Roma, 23 gen 2021 – Questa che segue e’ la richiesta inoltrata al Comando Generale della Guardia di Finanza, da parte del Sindacato Nazionale Finanzieri (SINAFI).
OGGETTO: Carta di libera circolazione sulla rete T.P.L. gestita dall’A.T.A.C. S.p.A. Profili di criticità per contrasto con la normativa nazionale vigente (art. 117 Cost.; D.P.R. 90/2010, artt. 236 e 1115 c.d. T.U.R.O.M.).
Pregiatissimi,
la scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di iscritti e non, in ordine al contenuto dell’ultima circolare emanata dal Comando Provinciale G. di f. di Roma, Ufficio Comando, Sezione Logistico Amministrativa, n. 561351 in data 30.12.2020, inerente alla tematica emarginata in titolo.
A tal riguardo, corre sin da subito l’obbligo di richiamare, nell’ordine:
- L’art. 117 Cost., a mente del quale “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; […] h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale […] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”;
- L’art. 236 (unico comma) del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e s.m.i.[1], rubricato “Facoltà dei militari dell’Arma dei carabinieri”, secondo il quale “Il personale dell’Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano”;
- Ibidem, l’art. 1115 (unico comma), la cui rubrica recita “Facoltà del personale delle Forze di polizia”, il quale afferma, laconicamente, che “Al personale delle Forze di polizia si applica l’art. 236”.
La disarmante chiarezza delle appena menzionate norme, in combinato, dovrebbe essere già sufficiente a formulare le seguenti conclusioni sillogistiche:
- Si verte in tema di “ordine pubblico e sicurezza”, competenza riservata dalla Carta costituzione allo Stato;
- I Carabinieri e le Forze di polizia (tout court) hanno “diritto” a circolare “liberamente” sui mezzi di trasporto pubblico urbano.
Per quel che qui interessa, è appena il caso di sottolineare che le norme di cui ai menzionati articoli del d.P.R. 90/2010 traggono origine dall’abrogato R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 382, i cui princìpi – volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività – sono traslati nel D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. (recante “Codice dell’ordinamento militare”).
Sullatematica, da sempre dibattuta, immanente con l’idea di Stato, ha avuto modo di esprimersi (reiteratamente) il Consiglio di Stato (cfr., ex aliis, C.d.S., IV Sez., sentenza n. 4252/2007), dando ragione al Dicastero resistente (Ministero della Difesa), con rigetto del ricorso proposto da diverse Società di trasporti pubblici locali[2] operanti in varie zone del territorio nazionale.
A tale proposito, appare utile riportare alcuni dei passi salienti (parte motiva “in diritto”) della pronuncia alla quale pervenne il massimo organo di giustizia amministrativa: …. La letetra completa la puoi leggere cliccando qui >>>
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