LAVORO / DECRETO MINISTERO INTERNO NR. 174 / Assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione

Roma, 30 dic 2020 – Pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 316 del 21/12/2020 il Decreto del Ministero dell’Interno nr. 174 datato 7/8/2020 relativo al “Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2021.


MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 7 agosto 2020, n. 174 

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni  di  giustizia  in
una pubblica amministrazione, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,
lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6. (20G00193) 

(GU n.316 del 21-12-2020)

 

 Vigente al: 5-1-2021
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 7, comma 1, lettera h), e  26,  comma  1,  della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la  protezione
dei testimoni di giustizia»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  18  dicembre  2014,  n.
204, recante «Regolamento in materia di assunzione dei  testimoni  di
giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo  7,
comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30; 
  Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo  10,  comma  2,
del  decreto-legge  15  gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  4
luglio 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: 
    a)  Commissione  centrale:  la  Commissione   centrale   di   cui
all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
    b) Servizio centrale: il Servizio centrale di protezione  di  cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 8 del 1991; 
    c) amministrazioni pubbliche: quelle di cui all'articolo l, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  soggetti   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018,  n.
6, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi  2
e 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
integrazioni e modificazioni. 
                               Art. 3 
 
                      Requisiti di applicazione 
 
  1. Possono  essere  ammessi  al  programma  di  assunzione  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018,  n.
6, coloro ai quali non e' stata applicata la  speciale  misura  della
capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo
7, comma 1, lettera g), della medesima legge ovvero, prima della data
di entrata in vigore della legge n.  6  del  2018,  la  misura  della
capitalizzazione  e  le  altre   misure   di   assistenza   economica
finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo  16-ter  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,  e  che  non  abbiano  altrimenti
riacquistato l'autonomia lavorativa o  il  godimento  di  un  reddito
proprio, equivalenti a quelli pregressi. 
  2. In conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  1,
lettera h), della legge n. 6  del  2018,  il  diritto  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione e' riconosciuto  ai  soggetti  di
cui all'articolo 2 salvo che i medesimi siano  stati  destinatari  di
provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al
Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6,  o  di  revoca  o  mancata
proroga delle speciali misure  ovvero  dello  speciale  programma  di
protezione,   disposti   dalla   Commissione   centrale   ai    sensi
dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991. 
                               Art. 4 
 
                      Istruttoria della domanda 
                            di assunzione 
 
  1. La domanda per  accedere  ad  un  programma  di  assunzione  per
chiamata diretta nominativa presso una  pubblica  amministrazione  e'
redatta in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti
dalla  Commissione  centrale  e  presentata  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del  Servizio
centrale. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 2 che  non  intendono  esercitare
personalmente  il  diritto  al  collocamento  obbligatorio,  di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettera h), della  citata  legge  n.  6  del
2018, indicano  in  via  sostitutiva  un  solo  beneficiario  tra  il
coniuge, i  figli,  ovvero,  in  subordine,  i  fratelli  stabilmente
conviventi a carico e ammessi alle  speciali  misure  di  protezione.
L'indicazione, univoca e  non  modificabile,  e'  espressa  in  forma
scritta  utilizzando   gli   appositi   modelli   predisposti   dalla
Commissione centrale. 
  3. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di  cui  al  comma  1,
comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o  informazione
utile per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3. 
  4. Il Servizio centrale comunica altresi' alla Commissione centrale
ogni dato, notizia o informazione utile con riferimento: 
    a) alle misure di  reinserimento  sociale  e  lavorativo  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i), della  legge
n. 6 del 2018; 
    b)  agli  interventi  contingenti  finalizzati  ad  agevolare  il
reinserimento  sociale  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
    c)  alle  misure  straordinarie  di  natura  economica  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  8  del   1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. 
  5. La Commissione centrale,  ricevuti  dal  Servizio  centrale  gli
elementi conoscitivi di cui ai commi 3 e 4, verifica  la  sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo  3  e  delibera  il  riconoscimento
della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in  una
pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio  centrale
che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 5. 
                               Art. 5 
 
                 Elenco delle domande di assunzione 
 
  1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla  tenuta  e
all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia  che  hanno
accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
Nell'elenco  gli  stessi   sono   ordinati   in   modo   inversamente
proporzionale all'entita' delle misure di cui all'articolo  4,  comma
4, conseguite da ciascuno fino a quel momento  e,  comunque,  in  via
prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle
misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui  piu'
soggetti si collochino nella medesima posizione e' preferito il  piu'
giovane di eta'. 
  2.  Il  soggetto  individuato,  in  via   sostitutiva,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, si colloca  nella  medesima  posizione  che
sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a  titolo
principale. 
  3. Ai fini  dell'assunzione,  relativamente  ai  soggetti  inseriti
nell'elenco di cui  al  comma  1,  il  Servizio  centrale  individua,
d'intesa  con  i  prefetti  competenti,   gli   ambiti   territoriali
compatibili con la tutela delle  concrete  esigenze  di  sicurezza  e
riservatezza personale. 
                               Art. 6 
 
