controllo sui regolamenti e sugli atti
di organizzazione interna,  di  pianificazione  e  di  programmazione
finanziaria; 
    b) «Servizio per  le  attivita'  internazionali»:  partecipazione
italiana alle attivita' dell'Unione europea,  dell'OCSE  e  di  altre
organizzazioni  internazionali  inerenti  la  modernizzazione   della
pubblica amministrazione; supporto agli uffici del  Dipartimento  che
partecipano alle attivita' internazionali; diffusione nella  pubblica
amministrazione   italiana    delle    conoscenze    relative    alla
modernizzazione  del  settore  pubblico  derivanti  dalle   attivita'
internazionali; cura dei rapporti con amministrazioni di altri Paesi;
attivita'  inerenti  la  mobilita'  temporanea   internazionale   dei
funzionari italiani; 
    c) «Servizio  per  la  programmazione  europea  e  i  controlli»:
programmazione  strategica  degli  interventi  finanziati  dai  fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) e dal  Fondo  sviluppo  e
coesione (FSC); definizione degli indirizzi attuativi;  coordinamento
dei  rapporti  con  il  partenariato  istituzionale;  gestione  delle
attivita' di supporto al Comitato di Pilotaggio per il  coordinamento
degli  interventi  OT11  «Capacita'  istituzionale»  e  OT2   «Agenda
digitale»;   cura   delle   relative   attivita'   di   comunicazione
istituzionale; selezione degli  interventi  a  regia;  partecipazione
alle  attivita'   di   sorveglianza   (riunioni   del   comitato   di
sorveglianza, tavoli tematici, gruppi tecnici di  lavoro);  controlli
di primo livello sugli interventi a titolarita' del Dipartimento. 
  4. Il  Ministro,  su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento,  puo'
conferire  l'incarico  di  vice  capo  del  Dipartimento  a  uno  dei
coordinatori degli uffici del Dipartimento. In assenza del  dirigente
preposto ad uno degli uffici di  livello  dirigenziale  generale  del
Dipartimento, la direzione dell'ufficio  e'  temporaneamente  assunta
dal Capo  del  Dipartimento,  salvo  che,  sentito  quest'ultimo,  il
Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente. 
                               Art. 5 
 
                   Organizzazione del Dipartimento 
 
  1.  Il  Dipartimento  si  articola  in  otto  uffici   di   livello
dirigenziale generale, ivi compreso  l'Ispettorato  per  la  funzione
pubblica, e in ventuno servizi di livello dirigenziale non  generale,
compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
  2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: 
    a) Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione; 
    b) Ufficio per l'innovazione amministrativa,  lo  sviluppo  delle
competenze e la comunicazione; 
    c) Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico; 
    d) Ufficio per la valutazione della performance; 
    e) Ufficio per le relazioni sindacali; 
    f) Ufficio per la gestione amministrativa; 
    g) Ufficio per i concorsi e il reclutamento; 
    h) Ispettorato per la funzione pubblica. 
  3. Gli uffici del Dipartimento ove individuati come uffici tematici
competenti  nell'ambito  degli  interventi  cofinanziati  dai   fondi
strutturali e d'investimento europei (SIE) affidati al  Dipartimento,
curano la gestione amministrativa  degli  interventi  e  le  relative
operazioni di pagamento, monitoraggio e rendicontazione. 
  4.  Gli  uffici  del  Dipartimento,  nelle   materie   di   propria
competenza, forniscono supporto per le attivita' di  comunicazione  e
curano  le   attivita'   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa. 
  5. Nelle materie di loro competenza, gli  uffici  del  Dipartimento
collaborano  al  disegno  e   allo   sviluppo   delle   banche   dati
istituzionali del Dipartimento, delle  quali  curano  la  verifica  e
l'analisi dei dati. 
  6. Per le attivita' di loro competenza, gli uffici del Dipartimento
si avvalgono anche  del  personale  di  cui  all'art.  60-quater  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 6 
 
       Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione 
 
  1.  L'Ufficio  per  la  semplificazione  e  la   sburocratizzazione
promuove e coordina l'elaborazione e l'attuazione delle politiche  di
semplificazione normativa e amministrativa finalizzate  a  migliorare
la qualita' della regolazione e  le  relazioni  tra  amministrazioni,
cittadini  e  imprese,  ridurre  i  tempi  e  gli  oneri  regolatori,
accrescere la competitivita' e dare certezza ai diritti dei cittadini
e alle attivita' di impresa, anche attraverso un'agenda condivisa tra
Stato,  regioni  ed  enti  locali.  L'ufficio   promuove   interventi
normativi, amministrativi e organizzativi, coerenti con le  strategie
nazionali di digitalizzazione, improntati ad una logica di risultato;
fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche  amministrazioni;
cura la predisposizione del bilancio degli oneri; cura  le  attivita'
di monitoraggio degli effetti degli interventi di  semplificazione  e
promuove la consultazione dei cittadini, delle imprese e  delle  loro
associazioni. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a)  «Servizio  per  la  semplificazione,  la  misurazione  e   le
relazioni con i cittadini»: cura delle attivita'  di  semplificazione
normativa;   supporto   e    consulenza    alle    altre    pubbliche
amministrazioni; analisi e risposta alle segnalazioni dei cittadini e
delle imprese; predisposizione di proposte per il  miglioramento  dei
rapporti tra amministrazione e cittadini; cura della  predisposizione
e dell'attuazione del programma di  misurazione  degli  oneri  e  dei
tempi;  cura  della  predisposizione  della  relazione  sugli   oneri
introdotti ed eliminati e della relazione sul bilancio  degli  oneri,
cura delle iniziative di consultazione  telematica  dei  cittadini  e
delle imprese; 
    b) «Servizio per il rafforzamento della capacita'  amministrativa
in   materia   di   semplificazione,   la   semplificazione   e    la
standardizzazione  delle  procedure»:  cura  delle   iniziative   per
l'implementazione  delle  politiche  di  semplificazione  e  per   il
rafforzamento   della   capacita'   amministrativa;   pianificazione,
promozione e cura delle attivita' relative ai progetti finanziati dai
fondi   nazionali   ed   europei;    cura    delle    attivita'    di
reingegnerizzazione dei processi, standardizzazione,  semplificazione
delle procedure e della modulistica e delle attivita' coordinate  con
regioni  e  enti  locali,  anche  attraverso   un'agenda   condivisa;
monitoraggio  e  verifica   dell'attuazione   degli   interventi   di
semplificazione. 
                               Art. 7 
 
Ufficio  per  l'innovazione   amministrativa,   lo   sviluppo   delle
                    competenze e la comunicazione 
 
  1. L'Ufficio per l'innovazione amministrativa,  lo  sviluppo  delle
competenze  e   la   comunicazione   promuove   gli   interventi   di
modernizzazione  e  innovazione   delle   amministrazioni   pubbliche
orientati  al  miglioramento  organizzativo  e  dei  processi,   alla
qualita'  dei  servizi,  all'integrita',   all'innovazione   e   alla
partecipazione dei  cittadini  nel  contesto  dei  processi  di  open
government ivi compresi gli strumenti di  accesso  e  di  trasparenza
amministrativa; promuove e monitora il lavoro agile  nelle  pubbliche
amministrazioni e cura la relativa reportistica; predispone il  Piano
triennale delle azioni  concrete  per  l'efficienza  delle  pubbliche
amministrazioni;  promuove  lo  sviluppo   delle   competenze   delle
pubbliche  amministrazioni  svolgendo  attivita'   di   indirizzo   e
coordinamento in materia e supportando l'elaborazione di indirizzi  e
direttive in  materia  di  formazione,  anche  rispetto  alla  Scuola
nazionale  dell'amministrazione;  promuove   interventi   mirati   al
miglioramento della qualita' e dell'efficacia del  sistema  formativo
pubblico; provvede all'analisi qualitativa  dei  programmi  formativi
delle amministrazioni pubbliche; coordina lo sviluppo e  l'evoluzione
del sistema  informativo  del  Dipartimento  e  svolge  le  attivita'
connesse alla partecipazione del  Dipartimento  al  SISTAN;  cura  la
gestione dei siti internet del Dipartimento;  cura  la  comunicazione
istituzionale del Dipartimento. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a) «Servizio per l'innovazione e lo sviluppo  delle  competenze»:
definizione degli interventi  di  innovazione  delle  amministrazioni
pubbliche, monitoraggio  del  lavoro  agile  e  promozione  dell'open
government;  promozione  e  definizione  degli  interventi  volti   a
sviluppare  le  competenze  nel  personale  pubblico;  promozione   e
attuazione degli interventi in materia di formazione; predisposizione
del Piano triennale delle  azioni  concrete  per  l'efficienza  delle
pubbliche amministrazioni; 
    b) «Servizio per la gestione delle banche dati»: progettazione  e
sviluppo delle banche dati di competenza del  Dipartimento;  gestione
integrata delle  infrastrutture  tecnologiche  di  supporto  al  loro
funzionamento; attuazione della politica  di  apertura  delle  banche
dati istituzionali; attivita' relative all'informazione statistica  e
alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN; 
    c) «Servizio per la comunicazione  istituzionale»:  attivita'  di
comunicazione istituzionale, gestione, redazione e aggiornamento  del
sito istituzionale e della  intranet  del  Dipartimento;  cura  della
rassegna  stampa  e  della  documentazione  video-fotografica   sulle
attivita' istituzionali del Dipartimento; supporto  nei  collegamenti
con  gli  organi  di  informazione;  progettazione  e  attuazione  di
campagne  di  comunicazione  integrate  e  iniziative   promozionali;
supporto  organizzativo  per  manifestazioni  ed   eventi   utili   a
promuovere le attivita' del Dipartimento; supporto alle attivita'  di
comunicazione istituzionale del Ministro. 
                               Art. 8 
 
         Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico 
 
  1. L'Ufficio  per  l'organizzazione  ed  il  lavoro  pubblico  cura
l'elaborazione  di  indirizzi  in  materia  di  organizzazione  degli
uffici,  trattamento  giuridico,  economico   e   previdenziale   del
personale delle amministrazioni pubbliche; coordina la programmazione
delle assunzioni e del  reclutamento;  disciplina  la  mobilita'  del
personale dipendente dalle amministrazioni  pubbliche;  definisce  le
corrispondenze professionali; cura la disciplina generale in  materia
di  contratti  flessibili  e  condizioni  di  lavoro;   coordina   il
conferimento di incarichi dirigenziali,  nonche'  la  gestione  degli
affari legali e del  contenzioso  nelle  materie  di  competenza  del
Dipartimento; cura della segreteria tecnica della Consulta  nazionale
per  l'integrazione  in  ambiente  di  lavoro   delle   persone   con
disabilita' e il raccordo tra le attivita' della Consulta e i compiti
istituzionali del Dipartimento. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a)  «Servizio  per  la  programmazione  delle  assunzioni  e   la
mobilita'»:  programmazione  delle  assunzioni  e  del  reclutamento;
predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione dei concorsi e di
assegnazione del personale per  mobilita',  nonche'  di  utilizzo  di
forme  flessibili  di  lavoro;  predisposizione  dei  decreti   sulla
corrispondenza  dei  titoli  di  studio   conseguiti   presso   stati
dell'Unione  europea,  ai  fini  della  partecipazione  a   concorsi;
monitoraggio delle  eccedenze  del  personale  delle  amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed adozione dei  relativi
provvedimenti; gestione della mobilita'; 
    b) «Servizio per l'organizzazione e gli incarichi  dirigenziali»:
verifica dei regolamenti di organizzazione  e  dei  provvedimenti  di
determinazione  delle  dotazioni  organiche  e  degli  interventi  di
razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
definizione dei fabbisogni standard e nuovi modelli organizzativi per
la  pianificazione  degli  organici;  attivita'  istruttoria   e   di
coordinamento in materia di conferimento d'incarichi  dirigenziali  e
dei ruoli dirigenziali; 
    c)  «Servizio  per  il  trattamento  del   personale   pubblico»:
attuazione  della  normativa  inerente  il   trattamento   giuridico,
economico,  previdenziale  e  le  corrispondenze  professionali   del
personale delle pubbliche amministrazioni;  attivita'  relative  alla
gestione del personale, nonche' ai riflessi sul  rapporto  di  lavoro
dei sistemi di valutazione e  di  incentivazione  per  il  personale;
attuazione  della  normativa  sulle  condizioni   di   lavoro   nelle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla sicurezza
nei luoghi di lavoro, pari opportunita',  disabilita'  e  prevenzione
del mobbing; cura della segreteria tecnica della  Consulta  nazionale
per  l'integrazione  in  ambiente  di  lavoro   delle   persone   con
disabilita'; 
    d) «Servizio per gli affari legali e  il  contenzioso»:  gestione
del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo  nelle  materie  di
competenza  del  Dipartimento;  consulenza  legale  agli  uffici  del
Dipartimento   per   gestione   del    contenzioso    dipartimentale;
monitoraggio e analisi dell'andamento del contenzioso  nelle  materie
di competenza del Dipartimento. 
                               Art. 9 
 
