Previdenza complementare. La Pronuncia del T.A.R. Lazio n. 1292/2021 non riguarda il diritto al risarcimento del danno.

Roma, 13 feb 2021 – Arriva il primo pronunciamento sulle legittime iniziative delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di Polizia sul tema del mancato avvio della previdenza complementare.

E’ stata dichiarata la loro legittimazione a ricorrere, pur non essendoci ancora stato alcun pronunciamento specifico in merito alla richiesta di risarcimento del danno conseguente all’inerzia, non essendo stata quest’ultima riconosciuta in ragione del mero avvio dei lavori per la definizione dei relativi accordi in sede di contrattazione e concertazione.

Evidenziamo, infatti, che la sentenza emessa dal T.A.R. Lazio rappresenta solo la prima decisione emessa in materia dopo la pronuncia sulla competenza da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e che la dichiarazione di inammissibilità riguarda esclusivamente la dedotta inerzia delle Amministrazioni resistenti.

Il T.A.R. Lazio – Sezione Prima Stralcio -, con sentenza n. 01292/2021 del 1° febbraio 2021 ha infatti dichiarato inammissibile, sotto alcuni profili, il ricorso proposto da due organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e da alcuni suoi appartenenti avverso il mancato adempimento e/o ritardo del Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’attivazione della procedura di negoziazione per la definizione della disciplina del TFR ai sensi della l. n. 335/95, con richiesta di risarcimento del danno.

Con la sentenza di rigetto il T.A.R. Lazio ha evidenziato, in particolare, che:… L’articolo continua qui >>>

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