Roma, 23 mar 2021 – DAL SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI. Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 1910/2021 del 08 marzo 2021 ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sfavorevole sentenza emessa da un Tribunale Amministrativo Regionale in materia di trasferimento d’autorità di un appartenente al Corpo che vantava una lunga permanenza di reparto.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato che:
- “l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia si conforma anch’esso allo spirito democratico della Repubblica, con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico ( Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926)”;
- “Sotto tale profilo, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi rappresenta espressione dei principi di pubblicità e trasparenza che, ai sensi dell’art. 1, L. n. 241 del 1990, sovraintendono all’intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione ( cfr. Corte Costituzionale 5 novembre 2010, n. 310)”;
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