Articolo 54 – Ultima Difesa. APPUNTI per il proprio Legale di fiducia.

Roma, 16 feb 2021 – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. di Alessandro Tramonte. Per i militari contro i quali l’INPS si è appellato a seguito della nota sentenza n. 1 del 04/01/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti si propongono alcune considerazioni (da eventualmente farle proprie), per tentare di combattere un sistema tortuoso che ha stritolato, fino adesso, tutti i militari.
Sistema di difesa proposto.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato l’aliquota prevista dell’articolo 54 del Testo Unico n. 1092/1973.

L’odierno appellato (ex militare della ___________________) alla data del 31/12/1995 ha conseguito il diritto dell’anzianità contributiva tale da consentirgli di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui all’art. 1. comma 12, della L. 335/1995 e di poter beneficiare dell’aliquota fissa indicata nella citata disposizione.

Il Giudice in primo grado, in particolare, ha concesso il coefficiente del 44% previsto dall’articolo 54 del T.U. cit. e quindi il coefficiente del 2,93%, come larga parte della giurisprudenza contabile aveva assegnato (vds numerose sentenze delle Corti Centrali di Appello), fino alla data del primo giudizio.

L’INPS il (____inserire la data dell’appello______) ha appellato tenendo il giudizio sub iudice nella speranza delle Sezioni Riunite del 25 novembre 2020.

Con quali esatte nuove specificità l’istituto ha appellato in data _______________?

Già in quella sede, invero, non si deducono incontrovertibili valide ulteriori motivazioni volte a superare il giudizio del giudice di prime cure.

Nel frattempo, nel caso che ci riguarda, con la sentenza n. 1 delle Sezioni Riunite del 4 gennaio 2021 veniva disposto, (con una fiction giuridica volta alla contemperanza tra “vecchio sistema e nuovo sistema” demandata solo all’Ordine parlamentare) un’inedita e innovativa interpretazione, ovvero una nuova delineata idea di una nascitura aliquota del 2,445%, (44% diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno), partendo dal presupposto che il sistema misto si fermasse per i militari ai “18 anni meno un giorno” per dedurne il coefficiente pensionistico.

E questo soltanto per i militari del sistema misto?

E per i civili del sistema misto?

Atteso quanto sopra una domanda di valenza e natura Costituzionale pare lecita porre a questo Consesso Tribunalizio: come dovrebbe trovarsi il coefficiente valido e per correttezza di analisi uguale, sia per i militari sia per i civili, atteso che entrambi al 31/12/1995 si trovano nel sistema c.d. misto?

In sintesi per le Sezioni Riunite sarebbe valido per i militari il divisore [massimo] di “18 anni meno un giorno”, mentre si fa giuridicamente presente che per i civili è ancora valido il divisore [minimo] di 15 anni previsto per questi ultimi dall’articolo 44 del D.P.R. 1092/1973, ovvero 35%/15 anni = 2,33%.

Si denota che il valido coefficiente per avere diritto alla pensione in un sistema misto, di pertinenza sia militare sia civile al 31/12/1995, è quello previsto quale base dal comune denominatore di 15 anni: questo per legge è ancora in vigore e non può essere cambiato né intercambiato per l’una o per l’altra categoria (militari e civili) , come avvenuto in forza d’imperio di sentenza.

Si precisa che l’unica cosa che varia per il Testo Unico n. 1092/1973 è il quantum del coefficiente previsto che è pari per i civili al 35%/15=2,33% più 1,8% dai 15 ai 20 anni (art. 44) e del 44%/15=2,93 per i militari.

Da questo per un militare la base di cui all’art. 54 già citato sono ugualmente i 15 anni (2,93*15=44%) e quindi è questo il corretto coefficiente, già peraltro assegnato con la sentenza di primo grado.

Giova ricordare che per i militari la percentuale del 1,8% comincia a contare dal ventesimo anno in poi, in ottemperanza al comma secondo dell’art. 54 del Testo Unico cit., mentre per i civili l’1,8% comincia a contare dai 15 ai 20 anni.

Si chiede, altresì: dal diciottesimo anno e un giorno fino al ventesimo per i civili tali anni verrebbero sempre conteggiati considerato che il loro divisore base resta di 15 anni, mentre per i militari no?

Giuridicamente e matematicamente per un sistema non equo di conteggio fra civili e militari, così come da sentenza n. 1 del 04 gennaio 2021delle SS.RR., il conteggio dovrebbe avvenire:

militari: 44%/18 anni meno un giorno = 2,445%, (articolo 54 Testo Unico cit. così “ricostruito” ex novo);

civili: 35%/15=2,33% più 1,8% dai 15 ai 20 anni (art. 44 Testo Unico cit., rimasto tale e quale).

