Roma, 10 feb 2021 – La Regione Lombardia ha previsto una nuova esenzione temporanea dal ticket sanitario per gli operatori delle forze dell’ordine.
Hanno diritto all’esenzione, identificata con codice L05:
- gli operatori delle Forze armate
- gli operatori delle Forze di polizia
- gli operatori della Protezione civile
- gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
- gli operatori della Polizia Locale
che abbiano subito un infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio.
Il medico del Pronto soccorso rilascia all’interessato il certificato di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio (ai sensi dell’art. 27 quater 1 della L.R. n. 33/2009). In assenza di guarigione entro il termine indicato nel primo certificato medico, la prognosi può essere prolungata con un nuovo certificato redatto dal medico territoriale o ospedaliero (certificato medico continuativo dell’infortunio). Il certificato viene consegnato al lavoratore in due copie (una per lui, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, una per il datore di lavoro). Una copia viene trattenuta dalla Struttura.
Non serve l’attestazione dell’ASST: l’esenzione va indicata direttamente dal medico che prescrive la ricetta, dopo aver accertato che ne sussistano i presupposti.
L’esenzione è prevista per le prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all’infortunio. È inoltre previsto l’esonero dal pagamento della quota fissa per l’accesso al Pronto Soccorso anche in caso di dimissione in codice bianco.
L’esenzione L05 può essere utilizzata per la durata dell’infortunio e fino alla sua chiusura, per un periodo massimo di un anno dal giorno dell’evento traumatico.
In caso di prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro (che hanno già una loro disciplina), il codice di esenzione di riferimento è quello nazionale: L04