            Ufficio per la valutazione della performance 
 
  1.  L'Ufficio  per   la   valutazione   della   performance   delle
amministrazioni pubbliche svolge le funzioni  relative  al  ciclo  di
gestione della performance di cui al decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, trasferite al Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma
9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114;  assicura  le
attivita' di indirizzo, coordinamento e promozione della  misurazione
e valutazione  della  performance  delle  amministrazioni  pubbliche,
individuate dal regolamento di cui all'art. 19, comma 10, del  citato
decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  adeguandole  alla  successiva
evoluzione normativa; assicura il raccordo  con  le  attivita'  delle
esistenti agenzie di valutazione;  cura  le  attivita'  inerenti  gli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 
  2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: 
    a) «Servizio per  la  valutazione  indipendente»:  istituzione  e
aggiornamento  dell'Elenco  nazionale  dei  componenti   degli   OIV;
valorizzazione delle esperienze di valutazione  degli  impatti  delle
amministrazioni pubbliche; alimentazione del sistema informativo  per
la valutazione  delle  amministrazioni  pubbliche;  progettazione  di
interventi per accrescere l'efficacia dei sistemi  di  misurazione  e
valutazione della performance, nonche' la  loro  integrazione  con  i
sistemi  di   riskmanagement;   sostegno   alla   sperimentazione   e
disseminazione di buone pratiche; 
    b) «Servizio per il miglioramento della  performance»:  indirizzi
per la semplificazione del sistema per la misurazione  e  valutazione
della performance, per il raccordo del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria e con il sistema  dei  controlli  interni;
raccordo con le attivita' di misurazione delle esistenti  agenzie  di
valutazione; monitoraggio dell'attuazione degli  indirizzi  da  parte
delle amministrazioni dello Stato; predisposizione di  una  relazione
periodica sulla valutazione della performance  delle  amministrazioni
centrali. 
                               Art. 10 
 
                 Ufficio per le relazioni sindacali 
 
  1. L'Ufficio per le relazioni  sindacali  svolge  le  attivita'  di
indirizzo e coordinamento in materia  di  relazioni  sindacali  delle
amministrazioni pubbliche; cura  i  rapporti  con  l'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  ai  fini
della  definizione  dei  procedimenti  relativi  alla  contrattazione
collettiva  nazionale  ed  integrativa  per  i  pubblici  dipendenti.
L'ufficio svolge  le  attivita'  inerenti  i  procedimenti  negoziali
previsti per la definizione della disciplina del rapporto  di  lavoro
del personale di cui all'art. 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni;  svolge
attivita' di indirizzo per la rilevazione dei dati sulla  consistenza
associativa delle confederazioni e delle organizzazioni  sindacali  e
di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative  e  delle
liberta' sindacali, nonche' in relazione all'esercizio del diritto di
sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i  rapporti  con  la
Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990,  n.  146  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a) «Servizio per la contrattazione  collettiva»:  predisposizione
di  atti  finalizzati  all'esercizio  del  potere  di  indirizzo  nei
confronti  dell'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle
amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'art.  41   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;  attivita'   istruttoria   e   di   coordinamento   dei
procedimenti di contrattazione collettiva nazionale; attuazione degli
adempimenti  normativi  in  materia  di  certificazione   dei   costi
contrattuali;  attivita'   di   accertamento   della   compatibilita'
economico-finanziaria dei contratti integrativi  ai  sensi  dell'art.
40-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.   165   del   2001;
monitoraggio della  contrattazione  integrativa;  attivita'  connesse
alla predisposizione delle relazioni  tecniche  ed  illustrative  dei
contratti integrativi; 
    b)  «Servizio   per   i   procedimenti   negoziali   e   per   la
rappresentativita' sindacale e gli scioperi»:  attivita'  inerenti  i
procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento  pubblicistico
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni;   coordinamento   delle
amministrazioni coinvolte, attivita' istruttoria, di  negoziazione  e
concertazione   relativamente    al    personale    ad    ordinamento
pubblicistico; attivita' inerenti  la  rappresentanza  sindacale,  il
controllo delle prerogative  e  dei  diritti  sindacali,  nonche'  le
procedure relative alla erogazione delle prestazioni  indispensabili;
collaborazione  con  le  amministrazioni  e  con  la  Commissione  di
garanzia di cui alla legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio del diritto  di
sciopero nel settore pubblico. 
                               Art. 11 
 