                 Ricognizione dei posti disponibili 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale,  al  fine
di avviare il programma assunzionale d'intesa con le  amministrazioni
interessate,  provvede  alla  preliminare  ricognizione   dei   posti
disponibili, acquisendo,  presso  ciascuna  amministrazione  pubblica
presente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 3, le
consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da  riservare
ai  fini  del  presente  regolamento,  assicurando  la  tutela  della
riservatezza degli interessati. 
  2.  Per  gli  uffici  periferici  delle  amministrazioni   centrali
presenti nei medesimi ambiti territoriali  di  cui  al  comma  1,  la
ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa  con  il
prefetto competente. 
  3. Le amministrazioni  presso  le  quali  e'  stata  effettuata  la
ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2 comunicano  tempestivamente  al
Servizio   centrale,   l'esito,   anche   negativo,   della    citata
ricognizione. 
  4. Il Servizio  centrale  informa  la  Commissione  centrale  delle
risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e provvede,
con cadenza semestrale, ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 5,
fornendone notizia alla Commissione centrale. 
                               Art. 7 
 
                 Assegnazione dei posti disponibili 
 
  1.  Il  Servizio  centrale   dispone   l'assegnazione   dei   posti
disponibili ai soggetti inseriti nell'elenco di cui  all'articolo  5,
tenuto conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale. 
  2. Entro il termine perentorio di quindici  giorni  dalla  notifica
dell'assegnazione, ciascun interessato manifesta al Servizio centrale
il proprio assenso. 
  3. In caso di rifiuto o di  mancato  assenso  all'assegnazione,  il
Servizio centrale provvede a  darne  comunicazione  alla  Commissione
centrale, che dispone il  collocamento  dell'interessato  nell'ultima
posizione utile dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi,
sopravvenute e imprevedibili ragioni, la cui documentazione, ricevuta
dal Servizio centrale, e' trasmessa alla Commissione centrale. Se  la
Commissione centrale valuta le ragioni rilevanti  a  giustificare  il
rifiuto o il mancato assenso, l'interessato  permane  nella  medesima
posizione a lui gia' assegnata. 
  4. Il Servizio centrale definisce, sulla base  di  apposite  intese
adottate con le  singole  amministrazioni  interessate,  modalita'  e
criteri  per  lo  svolgimento  delle  prove  di  idoneita'   di   cui
all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487, ai fini del presente regolamento e adotta  i  necessari
accorgimenti  a  tutela  della  riservatezza.  Il  Servizio  centrale
comunica, con le modalita' ritenute  piu'  idonee  per  garantire  la
sicurezza, la riservatezza e l'anonimato  di  ciascun  candidato,  la
data, l'ora e il  luogo  di  svolgimento  delle  medesime  prove.  Il
giudizio di idoneita' non  comporta  valutazione  comparativa  ed  e'
volto  ad  accertare  esclusivamente  l'idoneita'  del  lavoratore  a
svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 
                               Art. 8 
 
                      Attuazione del programma 
                            di assunzione 
 
  1.   Per   l'attuazione   dei   successivi   adempimenti   connessi
all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le  amministrazioni
interessate  le  modalita'  ritenute  piu'  idonee  a  garantire   la
sicurezza,  la  riservatezza  e  l'anonimato,  nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro
di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 
  2. Il  Servizio  centrale  garantisce  la  formazione  propedeutica
all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui  all'articolo
5 mediante corsi di breve  periodo  e  comunque  compatibili  con  la
durata delle misure speciali di protezione. 
                               Art. 9 
 
              Misure per la tutela del posto di lavoro 
 
  1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono  ai  soggetti
di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere  attivita'  lavorativa
presso la  pubblica  amministrazione  che  ha  provveduto  alla  loro
assunzione, sono  attivate  le  procedure  per  l'assegnazione  degli
interessati  ad  altra  sede   o   altro   ufficio   della   medesima
amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco
presso altre amministrazioni. 
                               Art. 10 
 
                      Tutela della riservatezza 
                        dei soggetti assunti 
 
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  ammessi  a  speciali  misure  di
protezione che svolgono attivita' lavorativa durante  il  periodo  di
sottoposizione alle stesse, le  amministrazioni  pubbliche  adottano,
d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee  ad  impedire,
in caso di  consultazione  di  banche  dati  o  archivi  informatici,
l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati
effettuano le prestazioni.  La  medesima  disciplina  si  applica  ai
soggetti non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione,  che
risultano destinatari della misura del cambio  delle  generalita'  di
cui al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. 
                               Art. 11 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il regolamento 18 dicembre 2014, n. 204, e' abrogato. 
                               Art. 12 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. L'attuazione del  presente  regolamento  non  comporta  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed e' assicurata  mediante
l'utilizzo  di  beni  e  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al
visto e alla registrazione della  Corte  dei  conti,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 7 agosto 2020 
 
                                           Il Ministro dell'interno   
                                                   Lamorgese          
 
  Il Ministro della giustizia                                         
           Bonafede                                                   
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 
Interno, foglio n. 2776 

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