Roma, 17 feb 2021 – Il T.A.R. Lazio – Sezione Prima Stralcio – con sentenza n. 01292/2021 del 1° febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile, sotto alcuni profili, il ricorso proposto da due organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e da alcuni suoi appartenenti avverso il mancato adempimento e/o ritardo circa l’obbligo normativo a provvedere per l’attivazione della previdenza complementare e il risarcimento danni.
Di seguito intendiamo chiarire quale sia il reale valore della pronuncia e quali siano le motivazioni che hanno reso inammissibile il ricorso.
Innanzi tutto, occorre precisare che la sentenza emessa dal T.A.R. Lazio rappresenta solo un primo orientamento in materia, dopo la pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ne ha affidato la competenza al giudice amministrativo.
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