MINISTERO DIFESA: Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2020. GU n.316 del 21-12-2020

Roma, 29 dic 2020 – Pubblichiamo di seguito il decreto M.D. 3/11/2020 relativo alle Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2020. (GU n.316 del 21-12-2020).

         Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2020. (20A06987) 

                      DECRETO 3 novembre 2020 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente  «Testo  unico  delle
norme in materia di pensioni di guerra»; 
  Vista la legge 2 maggio  1984,  n.  111,  concernente  «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati  ed  invalidi  per  servizio  alla  nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288,  concernente  «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie  di  grandi  invalidi  di
guerra e per  servizio  un  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare o del servizio civile, istituisce a tal  fine  un  fondo  di
7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003  e  demanda  a  un  decreto
interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti
al 30 aprile  di  ciascun  anno  e  di  quelli  che  potranno  essere
ulteriormente liquidati nell'anno; 
  Vista la legge 23 agosto 2004,  n.  226,  concernente  «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la  normativa  di  settore»,  la
quale, con l'art. 1, ha sospeso  dal  1°  gennaio  2005  il  servizio
obbligatorio di leva; 
  Vista  la  legge  7  febbraio  2006,  n.  44,  concernente   «Nuove
disposizioni in materia di  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare», che ha rideterminato la misura  dell'assegno  sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007; 
  Vista la legge 3  dicembre  2009,  n.  184,  recante  «Disposizioni
concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge  7  febbraio
2006, n. 44, per gli anni 2008  e  2009  mediante  corresponsione  in
un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto,  con  un
onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha
apportato  modificazioni  alla  legge  3  dicembre  2009,   n.   184,
estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7  febbraio  2006,  n.
44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato  in  3.400.000  euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 
  Visto  il  decreto-legge  31  dicembre  2014,   n.   192,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica.», convertito dalla legge 27  febbraio  2015,
n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre  2009,  n.
184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio  2006,
n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in  1.000.000  di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 600, che ha incrementato il fondo  per  la  concessione  di  un
assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o  per  servizio  di
euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e
definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, e in particolare l'art.  8,  comma  5-quater,  che  ha  apportato
modificazioni  alla  legge  3  dicembre  2009,  n.  184,   estendendo
l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni
2017, 2018 e 2019; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  recante  «Proroga
termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, che ha ulteriormente modificato  la  legge  3
dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge
7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2020, 2021 e  2022,  con  un  onere
valutato in 185.328 di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e
2022; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e in particolare l'art.  1,  comma  4,  con  cui  sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero  della  solidarieta'
sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
i compiti in materia di Servizio civile nazionale; 
  Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge  n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 28 agosto  2003,  3  settembre  2004  e  19
dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006  e  20  luglio  2007,  i
decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della  salute
e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;
i decreti del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  del  lavoro,  e  delle
politiche sociali in data 14  settembre  2010,  15  luglio  2011,  27
luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29
luglio 2016, 20 giugno 2017, 17 maggio 2018 e 4 settembre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
31 dicembre 2019, recante la ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022; 
  Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata
legge n. 160 del 2019, risulta iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze lo  stanziamento  complessivo
di euro 7.432.181 cosi' ripartito nell'ambito della missione «Diritti
sociali,  politiche  sociali  e  famiglia»,  programma  «Sostegno  ai
pensionati di guerra ed assimilati»,  per  l'anno  finanziario  2020,
risultano iscritti il  capitolo  n.  1316  «Pensioni  ed  assegni  di
guerra, assegni di medaglia al valor miliare ed altre  indennita'  di
guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto  dovuti»  -  piano
gestionale 2 «Pagamento assegno sostitutivo  accompagnatore  previsto
dalla legge 288 del 2002 ai titolari di pensione di guerra»  con  uno
stanziamento di euro  6.232.181  ed  il  capitolo  n.  1319  «Assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di  guerra  o  per  servizio  che  non
possano    piu'     fruire     dell'accompagnatore     militare     o
dell'accompagnatore del servizio civile» con uno stanziamento di euro
1.200.000; 
  Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento della gioventu' e  del  servizio  civile  nazionale  -
Ufficio per il servizio civile nazionale  in  data  21  aprile  2020,
nonche' del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   -
Direzione dei servizi del tesoro in data 4 maggio 2020; 
  Considerato che, per il  corrente  anno  2020,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del  servizio
civile nazionale - Ufficio per il servizio civile  nazionale  non  ha
ricevuto, dagli enti  accreditati  all'albo  nazionale  o  agli  albi
regionali ai sensi della citata legge n. 64 del  2001,  comunicazione
relativa all'assegnazione di accompagnatori del  servizio  civile  ai
grandi invalidi; 
  Considerato altresi' che il medesimo Dipartimento della gioventu' e
del servizio civile  nazionale  -  Ufficio  per  il  servizio  civile
nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati,  nel  caso
di  mancata  assegnazione  di  accompagnatore  da  parte  degli  enti
accreditati,  a  presentare  direttamente   al   competente   Ufficio
dell'economia e delle  finanze  la  domanda  per  ottenere  l'assegno
sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo  Ufficio
i  nominativi  dei  volontari  eventualmente  assegnati   ai   grandi
invalidi; 
  Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e  4,  per  l'assegnazione  degli  accompagnatori
debbono  necessariamente  tenere   conto   della   situazione   sopra
evidenziata,  che  non  registra,  per   il   corrente   anno   2020,
assegnazioni  di  accompagnatori  del  servizio  civile   ai   grandi
invalidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla data del 4 maggio 2020, il numero dei grandi invalidi  affetti
dalle infermita' di cui alle lettere A,  numeri  1),  2),  3)  e  4),
secondo comma, e A-bis  della  Tabella  E  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  aventi  titolo
all'assegno mensile di 900 euro  sostitutivo  dell'accompagnatore  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288,  e'
di 248 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 2.678.400. 
  Gli assegni sostitutivi erogabili con  le  restanti  disponibilita'
relative all'anno 2020, pari ad euro 4.753.781,  sono  liquidati,  in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita'  di  cui  al  comma  1  e,  successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di  presentazione  delle  domande  per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti  categorie  di
aventi diritto, affetti dalle invalidita' di  cui  alle  lettere  A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C);  D);
ed E), numero 1, della citata tabella E: 
    a) grandi invalidi che hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento almeno  una  volta  nel  triennio  precedente  al  15
gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado  di
assicurarlo; 
    b) grandi invalidi che dopo  l'entrata  in  vigore  della  citata
legge  n.  288  del  2002  hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza
per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio
dell'economia e delle finanze. 
  3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi  1  e  2,  nella  misura
mensile di 900 euro ovvero nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma  4  dell'art.  1  della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,
a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31  dicembre  dello  stesso
anno, ovvero dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
presentazione della domanda per ottenere  l'assegno  sostitutivo  per
coloro  che  abbiano  richiesto  il  beneficio  per  la  prima  volta
nell'anno 2020. 
  4. Ai fini della determinazione della data di  presentazione  delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro  postale  ovvero
della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI). 
                               Art. 2 
 
