Roma, 8 gen 2021 – RICALCOLO DELLA PENSIONE CON L’ART. 54. Riceviamo e pubblichiamo. L’art. 54 T.U. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) rubricato “Misura del trattamento normale” al comma 1 così dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 percento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Pagina 37 della sentenza:
“Nel caso che qui ci occupa, vale a dire proprio quello di individuare, per il personale militare assoggettato al sistema misto,
l’aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo – è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo”.
Da qui si pongono le basi a quel famoso assunto che porta alla decisione di attuare i 18 anni meno un giorno a tutti i militari che al 1995 rientravano nella famosa categoria dei “misti”.
L’articolo 54 non dispone questo, anzi:
“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 percento della base pensionabile, omissis”.
In più: per i meno 15 quale coefficiente sarebbe da assegnare?
E se assegnano il 2,44%, aliquota dedotta dalla distorta e non prevista divisione su 18 anni meno un giorno, per i militari sotto i 15 anni qual è l’applicazione dell’aliquota di cui all’articolo 54?
Se è uguale al 44% diviso 18 anni meno un giorno, ovvero il 2,44% poiché rientranti in un sistema misto e da calcolare, in surplus, in via proporzionale per gli anni utili di ciascuno, la domanda è:
per coloro che al 1995 avevano meno di 15 anni quale coefficiente in base all’art 54 allora dovrebbe essere praticabile atteso che l’articolo 54 non li prevede?
Distorcere l’art. 54 assegnato ai militari dai 15 ai 20 anni in siffatta maniera, per giunta questa prevista originariamente quale aliquota fissa del 44% in un’altra temporale d’applicare ai 18 anni meno un giorno, per giunta da assegnare in VIA PROPORZIONALE a tutti i militari fino ai 18 anni meno un giorno al 1995 è quanto meno LEGIFERARE e stravolgere l’art. 54 in questione.
Proprio per questi motivi le Sezioni Centrali avevano emesso centinaia di sentenze favorevoli ai militari ricorrenti, adducendo a motivazione la neutralità dai 18 ai 20 anni non stravolgendo il carattere unitario del diritto alla base pensionabile del 44% previsto dall’articolo 54.
Che poi non abbiano legiferato nel tempo e nel merito non è colpa dei militari ai quali, oggi, vengono addebitati, in danno colpe non proprie.
Inoltre sembrerebbe che tutto è stato combinato ad arte.
Un nostro collega in Sicilia aspetta da marzo 2017 ed ora si ritrova appellato dall’INPS con discussione per la metà del 2021 dopo il giudizio favorevole in primo grado, (4 anni e mezzo).
Secondo voi, è normale o è stato fatto con ingegno e intento di danneggiare, considerato che le domande dei militari di altre Regioni, pur fatte successivamente dal 2018, hanno trovato in 2 anni e anche meno in appello, presso le tre Corti Centrali, accoglimento?
Accoglimento a centinaia.
I RISULTATI potestativi odierni sono in bella vista.
W la Costituzione e la Legge è uguale per tutti.
Signori Eccellentissimi Altissimi Giudici, voi non siete la Legge, Voi avete l’onere ed il privilegio di applicarla con senso di lealtà ed onore, come ognuno di noi.
Noi militari lo abbiamo fatto.
E voi?
Buona interpretazione.