RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI PER L’ART. 54 DEL D.P.R. 1092/1973 – Pubblicata la Sentenza a Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti. L’ANALISI DEL SINDACATO S.I.A.M.O. ESERCITO

Roma, 5 gen 2021 – SEGUE ANALISI SENTENZA ART. 54 DA PARTE DEL SINDACATO S.I.A.M.O. ESERCITO. Pubblicata ieri la sentenza che mette la parola fine al contenzioso che ha visto molti nostri colleghi adire le vie legali per il riconoscimento del famoso art.54 per la mancata applicazione dell’aliquota al 44%.

Ben 41 le pagine della sentenza che taglia definitivamente le speranze di chi, in maniera più estensiva, sperava venisse riconosciuta la stessa aliquota anche per anzianità inferiori ai 15 anni di servizio al 31.12.95, ed invece la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, in merito all’interpretazione dell’art.54 del DPR 1092/73 “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ha stabilito che, al Personale Militare il quale, al 31/12/1995 poteva vantare un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 18 anni, spetta una “quota retributiva” del 2,44% per ogni anno, escludendo definitivamente, chi a questa data non aveva maturato i 15 anni di servizio cumulativo.

…omissis…
La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione ai quesiti posti con le epigrafate ordinanze di deferimento del Presidente della Corte dei conti n.12 del 12 ottobre 2020 e della Sezione prima giurisdizionale di appello nn.26 e 27 del 14 ottobre 2020, enunciando i seguenti principi di diritto:
.
La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:
“L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Nel mese di settembre, il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito (S.I.A.M.O. Esercito) a seguito di alcune segnalazioni dei propri iscritti, da poco posti in pensione, si era fatto promotore di un’iniziativa in merito al mancato riconoscimento da parte dell’INPS dei benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973.

Avevamo scritto al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, alla Ministro del Lavoro e al Presidente dell’INPS, sensibilizzandoli in merito alla mancata applicazione da parte del predetto Ente previdenziale dell’aliquota del 44% per la determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico per quei militari che al 31.12.1995 avessero maturato un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni.

Al di là della sentenza, da notizie acquisite informalmente, pare che la nostra azione avesse, tra l’altro, contribuito ad accendere i riflettori su questa vicenda. Infatti, a seguito di incontri tra i Rappresentanti di vertice delle Forze Armate e il Presidente dell’INPS, Pasquale TRIDICO, pare sia stato deciso di aprire un tavolo tecnico tra lo Stato maggiore della Difesa e l’INPS, per addivenire a delle possibili soluzioni condivise anche sull’applicazione della sentenza ed altri temi importanti per il nostro personale.

Una sentenza da cui ci si aspettava molto, viste tutte le precedenti e che lascia un sapore amaro in bocca, per tutti quei colleghi che di fatto da oggi non rientreranno più in questo calcolo.

La sentenza mette fine almeno alla necessità di fare ricorso per tutti quei colleghi che potevano vantare un’anzianità contributiva tra i 15 e i 18 anni al 31.12.1995, stando alla sentenza quindi, da oggi in poi per chi transiterà in quiescenza, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale dovrebbe applicare automaticamente le nuove aliquote, mentre per ricevere il ricalcolo i colleghi interessati dalla sentenza dovranno presentare un’istanza all’INPS.

Noi ci SIAMO sempre!

IL DIRETTIVO NAZIONALE
S.I.A.M.O. Esercito

 

 

 

 

 

 

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6 thoughts on “RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI PER L’ART. 54 DEL D.P.R. 1092/1973 – Pubblicata la Sentenza a Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti. L’ANALISI DEL SINDACATO S.I.A.M.O. ESERCITO”

  1. Mi permetto di sottoporVi la seguente riflessione: se ai militari, in interpretazione dell’articolo 54 e successive normative, sarà applicato il 2.44 annuo (si spera anche per chi ha meno di 15 anni di regime retributivo) in quanto viene presa come riferimento la percentuale che sarebbe risultata maturata al diciottesimo anno (44 percento), cosa accadrà al personale civile che viene calcolato ex articolo 44, nel caso in cui venissero applicati i criteri interpretativi sentenziati per l’articolo 54 ? Quest’ultimi al diciottesimo anno avrebbero maturato 35+1,8×3… cioè il 40,4 percento, che, diviso per 18 da 2,24 per ogni anno… e non il 2,33 (35:15) attualmente erogato da INPS.
    Vien da pensare che questa sentenza crei un precedente su cui costruire un taglio alle pensioni di tutti gli statali (ora i militari ed in futuro anche i civili)… oppure una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori, dal momento che ai militari la spettante aliquota del 44% viene divisa per 18, mentre ai civili la spettante aliquota del 35% viene divisa solo per 15.

  2. Molto bene,state facendo un ottimo lavoro.Vi chiedo:come fare adesso per ricevere eventuali aggiornamenti alla pensione?Se potete darmi un aiuto.

  3. Chi è in pensione dal 1998 dall, Arma dei Carabinieri, per aver diritto all, art. 54 come è a chi deve presentare domanda?
    Grazie

  4. Altra sentenza negativa spero che ci si possa adoperare nel tavolo tecnico per superare questa ma anche la sentenza della consulta che nega classi e scatti ali militari congedati tra il 2012 ed il 2017.se fosse possibile vorrei anzi sapere se questi argomenti saranno trattati nel tavolo tecnico tra Inps e difesa come citato nell’articolo.

  5. Buongiorno, sono Paolo Maisto, sono in quiescenza dal 1 ottobre 2011. Al 31 dicembre 1995 vantavo 20 anni di servizio. Cosa dovrei fare e a chi rivolgersi nel caso fossi ancora in corsa per avere ciò che era dovuto? Grazie.

  6. Buongiorno, sono Antonio FRANCO, sono, in quiescienza, nella categoria della Riserva dal 31.12. 2013, con il grado di 1° Mar. Luogotenente, in servizio dal 10/01/77 . Anche io come gli altri chiedo cosa esattamente dovrei fare e se esiste uno schema da seguire per richiedere i benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973

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