  1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e  successivi,  continuano  a
produrre i loro effetti ai  fini  della  liquidazione  degli  assegni
sostitutivi per l'anno 2020, in considerazione delle  risultanze  dei
monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse  finanziarie
di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n.  192
del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, nonche' di cui alla legge 11 dicembre 2016, n.  232.  Coloro  che
non  hanno  presentato  domanda  per  la  liquidazione   dell'assegno
sostitutivo  per  l'anno  2013  ne'   successivamente   e   intendono
richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2020,  possono  presentarla,
redatta secondo il modello  allegato  al  presente  decreto,  di  cui
costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre  2020  da  inviare
per raccomandata ovvero  posta  elettronica  (PEC/PEI)  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi -  Direzione  dei  servizi  del
tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermita' da cui  e'
affetto il  richiedente.  Le  domande  prodotte  per  l'anno  2013  e
successivi, nonche' quelle prodotte per la prima volta  nel  2020  da
coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli  anni  precedenti,
continuano a produrre i loro effetti anche  per  l'anno  2021,  salvo
monitoraggio da compiersi con decreto entro  il  30  aprile  2021  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002.  Fino
al 31 dicembre 2020, gli  enti  titolari  dei  progetti  di  servizio
civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del  progetto
stesso, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della gioventu' e del servizio civile  nazionale  -  Ufficio  per  il
servizio civile  nazionale  e  al  citato  Ufficio  7  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i
nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando
il periodo di fruizione del servizio stesso. 
  2. In considerazione della  distribuzione  dello  stanziamento,  il
pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da  parte
dell'Ufficio 7, indicato al comma  1,  e'  effettuato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze a valere  sulle  risorse  del  capitolo
1316 per le partite  di  propria  competenza,  mentre  e'  anticipato
dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo
rimborso, da parte dell'indicato Ufficio, a valere sulle  risorse  di
cui al capitolo 1319. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 novembre 2020 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
3214 
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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