Per un sistema “equo” al 31/12/1995 per tutti coloro che rientrano nel sistema misto al 31/12/1995, come da medesima sentenza, da codificare anche per i civili, dovremmo avere:

militari: 44%/18 anni meno un giorno = 2,445%, (articolo 54 Testo Unico cit.

civili: 35%/18=1,9444% più 1,8% dai 15 ai 20 anni (art. 44 Testo Unico cit.).

Per i civili dicasi 1,9444% e non pari a 2,33%, ancora dopo la novellata sentenza n. 1 delle SS RR..

Divisore base 18 anni meno un giorno per tutti, (civili e militari) no? Perché?

Divisore base 15 anni per tutti, (civili e militari) no? Perché?

In più basterebbe semplicemente chiedere all’INPS qual è la base del denominatore attualmente in vigore per i civili per avere una indubbia prova di tale insorta discrepanza giuridica a danno dei militari, in un sistema misto dal 31/12/1995.

Ove ciò non avvenisse, ovvero venisse parametrato il 44% di cui all’articolo 54 sui “18 anni meno un giorno” (come da sentenza delle SS.RR. cit.) e non sui 15 anni come avviene per i civili si instaurerebbe una falsa applicazione del Diritto (disapplicazione dell’articolo di Legge in forza di Sentenza) e UNA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO tra la base di un militare e la base di un civile che per entrambi è sempre stato di 15 anni: non può avvenire diversamente per uno o per l’altro, a convenienza in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

Per le motivazioni giuridiche addotte, si chiede sia di sollevare la questione di legittimità Costituzionale, sia in subordine la riproposizione della questione di massima alle SS.RR. ex art. 117 Codice Giustizia Contabile, adducendo le gravissime motivazioni di quanto qui in analisi esposto al fine di finalmente dissipare i gravissimi effetti distorsivi per come enucleati.

Ancora, se una persona nella propria difesa pone dubbi legittimi e richieste legittime volte a superare false applicazioni di legge e dubbi costituzionali e il giudice se ne infischia e/o non ne tiene conto ed in più egli sentenzia in ottemperanza ad un’altra sentenza di grado superiore, egli lo può fare, lavandosene le mani come il reietto Ponzio di turno.
Ma il suo operato incontra dei limiti allorquando sentenzia non motivando sulle precise domande rivoltegli per i due motivi prospettati, (ovvero falsa applicazione di legge e dubbi di rilevanza costituzionale).
Tali motivi sono talmente gravi da far decadere qualunque sentenza da egli vergata pur di suo pugno in carta d’oro, di fronte agli Organi superiori della Magistratura deputati.
Se non fosse così il sistema giuridico si reggerebbe solo sulle sentenze in luogo della Legge.
Infatti, tra i voli pindarici volti a volare senza ali, scambiando in questo caso a piacimento il coefficiente del 44%, spalmandolo sui “18 anni meno un giorno” reso valido solo per i militari ma non per i civili in un sistema misto al 31/12/1995, contravvenendo ad un preciso articolo di Legge (il 54 del T.U 1092/1973), tale comportamento non può che definirsi quale sentenza “ammazza-militari”; un comportamento oltremodo inqualificabile, ove reiterato senza ritegno e controllo.
Per tali motivi bisognerebbe ancora giuridicamente lottare.

PS) Chiunque concordi con tali argomentazioni di difesa può benissimo farle proprie e parlarne con i propri difensori, per tentare di fare qualcosa e non essere più trattati come stracci per come lo siamo stati fino adesso.

Tentare di combattere per la Giustizia non è mai vano.
Alessandro Tramonte
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4 thoughts on “Articolo 54 – Ultima Difesa. APPUNTI per il proprio Legale di fiducia.”

  1. Non concordo: la solita guerra tra poveri!!!
    Si dovrebbe lottare per avere l’applicazione dell’intera percentuale, in base alla legge del 1973, che non è stata abrogata, per tutti i militari arruolati fino al 31 dicembre 1995.
    Si deve interessare il governo oppure, come stanno già pensando alcuni avvocati, rivolgersi alla corte europea per far rispettare l’articolo 54.
    Ma in tutto ciò…….gli ufficiali sono ineressati?

  2. Ottimo, allora aspettimo che tocchino quasto aspetto agli ufficiali.
    Finora non ho sentito alcun ufficiale fare ricorso

  3. Per forza, Claudio, Gli uffiziali prendono come minimo piu di tre volte del massimo primo luogotenente o vecchio Luogotenente o al limite maresciallo maggiore aiutante andato in pensione, quini NON HANNO BISOGNO DI LAMENTARSI DEGLI SPICCIOLI.

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