               Ufficio per la gestione amministrativa 
 
  1. L'Ufficio  per  la  gestione  amministrativa  cura  la  gestione
amministrativa,  finanziaria  e  del  personale   del   Dipartimento.
Assicura la gestione del bilancio del Dipartimento e  dei  rispettivi
adempimenti   contabili;   la   predisposizione   dei   provvedimenti
riguardanti il personale degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro e l'attivita' amministrativa  riguardante  gli  esperti  del
Ministro;  la  gestione  degli  affari  generali  e   delle   risorse
strumentali e del personale del Dipartimento. L'ufficio  assicura  il
presidio della gestione amministrativa e finanziaria degli interventi
cofinanziati dai fondi strutturali  e  d'investimento  europei  (SIE)
affidati al Dipartimento, garantendo la coerenza  dell'attivita'  con
la programmazione attuativa, nonche' la separazione  delle  attivita'
di gestione dalle attivita'  di  controllo;  assicura  il  necessario
raccordo con i beneficiari esterni per  l'attuazione  efficace  degli
interventi a regia. 
  2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi: 
    a)  «Servizio  per  la  gestione  degli  affari  generali  e  del
personale»: gestisce gli affari generali e  finanziari,  inclusi  gli
adempimenti contabili e di bilancio, gli impegni  e  i  pagamenti  di
competenza del Dipartimento. Gestisce il personale in servizio presso
il Dipartimento. Gestisce i servizi, anche di carattere  strumentale,
per   il   personale   del    Dipartimento,    le    attivita'    del
sub-consegnatario, l'archivio  generale,  la  biblioteca,  i  servizi
ausiliari di carattere generale; 
    b) «Servizio per gli interventi a titolarita'»: cura le attivita'
connesse  alle  procedure  di  affidamento,  alla   gestione   e   al
monitoraggio  degli  interventi  dei   quali   il   Dipartimento   e'
beneficiario,  cosiddetti  a  titolarita',  cofinanziati  dai   fondi
strutturali e d'investimento europei (SIE); esegue i controlli  sulle
procedure finalizzate a selezionare i beneficiari  esterni,  per  gli
interventi a regia; gestisce la Banca dati degli esperti (BDE); 
    c) «Servizio per gli interventi a regia e i controlli»:  cura  le
attivita' amministrative e finanziarie  relative  alle  procedure  di
affidamento, alla gestione e al monitoraggio degli interventi  i  cui
beneficiari  sono  diversi  dal  Dipartimento,  cosiddetti  a  regia,
cofinanziati  dai  fondi  SIE  o  da  fondi  nazionali;  assicura  il
necessario raccordo con i beneficiari per l'attuazione efficace degli
interventi e garantisce il coordinamento tra gli interventi  a  regia
con le attivita'  del  Dipartimento;  esegue  i  controlli  di  primo
livello  sugli  interventi  a   regia;   coordina   e   supporta   la
rendicontazione delle spese sostenute  nell'ambito  degli  interventi
realizzati a valere sui fondi SIE. 
                               Art. 12 
 
