Articolo 54. Giurisprudenza creativa nella Sentenza n. 1/2021 della Corte dei Conti. Lo ricordiamo, l’art. 54 riguarda il calcolo della pensione di chi ha lo status di militare che l’INPS non vuole applicare al personale!

Roma, 14 gen 2021 – Articolo 54, la Sentenza n. 1/2021. La Sentenza n. 1/2021  della CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE si è espressa per quel che attiene il  famoso articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In sostanza ciò che è stato stabilito, che nel calcolo della quota retributiva di cui all’art. 1 comma 12 della Legge n. 335/1995, nei confronti del personale militare è che:

  1. non trova applicazione l’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, sinora applicato dall’INPS, ovverosia la percentuale del 35% o del 2,33% annuo;
  2. è applicabile l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 reinterpretato alla luce delle modifiche intervenute con la legge n. 335/1995 e quindi con l’applicazione di un’aliquota di rendimento pari al 2,44% annuo per ogni anno di servizio. ( in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31dicembre 1995). 

Una sentenza creativa

Ciò che chiedeva il personale militare, secondo la tesi condivisa dalle tre sezioni centrali di Roma e dalla maggior parte dei giudici regionali, era  l’applicabilità dell’aliquota del 44%.

L’interpretazione adottata lascia diverse perplessità. Si è scelta, mi pare, una soluzione alquanto fantasiosa ricavando un’aliquota annua del 2,445% rapportata a 18 anni meno un giorno.

E’ un’interpretazione che giunge a un criterio non previsto né dal D.P.R. n. 1092/1973, né dalla Legge n. 335/ 95.

L’art. 54, prevede due aliquote:

  1. una pari al 44% della base pensionabile aumentata dell’1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo per chi abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile;
  2. una seconda pari al 2,20% per chi abbia cessato dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite d’età, senza aver maturato detta anzianità. 

Ora la Sentenza tira fuori una percentuale pari al 2,445 per ogni anno, con un arzigogolato calcolo in cui si divide la percentuale  applicabile del 44% per 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno. L’articolo che stai leggendo continua sul portale del SAF, clicca qui >>>

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