Riconoscimento gratuito, mediante riscatto, degli studi universitari effettuati dal personale ISAF in epoca antecedente all’arruolamento nel Corpo e non coperti da contribuzione. Effetti stipendiali e pensionistici.

Roma, 2 gen 2021 – Questa che segue e’ la lettera/richiesta inoltrata dal Sindacato Nazionale Finanzieri al Comando Generale della Guardia di Finanza, tendente al “Riconoscimento gratuito, mediante riscatto, degli studi universitari effettuati dal personale ISAF in epoca antecedente all’arruolamento nel Corpo e non coperti da contribuzione”.


Preg.mi,

la presente s’inserisce nell’ambito dell’attesa e più completa riforma del sistema previdenziale di interesse intercompartimentale, non sottacendo la forte preoccupazione soprattutto per il personale più giovane che fruirà del trattamento pensionistico calcolato interamente secondo i parametri discendenti dall’applicazione del c.d. sistema contributivo. Stante anche la mancata attuazione della previdenza complementare, si fa rimando integrale a tutte le ulteriori considerazioni e osservazioni sulla sentita problematica che abbiamo avuto modo di manifestare in altre occasioni.

Qui si vuole fornire una chiave di lettura – “a legislazione vigente” – di talune disposizioni normative regolanti il “particolare beneficio” emarginato in titolo (uno dei pochi accordati al personale militare, a ristoro, forse, della compressione di molti altri diritti) e di talune recenti novità di pertinenza (es. D.M. 30.10.2020 Difesa, v. infra), orientata a suscitare utili iniziative e dibattiti finalizzati a valutare e predisporre quanto occorra per alleviare tali problematiche – soprattutto in funzione perequativa interna – essendo tale occasione sfuggita, ancorché evidenziata nei lavori preparatori, al legislatore del c.d. “riordino delle carriere” e correttivi annessi, recentemente emanati.

Corre, altresì, l’obbligo di premettere il ruolo fondamentale svolto dalla Guardia di finanza, a livello interno, europeo e internazionale, e le eminenti funzioni istituzionalmente attribuitele che presuppongono un’ampia e profonda conoscenza di materie giuridiche ed economiche, pragmatismo e applicazione concreta degli istituti, tant’è che, nell’alveo normativo discendente dalle recenti riforme, è stato coerentemente previsto, fra l’altro, un allineamento con i titoli di studio per l’accesso ai vari ruoli e le conseguenti rimodulazioni delle qualificazioni professionali del personale direttivo (dal grado di Maresciallo Aiutante) e dirigente (dal grado di Maggiore)[1].

Entrando nel vivo della questione di che trattasi, necessita riportare il testo dell’attuale art. 1783 (unico comma) del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.), per quanto applicabile al Corpo, rubricato “Computo del servizio anteriormente prestato”:
“Il  servizio  militare  prestato  anteriormente  alla  nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in  servizio  permanente,  è computato  per  intero,  agli  effetti  della  determinazione dello stipendio, in base all’anzianità di servizio; agli  stessi  effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale  del  corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare”.
A parte la discutibile rubrica (che si attaglia solo in parte al reale contenuto dell’articolo), la norma appena citata è mutuata dal suo “antecedente storico”, costituito dall’art. 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” [2].

Già secondo la prima e regina delle interpretazioni della legge, quella “letterale” (lex tam dixit quam voluit), è d’uopo rilevare alcuni concetti fondamentali, da cui si principia. La lettera completa la trovi sul portale web del Sindacato SINAFI, clicca qui >>>

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