Modalita’ di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Roma, 23 mar 2021 – DECRETO 10 febbraio 2021 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. Modalita’ di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. (21A01538) – (GU n.68 del 19-3-2021).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione  e,  in  particolare,  l'art.  743,  che  definisce   gli
aeromobili, l'art. 744, che individua gli aeromobili di Stato  e  gli
aeromobili privati e l'art. 748, che definisce le  norme  applicabili
agli aeromobili; 
  Vista  la  convenzione  internazionale  per   l'aviazione   civile,
stipulata a  Chicago  il  7  dicembre  1944,  approvata  con  decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed in particolare, l'art.  3  dello
stesso  decreto  legislativo  che  prevede   l'applicabilita'   della
convenzione  solo  agli  aeromobili  civili,  con  esclusione   degli
aeromobili di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione (navigazione marittima); 
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, recante  la  liberalizzazione
dell'uso delle aree di atterraggio; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge  3  aprile  1989,  n.  147,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della
legislazione in materia portuale e, in  particolare,  l'art.  3,  che
attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto
l'esercizio  delle  competenze  in   materia   di   sicurezza   della
navigazione  attribuite  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); 
  Viste le vigenti disposizioni nazionali ed europee  in  materia  di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di  prevenzione,
indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, ed in
particolare: 
    il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in  materia
di  protezione  dei  dati  personali  come  modificato  dal   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti  a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di  reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del
Consiglio; 
    il  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)  e  il  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  disposizioni  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n 15,
regolamento a norma dell'art. 57 del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di  attuazione
dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  Codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  relativamente  al
trattamento dei dati effettuato, per  le  finalita'  di  polizia,  da
organi, uffici e comandi di polizia; 
  Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004,  n.  237,  recante
interventi urgenti  nel  settore  dell'aviazione  civile,  delega  al
Governo per l'emanazione di disposizioni  correttive  ed  integrative
del codice della navigazione; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2150/2005  della  Commissione  del  23
dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio
aereo; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° febbraio 2006, recante norme di attuazione della  legge  2  aprile
1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree  di
atterraggio, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 106, del 9 maggio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006,  recante
individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto  (APR),  adottato
ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  743   del   codice   della
navigazione, come sostituito dall'art. 8, del decreto legislativo  15
marzo 2006, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice
dell'ordinamento  militare  ed  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  recante  testo   unico   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  ordinamento  militare,  a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto legislativo 9  gennaio  2012,  n.  4,  concernente
misure per il  riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visti i regolamenti emanati  dall'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile (E.N.A.C.) del 16 dicembre 2013 e del  16  luglio  2015,  come
aggiornati e modificati, sui «Mezzi aerei a pilotaggio remoto»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 aprile 2016,  recante
modalita'  di  utilizzo  da  parte  delle  Forze  di  polizia   degli
aeromobili a pilotaggio remoto, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro  della  difesa  dell'8  ottobre  2019
recante  l'istituzione  dell'Autorita'  per   l'aviazione   militare,
nonche' la determinazione dirigenziale del  Capo  di  Stato  Maggiore
dell'Aeronautica del 9 febbraio 2020 che ne illustra le modalita'  di
esercizio e gli ambiti di intervento; 
  Vista la direttiva sui comparti delle specialita'  delle  Forze  di
polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia, a firma del
Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2017; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  4  luglio  2018,  recante  norme  comuni  nel  settore
dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione  europea
per  la  sicurezza  aerea  e  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE)  376/2014  e  le
direttive 2014/30/UE  e  2014/53/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio  e  il  regolamento  (CEE)  n.
3922/91 del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 10  luglio  2018,  n.  84,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la cessione di unita' navali italiane  a  supporto  della
Guardia costiera del Ministero della difesa e  degli  organi  per  la
sicurezza  costiera  del  Ministero   dell'interno   libici   ed   in
particolare,  l'art.  2-bis,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  della  difesa,  il  Ministro  dell'interno,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentito
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate  le
modalita' di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di  porto
- Guardia costiera, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto,  ai  fini
dell'attivita' di ricerca e soccorso e di polizia marittima,  nonche'
per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati  al  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/945 della  Commissione  del
12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli
operatori di paesi terzi di sistemi di aeromobili senza equipaggio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/947 della  Commissione  del
24 maggio 2019, relativo a  norme  e  procedure  per  l'esercizio  di
aeromobili senza equipaggio; 
  Vista la circolare dell'Ente nazionale aviazione civile ATM-09  del
24 maggio 2019 relativa agli «Aeromobili a pilotaggio remoto  criteri
di utilizzo dello spazio aereo»; 
  Visto il foglio n. 44486 in data 13  novembre  2020  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, il foglio  n.  45440
del 20 novembre 2020 del Ministero della difesa, il  foglio  n.  7053
del 20 novembre 2020 del Ministero dell'interno e il foglio n. 023128
del 2 dicembre 2020 del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, con cui sono stati rispettivamente espressi  i
formali assensi da parte delle amministrazioni concertanti; 
  Sentito l'Ente per l'aviazione civile (ENAC); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  ai  sistemi  di  aeromobili  a
pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera disciplinandone,  anche  per  i  profili  di
sicurezza del  volo,  le  modalita'  di  utilizzo  per  le  finalita'
d'istituto di cui ai successivi commi 2 e 3. 
  2. Per le finalita' connesse ai compiti istituzionali  svolti  alle
dipendenze del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  i
sistemi di aeromobili a pilotaggio  remoto  (SAPR)  in  dotazione  al
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia  costiera,  sono  iscritti
nel registro degli aeromobili militari ed utilizzati nel quadro della
disciplina di cui al decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2019
e della discendente determinazione  dirigenziale  dell'Autorita'  per
l'aviazione militare. 
  3. Nell'ambito delle funzioni  di  cui  al  comma  precedente  sono
comprese le attivita' di ricerca e  soccorso  in  mare  (S.A.R.),  di
polizia marittima, di prevenzione e lotta all'inquinamento del  mare,
di sicurezza della  navigazione,  di  controllo  delle  attivita'  di
pesca,  di  contrasto  e  prevenzione  dei  reati  e  degli  illeciti
marittimi. 
                               Art. 2 
 
