USMIA Art. 54 – PENSIONI MILITARI

Roma, 3 feb 2021 – Il contenzioso che ha riguardato l’applicazione dell’Art. 54 del d.P.R. 1092 / 1973 ha recentemente indotto la Corte dei Conti ad assumere, a Sezioni riunite, una decisione articolata e complessa, pronunciata con la sentenza n. 1 del 2021. In particolare, per i militari assoggettati al sistema di calcolo pensionistico “misto” (retributivo per gli anni di servizio utili maturati sino al 31.12.1995 e contributivo per gli anni di servizio maturati dal 1.1.1996 sino alla cessazione) la magistratura contabile si è trovata costretta a fornire la corretta interpretazione delle diverse normative pensionistiche vigenti (d.P.R. 1092 / 1973 e L. n. 335/95) le quali, ” nel totale silenzio del legislatore” – così si legge ripetutamente nel dispositivo della sentenza -, risultano nella loro applicazione alla fattispecie in esame, disarmoniche e contraddittorie e tali, dunque, da ingenerare confusione ed effetti penalizzanti.

Con la sentenza n. 1/2021 la magistratura contabile restringe il campo di applicazione dell’Art. 54 del d.P.R. 1092 / 1973, stabilendo che i 20 anni di servizio richiamati da tale norma non hanno più alcun significato a fronte delle modifiche introdotte dalla successiva riforma Dini del 1995 (L. n. 335). Conseguentemente, l’aliquota di rendimento del 44% da rapportare alla base pensionabile, ai fini della determinazione della parte di pensione calcolata con sistema retributivo, potrà essere assunta a calcolo, nella misura del 2,445% per ogni anno di servizio utile, per quei militari che, usufruendo del calcolo “misto”, alla data del 31.12.1995 avevano maturato un totale di anni di servizio compresi tra i 15 e i 18 meno 1 giorno (2,445% *18 anni di servizio meno 1 giorno (=17,997) = 44% – aliquota massima applicabile).

A titolo puramente indicativo, il vantaggio economico di coloro che potranno usufruire della nuova aliquota del 2,445% per anno utile, potrebbe ammontare sino a ca. 80 euro netti mensili, nei casi più favorevoli.

La difficile decisione dalla magistratura contabile suscita, tuttavia, vivo rammarico dovendosi… L’approfondimento dell’USMIA continua qui >>> 

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