MAGGIORI ATTENZIONI AI LAVORATORI COSI’ DETTI “FRAGILI” NEL PERIODO DI PANDEMIA. Assenze dal servizio

Roma, 7 feb 2021 –  SI TRATTA DI UNA DIRETTIVA CHE RIGUARDA IL PERSONALE CIVILE, IN QUESTO CASO DELLA DIFESA. Ma per logica, se c’e’ qualche collega nelle stesse situazioni, riguarda anche lui, ovviamente. La norma tende a salvaguardare il personale piu’ esposto dal punto di vista dello stato di salute personale.

Questa la norma:

“Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”.

La circolare completa del Ministero Difesa-PERSOCIV la trovi qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>

Visita la nostra pagina Facebook, metti un "LIKE" per rimanere aggiornato>>>

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *