PERSONALE IN DIVISA: L’IMPORTANZA DI LAVORARE CON UNA COPERTURA ASSICURATIVA IN CONVENZIONE CON IL SINDACATO SAF. Di cosa si tratta ce lo spiega direttamente il Sindacato SAF

Roma, 8 gen 2021 – Il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri ha stipulato una Polizza per la Tutela Legale in convenzione con la Unipol Sai  per l’attività svolta durante il servizio.

La polizza di base con il massimale pari a €. 20.000,00 ha un valore di mercato pari a circa €. 150,00.

Le informazioni relative alla polizza di Tutela legale sono disponibili accedendo al link QUI 

PERCHE’ SERVE UNA POLIZZA PER LA TUTELA LEGALE?

Una polizza legale serve a tutelare l’appartenente al Corpo dalle responsabilità cui è soggetto nell’espletamento del servizio atteso che l’attuale tutela fornita dall’Amministrazione è limitata e circoscritta, sottoposta a un parere di congruità della Difesa Erariale e, di fatto, senza anticipo.

Inoltre non è prevista alcuna tutela qualora la parte avversa sia la stessa Amministrazione e nel caso di ricorso gerarchico o amministrativo.

Quali sono le responsabilità dell’appartenente al Corpo?

II militare della Guardia di Finanza può essere coinvolto in giudizi per responsabilità sia verso terzi che nei confronti dell’Amministrazione.

La Responsabilità verso terzi può essere penale, civile e amministrativa. La Responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, deriva dall’inosservanza di alcuni obblighi e può determinare l’avvio di procedimenti disciplinare, penale, amministrativo-contabile, e contabile.

Gli appartenenti al Corpo hanno una tutela legale per lo svolgimento delle attività istituzionali?

Gli appartenenti al Corpo, in generale, hanno diritto al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato o al rimborso delle spese sostenute per la difesa da parte di avvocati del libero foro, nei seguenti casi:
a) giudizi civili e penali per fatti attinenti al servizio (gratuito patrocinio se richiesto dall’Amministrazione e riconosciuto dall’Avvocato Generale dello Stato se il comportamento del militare sia considerato legittimo);
b) fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in servizio di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (solo rimborso spese di difesa dal Ministero dell’Interno e non altre spese come quelle di giudizio e limitato solo ai procedimenti penali che non siano in danno dell’Amministrazione);
c) giudizi di responsabilità penale (se il fatto non sussiste, non è stato commesso, non costituisce o non sia reato), civile (se infondata l’azione risarcitoria) amministrativo e contabile (per definitivo proscioglimento). L’articolo continua qui >>>

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