Roma, 6 feb 2021 – UN PROVVEDIMENTO CHE NON RISOLVE PROPRIO TUTTO. Limitare solo a 30 candidati la prova di concorso e’ anacronistico, ma c’e’ il covid e tutto rientra nella normalita’? Vediamo di cosa si tratta. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 dispone (articolo 1, comma 10, lettera z)) che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.
Disposizioni i norme di riferimento.
- Lettera del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3/2/2021 – in PDF, clicca qui >>>
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14/1/2021 – in PDF, clicca qui >>>