                  Disciplina d'impiego dei sistemi 
                   di aeromobili senza equipaggio 
 
  1. Le regole per l'impiego operativo dei sistemi  di  aeromobili  a
pilotaggio remoto  (SAPR)  in  dotazione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di istituto cui al precedente art. 1, comma 2, sono emanate
dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
costiera, tenuto conto della regolamentazione adottata dall'Autorita'
per l'Aviazione militare, salvaguardando le esigenze di  operativita'
e  tempestivita'  finalizzate  all'efficace  disimpegno  dei  compiti
istituzionali. 
  2. Le regole di impiego sono condivise  con  l'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile per quanto di competenza. 
                               Art. 3 
 
                  Titoli o qualifiche di pilotaggio 
 
  1. Il pilotaggio dei sistemi  di  aeromobili  a  pilotaggio  remoto
(SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera e' affidato a personale dipendente  qualificato  in  base  a
specifiche direttive emanate dal Comando generale che recepiscono  la
regolamentazione adottata dall'Autorita' per l'aviazione militare. 
                               Art. 4 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. L'utilizzo di sistemi di  ripresa  fotografica,  video  e  audio
installati  sugli  aeromobili  a  pilotaggio  remoto  per   finalita'
operative e' consentito, ove necessario, per attivita' di  ricerca  e
soccorso in mare  ovvero  per  documentare  una  specifica  attivita'
preventiva  o  repressiva  di  fattispecie  di   reato   o   illeciti
amministrativi, situazioni dalle quali derivino  o  possano  derivare
pericoli per la vita umana in mare, minacce per  la  sicurezza  della
navigazione, per la  tutela  della  filiera  ittica,  della  pesca  e
dell'ambiente  ovvero  un  pericolo  per  la  vita  e   l'incolumita'
dell'operatore, o specifiche attivita' poste  in  essere  durante  il
servizio che siano espressione di poteri autoritativi  degli  organi,
uffici e comandi del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, la registrazione ed  il  trattamento
dei dati, anche personali, strettamente necessari  ed  indispensabili
per le finalita' ivi indicate, sono effettuati ai sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 18 maggio 2018,  n.  51,  nonche'  dal  regolamento  (UE)
2016/679 e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101,  nonche'  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15. 
  3.  Con  il  provvedimento  di  cui  all'art.  2,  comma  1,   sono
disciplinate, anche sotto il profilo autorizzativo, le  modalita'  di
raccolta, registrazione e trattamento dei  dati  personali  ai  sensi
dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  15  gennaio
2018 n. 15. 
                               Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. All'assolvimento dei compiti  e  delle  funzioni  derivanti  dal
presente decreto, le amministrazioni interessate  provvedono  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. 
 
    Roma, 10 febbraio 2021 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                                Costa 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                  alimentari e forestali ad interim 
                                Conte 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 676 

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