
Roma, 20 feb 2021 – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020, pubblicato in GU NR. 42 DEL 19/2/2021. Un beneficio che riguarda soltanto coloro che nel 2019 hanno percepito un reddito da lavoro inferiore ai 28.000 euro lordi annui. E’ giusto aiutare chi prende meno, ma ormai sono pochissimi coloro che sono sotto i 28.000 euro annui. Oggi, il provvedimento che risale al 2017 andrebbe rivisto e attualizzato ai giorni nostri.
NOTA. Se guardiamo la tabella IRPEF qui sopra, possiamo capire quanto ci toglie lo Stato. Urge una riforma profonda dell’IRPEF. |
Ma vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari della riduzione d’imposta.
La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, che ha percepito nell’anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro. L’imposta e’ ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 582,50 euro.
SEGUE DECRETO UFFICIALE.
Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate. (21A00957)-GU n.42 del 19-2-2021)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni, recante istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16
giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 45, comma
2, laddove e' stabilito al:
primo periodo che: «Nel limite complessivo di spesa di 53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;
secondo periodo che: «La misura della riduzione e le modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
del numero dei destinatari.»;
terzo periodo che: «La riduzione di cui al presente comma e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
quarto e quinto periodo che: «Il limite del reddito complessivo
da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di
disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno
2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono
incrementati dalle seguenti misure:
48.050 euro per l'anno 2019;
7.008.680 euro per l'anno 2020;
10.215.998 euro per l'anno 2021;
5.476.172 per l'anno 2022;
17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;
Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso
di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Ritenuto che la riduzione dell'imposta in questione e' cumulabile
anche con il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del citato
decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 21 del 2020;
Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2020 che, in
base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di
imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente
riferito all'anno 2019 non superiore a 28.000 euro, e' pari a 92.989
unita';
Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del menzionato decreto
legislativo n. 95 del 2017, attraverso il meccanismo delle
detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti
a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;
Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di
spesa per l'anno 2020 pari a euro 54.208.680, recato dal citato art.
45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95
del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;
Ritenuta altresi', la necessita' di evitare sperequazioni di
trattamento tra il personale del menzionato Comparto, compreso il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro
dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Destinatari della riduzione d'imposta
1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al
personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, che
ha percepito nell'anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non
superiore a 28.000 euro.
Art. 2 Misura della riduzione di imposta 1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 582,50 euro. 2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2020 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2020 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2020 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Fraccaro Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della giustizia Bonafede Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 229
MA un bel andate al bagno ai legislatori non si puo’ dire?
alla fine netto alla mano tra bonus e agevolazioni fiscali chi prende 28 mila lordi prende come quello di 40 mila..