              Ufficio per i concorsi e il reclutamento 
 
  1. L'Ufficio per i concorsi e il reclutamento  cura  l'elaborazione
di indirizzi in materia di procedure di  reclutamento  del  personale
delle  amministrazioni  pubbliche;  coordina  la   programmazione   e
l'organizzazione dei  concorsi  organizzati  dal  Dipartimento  della
funzione  pubblica  in  base  alla  normativa  vigente;  assicura  il
supporto  alle  funzioni  in  materia  di  reclutamento  delegate  al
Ministro con riferimento alla Scuola nazionale  dell'amministrazione;
promuove interventi innovativi  per  il  miglioramento  dei  processi
organizzativi delle procedure di  reclutamento  del  personale  delle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla riduzione
dei tempi di svolgimento, anche  attraverso  la  loro  automazione  e
digitalizzazione;  fornisce  supporto  e  consulenza  alle  pubbliche
amministrazioni in materia di  reclutamento;  cura  la  gestione  del
portale del reclutamento; cura l'Albo nazionale dei componenti  delle
commissioni esaminatrici di concorso. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a) «Servizio per la gestione e il supporto»:  cura  le  attivita'
amministrative connesse alla programmazione e all'organizzazione  dei
concorsi pubblici unici di cui all'art.  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure  selettive  di
cui dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; assicura il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione per
l'attuazione  del  Progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'art.  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cura i rapporti con il  Formez  PA
ai  fini  della  definizione  degli  atti  e  dei  provvedimenti   di
competenza della Commissione RIPAM di cui all'art. 35, comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; assicura il supporto  alle
funzioni  in  materia  di  reclutamento  delegate  al  Ministro   con
riferimento  alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione;  assicura
supporto  alle  pubbliche  amministrazioni,   anche   attraverso   la
diffusione di bandi tipo, note metodologiche, linee guida,  pareri  e
altri documenti tecnici in materia di reclutamento del personale e di
lavoro flessibile; predisposizione di  direttive  per  le  assunzioni
obbligatorie  delle  categorie  protette  e  per  il  tirocinio   dei
portatori di handicap; cura la diffusione di modelli di intervento  e
sviluppo di azioni di sistema, anche  a  carattere  sperimentale,  in
tema di  reclutamento  e  selezione  del  personale;  cura  dell'Albo
nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso; 
    b) «Servizio  per  l'organizzazione  e  la  logistica»:  cura  le
attivita' organizzative e logistiche connesse  allo  svolgimento  dei
concorsi pubblici unici di cui all'art.  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure  selettive  di
cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165; cura i rapporti con il Formez PA ai fini  dell'organizzazione  e
della  logistica  dei  predetti  concorsi  pubblici  unici  e   delle
richiamate procedure selettive; assicura il monitoraggio e  l'analisi
delle misure organizzative e  logistiche  connesse  allo  svolgimento
delle predette procedure di reclutamento; assicura la progettazione e
la programmazione di interventi innovativi per il  miglioramento  dei
processi organizzativi delle procedure di reclutamento del  personale
delle   pubbliche   amministrazioni;   gestione   del   portale   del
reclutamento. 
                               Art. 13 
 
                Ispettorato per la funzione pubblica 
 
  1. L'Ispettorato per la funzione pubblica,  di  seguito  denominato
«Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  ridefiniti
dall'art. 71 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  e
successive modificazioni ed integrazioni,  vigila  sulla  conformita'
dell'azione  amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento, su segnalazione di cittadini e imprese;  sull'applicazione
delle misure di semplificazione; sul rispetto delle  disposizioni  in
materia di controlli interni e di contenimento dei  costi,  anche  in
collaborazione con la Guardia di finanza ed i servizi ispettivi della
Ragioneria generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei  poteri
disciplinari. Per lo  svolgimento  dell'attivita',  l'Ispettorato  si
avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica
e dell'aliquota prevista nel citato art. 60,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. L'Ispettorato assicura l'esercizio delle funzioni, delle  azioni
e delle attivita' del  Nucleo  della  concretezza,  di  cui  all'art.
60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
alle procedure previste nel medesimo articolo. A tal  fine,  effettua
sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato  di  attuazione
delle disposizioni del Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  2  del
citato art. 60-bis da parte delle pubbliche amministrazioni,  nonche'
le  modalita'  di  organizzazione  e   di   gestione   dell'attivita'
amministrativa alla luce dei  criteri  di  efficienza,  efficacia  ed
economicita', proponendo eventuali misure correttive. 
  3.  Di  ogni  sopralluogo  e  visita  e'  redatta  una   relazione,
sottoscritta dal rappresentante  dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato, da cui risultano le visite e le  rilevazioni  eseguite,  le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita,  nonche'
le risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene  anche
l'indicazione delle eventuali misure  correttive.  L'amministrazione,
nei quindici giorni successivi, puo' formulare osservazioni e fornire
ulteriori documenti. 
  4. Con cadenza annuale, il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e  delle  visite
al Ministro per la  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere. 
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'efficacia del presente  decreto  decorre  dalla  data  del  15
settembre 2020. 
  2. Dalla data di cui al comma 1 e' abrogato il decreto 17  novembre
2015  del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione  e  successive  modificazioni,  nonche'  ogni   altra
precedente disposizione organizzativa incompatibile. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 luglio 2020 
 
                  Il Ministro per la pubblica amministrazione: Dadone 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
1842 

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