NEWS / Retroattività dal 1° agosto 2020 della “temporanea dispensa dal servizio” e della non computabilità dei periodi di “malattia, quarantena, permanenza domiciliare”. Emergenza COVID-19.

Roma, 14 gen 2021 – Questa che segue e’ la risposta a dei quesiti relativi all’oggetto. Si trascrive parte dell’interpretazione di cui alla lett. nr. 3247 datata 8.1.2021 dello SME I REP. AGEP.

“In esito a taluni quesiti, pervenuti da vari Enti di Forza Armata, in merito all’eventuale vigenza degli istituti della “temporanea dispensa dal servizio” e della “malattia, quarantena, permanenza domiciliare” – introdotti dall’articolo 87, commi 6 e 7, del Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge n. 24 aprile 2020, n.27 – nel periodo intercorrente dal 1° agosto all’8 ottobre 2020 ovvero all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, è stata interessata la Direzione Generale per il Personale Militare.

Al riguardo, la prefata Direzione Generale, con la comunicazione alla quale si fa riferimento (lett. di Persomil prot. 504335 del 31.12.2020), ha rilevato che:

‐ i periodi di “malattia, quarantena e permanenza domiciliare” certificata dalla competente autorità sanitaria, eventualmente computati secondo le ordinarie disposizioni di stato giuridico, potranno essere scomputati dalla licenza straordinaria fruibile nell’anno;

‐ non è consentita la conversione del titolo di qualsiasi tipologia di assenza con quello della “temporanea dispensa dal servizio”, non potendo essere svolta ora per allora la necessaria valutazione, da parte del Comandante, preliminare alla concessione, relativamente “ai fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio”.”

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>

Visita la nostra pagina Facebook, metti un "LIKE" per rimanere aggiornato>>>

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *